Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4449 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18320/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA RAGIONE_SOCIALE TITOLARE COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– intimato – avverso l’ ORDINANZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI POTENZA n. 317/2021 depositata il 19/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ditta RAGIONE_SOCIALE ricorreva innanzi alla Corte d’Appello di Potenza per chiedere la liquidazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale ex lege 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), per l’irragionevole durata del giudizio presupposto diretto al recupero di un credito. A sostegno RAGIONE_SOCIALE sua pretesa, la ricorrente precisava che: il giudizio presupposto aveva avuto origine dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione notificato il 22.11.93; il Tribunale di Bari emetteva sentenza d’appello il 01.02.2006 favorevole all’odierna ricorrente, rispetto alla quale veniva intrapresa un’esecuzione immobiliare e pignoramento presso terzi senza alcun esito positivo; il 22.02.2007 la ditta RAGIONE_SOCIALE spiegava ricorso per intervento in una procedura esecutiva immobiliare avverso il debitore, notificando atto di precetto il 19.01.2007; depositate istanze di rinuncia agli atti a cura di tutte le parti, in data 11.09.2018 è stata emessa ordinanza di estinzione del giudizio, avendo le parti trovato una soluzione bonaria con il debitore.
1.1. Il Giudice Designato rigettava il ricorso ritenendo insussistente il pregiudizio per irragionevole durata, in base alla presunzione (non supoerata) dell’art. 2sexies , lett. c) RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015.
Avverso tale decreto la ditta RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in opposizione, ex art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001.
La Corte d’Appello di Potenza in composizione collegiale rigettava l’opposizione ritenendo ricorrere appieno l’ipotesi disciplinata dall’art. 2, comma 2sexies legge Pinto. A giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte, la presunzione iuris tantum introdotta dal legislatore si basa sul fatto che l’accordo bonario posto a base RAGIONE_SOCIALE rinuncia agli atti del giudizio ricomprenda anche le conseguenze morali e patrimoniali del lungo contenzioso tra le parti, sia cioè onnicomprensivo delle loro ragioni; nel caso di specie,
RAGIONE_SOCIALE non ha in alcun modo fornito la prova contraria ammessa dalla legge, limitandosi ad affermare la persistenza in re ipsa del pregiudizio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo per il solo fatto d’essersi il procedimento presupposto protratto per circa 11 anni.
Avverso detta pronuncia ricorre per Cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale titolare RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE, affidando il ricorso a tre motivi, illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ., 2697, 2727 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente aveva dimostrato, con gli atti del giudizio, che all’epoca dell’estinzione del processo il danno morale si era già verificato, e che esso era stato provato – secondo l’ id quod plerumque accidit – quale conseguenza di otto anni eccedenti la durata ragionevole del processo.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., atteso che la ricorrente non precisa da dove risulta che avesse allegato nel giudizio davanti alla Corte di Potenza la produzione degli atti del giudizio per dimostrare che prima RAGIONE_SOCIALE estinzione non vi era stata inerzia improduttiva di pregiudizio. Il decreto nulla dice in proposito e non è neppure censurata la motivazione apparente.
Come questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche allorquando essa è giudice del fatto i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (Cass., 8/11/2019, n. 28807; Cass., 20/6/2019, n. 16591).
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la prova contraria ammessa dalla lettera dell’art. 2, comma 2sexies , lett. c), deve intendersi comprensiva anche RAGIONE_SOCIALE prova presuntiva di danno derivante dall’eccessiva durata del giudizio.
Il motivo è infondato.
L’art. 2, comma 2sexies , lett. c, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, così dispone (anche nella versione applicabile ratione temporis ): «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». Trattasi di norma che incide unicamente sulla disciplina del riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse RAGIONE_SOCIALE parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 cod. proc. civ.: è stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista RAGIONE_SOCIALE statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa che inverte il tradizionale riparto più favorevole, invece, al ricorrente nel disegno complessivo RAGIONE_SOCIALE legge Pinto, richiamato dall’odierna ricorrente in memoria.
Proprio perché la norma in esame contempla una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, l’ ipotesi considerata nella lettera c) costituisce prova «completa», alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite RAGIONE_SOCIALE motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del
pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza RAGIONE_SOCIALE prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2sexies , implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, sentenza n. 25836 del 14.10.2019).
Nel caso di specie -a differenza dell’ipotesi all’esame RAGIONE_SOCIALE Corte nella suindicata pronuncia (in cui gli elementi indiziari erano stati forniti attraverso la deduzione di avere svolto attività processuale) la Corte d’Appello con motivazione indenne da vizi logico-giuridici, ha ritenuto l’insussistenza del danno perché l’accordo bonario posto a base RAGIONE_SOCIALE rinuncia agli atti del giudizio sarebbe stato onnicomprensivo delle ragioni delle parti; né la ricorrente avrebbe in alcun modo fornito la prova contraria ammessa dalla legge, limitandosi ad affermare la persistenza in re ipsa del pregiudizio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo per il solo fatto d’essersi il procedimento presupposto protratto per circa 11 anni. La tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente non è condivisibile perché tende di fatto ad eludere la portata RAGIONE_SOCIALE norma eliminando di fatto la presunzione di inesistenza del pregiudizio in caso di durata irragionevole di giudizio concluso con l’estinzione , mentre il precedente richiamato in memoria si riferisce ad altra ipotesi qui non ricorrente.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Incostituzionalità dell’art. 2sexies , lett. c) RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, per violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost. Si afferma che un’interpretazione dell’art. 2sexies
lett. c) legge Pinto, nel senso che essa troverebbe applicazione anche quando l’estinzione del giudizio si verifica dopo il superamento RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole, violerebbe sia l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU, sia la Costituzione, e richiederebbe pertanto la rimessione RAGIONE_SOCIALE questione o alla Corte EDU o alla Corte costituzionale
Il motivo è infondato: come già rilevato da questa Corte con la citata sentenza n. 25836/2019, deve escludersi la fondatezza RAGIONE_SOCIALE questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 2sexies , lettera c), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001. Si tratta di una norma che pone una nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE formazione e RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE prova nel processo; non impedisce né condiziona la proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto, non costituisce un rimedio preventivo privo di concreta efficacia acceleratoria e non lede l’interesse delle parti a veder definite in un tempo ragionevole le rispettive istanze di giustizia (cfr. Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 88; Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, COGNOME c. Italia ; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 22 febbraio 2016, COGNOME e altri c. Italia ).
4. In conclusione, il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese (non avendo l’altra parte ritenuto di resistere).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda