DECRETO CORTE DI APPELLO DI GENOVA – N. R.G. 00000304 2025 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. NOME COGNOME, dott.ssa NOME COGNOME, dott. NOME COGNOME, riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
Presidente Consigliere
Consigliere relatore
DECRETO
nel giudizio di opposizione ex art. 5ter , l. 89/2001, avverso il decreto di rigetto n. cronol. 310/2025, reso nel giudizio RG VG 202/2025, promosso da:
(C.F. residente in Genova alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ( ), PEC: in virtù di procura unita al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Acquaviva delle Fonti INDIRIZZO) alla INDIRIZZO. C.F.
-opponente –
Contro cod. fisc. , in persona del Sig. pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato. P.
-opposto- viste le note scritte depositate dalle Parti, per l’udienza cartolare del 18.3.26,
Esaminati gli atti del procedimento; osserva quanto segue
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per equa riparazione ai sensi dell’art. 3 della L. 89/2001, proposto in data 08/09/2025, chiedeva un indennizzo per l’eccessiva durata del processo, in relazione al decorso della procedura fallimentare RG n. 70/2009, dichiarata con sentenza del 24/09/2009 dal Tribunale di Genova, relativa alla società
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Il ricorrente allegava: – di essersi insinuato tempestivamente al passivo (creditore n. 33) per la somma di euro 19.953,36 in via privilegiata; – che il fallimento veniva dichiarato chiuso con decreto datato 03/02/2025.
ciò detto, esponeva che la durata rilevante ai fini dell’equa riparazione, doveva considerarsi dalla data di ammissione del proprio credito allo stato passivo, calcolando così la durata della procedura concorsuale dal 11/12/2009 sino al 03/02/2025 e così quantificava in 15 anni e 1 mese la durata complessiva del procedimento presupposto.
Dedotto il termine di anni 6, ritenuto ragionevole per legge, l’allora ricorrente quantificava l’indennizzo per la durata eccedente di 9 anni di ritardo e chiedeva, quindi, la
condanna del al pagamento della somma di euro 7.560,00, allegando la natura del credito e il particolare patimento sofferto, in modo graduale e crescente, oltre interessi della domanda, ovvero, comunque, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre i compensi, con gli aumenti di cui all’art. 4 D.M. 55/2014 per l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali, oltre alle spese vive.
Il Consigliere delegato nella fase monitoria, esaminata la documentazione in atti, rilevava come il ricorrente non avesse allegato la relazione del Curatore ex art. 33 L.F. e gli eventuali riparti parziali e finali, ritenendo non soddisfatti gli oneri probatori necessari per la pronuncia del provvedimento monitorio.
Per questo motivo, con provvedimento del 14/10/2025, comunicato in pari data, detta A.G. assegnava a parte ricorrente il termine perentorio di 30 giorni per l’integrazione della documentazione.
Parte ricorrente provvedeva, tuttavia, a tale incombente solo in data 03/12/2025, ben oltre il termine assegnato (13/11/2025), ciò nel mentre, lo stesso 03/12/2025, veniva pubblicato il decreto n. cronol. n. 310/2025 già datato 24/11/2025, con cui il Consigliere designato, evidenziata la mancata integrazione documentale, ritenuti insufficienti gli atti già allegati, rigettava il ricorso.
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Avverso il decreto di rigetto indicato ha proposto tempestiva opposizione ex art. 5 ter L.89/2001 lamentando l’errata valutazione circa la mancata integrazione documentale richiesta, rilevando come comunque del tutto legittima fosse, in sede di opposizione, produrre la documentazione completa.
L’opponente, dunque, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo e ai documenti prodotti, ha chiesto alla Corte d’Appello di accogliere l’opposizione e di riconoscere, quale indennizzo ex lege n.89/01, la complessiva somma di euro 7.560,00, oltre interessi dalla domanda, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ai compensi, con gli aumenti di cui all’art. 4 DM 55/2014 per l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali ed alle spese della fase monitoria ( euro 158,14) e della presente procedura di opposizione (euro 27,00), con richiesta di distrazione a favore del AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il , con deposito di comparsa di costituzione in data 16 marzo 2026, eccependo quanto segue: l’omesso tempestivo deposito della documentazione richiesta nella fase monitoria doveva valutarsi ai fini della compensazione delle spese di giudizio; – nel merito, circa la durata complessiva della procedura concorsuale, era necessario detrarre anche il periodo di 114 giorni di cui all’art. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020, che, tuttavia, non mutava, in sostanza, il periodo risarcibile.
Parte opposta, pertanto, ha chiesto, nel caso di accoglimento dell’opposizione, respinta ogni altra domanda, eccezione e istanza, la liquidazione dell’importo di euro 400,00 per ciascun anno di eccessiva durata della procedura presupposta, con compensazione delle spese di lite della doppia fase.
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L’opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, si osserva la ritualità della produzione dei documenti richiesti nel procedimento di opposizione avverso il decreto di rigetto del ricorso per equa riparazione,
rappresentando l’opposizione la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, pur bifasico.
In questo senso, tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 19942/2016, che afferma: ‘l’opposizione disciplinata dall’art. 5 -ter legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto di cui all’art. 3, 4° comma, stessa legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dall’art. 3, 1 ° comma, detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest’ultima, ai sensi dell’art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, invitato la parte a depositarla’.
Muovendo da tale considerazione, a fronte di un deposito in fase monitoria pacificamente tardivo, intervenuto a fronte di un decreto di rigetto già pronunciato ed in corso di pubblicazione, devesi, viceversa, osservare che in questa sede le produzioni documentali sono idonee all’accoglimento della pretesa di ristoro.
Risulta, infatti, agli atti la prova dell’insinuazione al passivo, la chiusura della procedura fallimentare e la mancanza di riparti parziali, ancor meno satisfattivi delle pretese creditorie dell’ opponente: sul punto la relazione finale del Curatore, con l’allegato conto della gestione e il riparto finale, attestante attività fallimentari neppure idonee a coprire le spese in prededuzione ed il pieno compenso spettante al Curatore medesimo, al di là dell’aspettativa circa crediti litigiosi non andati a buo n fine, conferma la conclusione espressa.
In merito alla quantificazione della durata del procedimento presupposto, si osserva che la Corte di Cassazione, con ordinanza 324/2024 del 5-01-2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: ‘ In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d’insinuazione al passivo, atteso è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo (Cass. n. 20732 del 2011; n. 13819 del 2016; n. 2207 del 2010). Questa conclusione va confermata, risultando l’unica coerente con il disposto di cui all’art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo ” produce di effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento “.
L’orientamento espresso dal Giudice di legittimità è stato fatto proprio da questa Corte, detta interpretazione risultando maggiormente aderente al dettato normativo, in ragione del fatto che è con la presentazione della domanda di ammissione al passivo che risulta instaurato il rapporto giuridico processuale.
Il dies a quo del procedimento presupposto deve essere, pertanto, individuato, nel caso in esame, nell’11/12/2009 e il dies a quem deve essere considerato coincidente con il giorno della sua conclusione, ossia in data 03/02/2025.
Nella durata della procedura non va, però, computato il periodo di sospensione Covid previsto dall’art. 83, co. 10 del D.L. n°18/2020, applicabile ai fallimenti, non in via diretta, bensì analogica, tenuto conto dell’impossibilità in tale periodo, per la procedura, di dare corso agli adempimenti di legge. Di conseguenza, la durata effettivamente eccedente risulta pari ad anni 8, mesi 10 e giorni 29, a fini indennitari equivalente, comunque, ad anni 9, come richiesto, sì che in rapporto a detta eccedente durata va liquidato l’indennizzo in favore di
Ciò detto, pur a fronte di un credito privilegiato come ex actis, osserva la Corte che la tipologia della procedura, in rapporto ad un debitore originario comunque insolvibile, in presenza, peraltro, di innumerevoli creditori e di attività patrimoniali conseguite dal Fallimento del tutto contenute, come da documentazione prodotta dall’opponente stesso, non consente, in assenza di più specifiche deduzioni e prove, di discostarsi, come, invece, richiesto, dal parametro ordinario, le prospettive di recupero del credito essendo state, fin dall’origine, più che contenute, bench é, per inciso, Giudice fallimentare e Curatore abbiano cercato di implementarle le stesse, nel tempo, senza, tuttavia, esito, anche con iniziative giudiziarie: da ciò discende, allora, un quadro complessivo tale da descrivere una situazione, in termini di aspettativa circa le utilità conseguibili, molto precaria, del tutto incerta e, per altro verso, stabile nel tempo, a prescindere dalla durata della procedura, il che esclude, altresì, la necessità di aumenti ai sensi dell’art.2bis L.89/01.
Ogni deduzione, ancora, circa la perdita del lavoro non risulta, all’evidenza, pertinente, rispetto alla durata della procedura e alle ragioni della stessa, così come il preteso maggior patimento del creditore risulta una mera asserzione, ancor più nell’ot tica del pregiudizio successivo al decorrere dei 6 anni, sì che, salvo, come detto, prova contraria, nel caso assente, devesi presumere che un lavoratore, all’esito della fruizione degli ammortizzatori sociali, abbia, comunque, ristabilito una condizione occupazionale stabile, a prescindere dal recupero del credito ‘ de quo’: in tal senso, la giurisprudenza citata circa il limite quantitativo del danno rispetto al credito non offre elementi significativi ai fini ‘ de quibus’.
In forza di quanto sopra, dunque, la Corte reputa congruo liquidare un indennizzo pari ad euro 400,00 annui al fine di ristorare il concreto pregiudizio subito da in conseguenza della eccessiva durata della procedura fallimentare in odio alla RAGIONE_SOCIALE, RG 70/2009, nanti al Tribunale di Genova, con conseguente determinazione della complessiva somma di euro € 3.600,00, da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege 89/2001, oltre interessi legali dalla data della domanda alla data del pagamento.
Quanto alle spese di lite, devesi osservare quanto segue:
-in merito alla prima fase, stante l’omessa tempestiva produzione dei documenti richiesti nel termine indicato dal Consigliere designato, non si ravvedono ragioni per liquidare alcunché, il rigetto essendo imputabile allo stesso ricorrente, al di là del peculiare incrocio fra deposito tardivo dei documenti e deposito tardivo del pregresso rigetto;
-in merito, poi, al presente giudizio di opposizione, a fronte dei principi giurisprudenziali espressi, le spese di lite devono essere riconosciute al ricorrente, pur nei minimi, attesa la posizione remissiva del , considerato il tenore dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., finendo, viceversa, il legittimo indennizzo richiesto,
necessariamente in via giudiziale, per essere assorbito dalle spese legali per far valere il proprio diritto.
Applicando, dunque, lo scaglione di riferimento per le procedure di volontaria giurisdizione contenziosa di valore compreso fra € 1.101 ed € 5.200,00, devono essere riconosciuti euro 1.895,40, già considerato l’aumento del 30%, come richiesto, ex art.4 c. 1bis DM 55/14 per l’uso dei collegamenti ipertestuali, oltre a spese generali al 15% ex art. 2 citato D.M. CPA ed IVA, come per legge, oltre a euro 27,00 per ulteriori esborsi, da distrarsi in favore del AVV_NOTAIO costituito, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l’art. 5 ter della l. 89/2001
La Corte d’Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
-ACCOGLIE , come da parte motiva, l’opposizione proposta da
–COGNOME , per l’effetto, il al pagamento in favore di della somma di € 3.600,00, a titolo di indennizzo ex l. 89/2001, oltre interessi legali dalla data della domanda alla data del pagamento;
–COGNOME il alla rifusione delle spese di lite della presente opposizione, quantificate in euro 1.895,40, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre euro 27,00 per esborsi, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore del AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario.
Genova, lì 19/03/2026
Il Consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME