Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5295 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2   Num. 5295  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6149/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  e  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE COGNOMEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege; -ricorrente  incidentale- avverso il  DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2915/2022, depositato il 24/10/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito  il  Pubblico  RAGIONE_SOCIALE,  la  sostituta  procuratrice  generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di accogliere il primo  motivo  del  ricorso  principale  e  il  primo  motivo  del  ricorso incidentale, assorbiti gli altri.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Napoli, che aveva parzialmente accolto la sua domanda di equa riparazione di un processo instaurato ai sensi RAGIONE_SOCIALE c.d. legge Pinto, ingiungendo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di ‘euro 800 a titolo di indennizzo per equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda, euro 28 per esborsi ed euro 292,50 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, del 4% del c.a. e del 22% per RAGIONE_SOCIALE, con distrazione in favore dei difensori avvocati NOME e NOME COGNOME‘.
L’opposizione  è  stata  rigettata  dalla  Corte  d’appello  di  Napoli  con provvedimento n. 2915/2022.
Avverso il provvedimento NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste  con  controricorso  il  RAGIONE_SOCIALE,  che  propone ricorso incidentale.
La ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE e ha depositato tre memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 6156/2024 questa Corte ha rimesso la  causa alla pubblica udienza, rilevando che sulla questione RAGIONE_SOCIALE rilevabilità d’ufficio del vizio RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE legittimamente legittimato questa Corte si è pronunciata in modo non uniforme.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
 Per  ragioni  di  priorità  logica  va  esaminato  per  primo  il  ricorso incidentale  del  RAGIONE_SOCIALE  che  contesta  la  propria legittimazione  passiva,  essendo  legittimato  passivo  il  RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è basato su due motivi tra loro strettamente connessi:
il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 c.p.c. in relazione al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.: la richiesta indennitaria aveva ad oggetto sia la durata RAGIONE_SOCIALE fase monocratica, svoltasi davanti alla Corte d’appello di Napoli dal 4 gennaio 2017 al 31 luglio 2017, sia soprattutto la durata del giudizio di ottemperanza, svoltosi davanti al TAR Campania dal 19 giugno 2018 al 14 giugno 2021; nella sostanza, avendo il giudizio davanti alla Corte d’appello avuto un tempo ragionevole, la richiesta indennitaria aveva ad oggetto il solo giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che la legittimazione era in via esclusiva riferibile al RAGIONE_SOCIALE, con difetto RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE; si tratta di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, avendo la distinta legittimazione RAGIONE_SOCIALEe due amministrazioni non già un rilievo meramente interno al fine del riparto RAGIONE_SOCIALEe competenze, bensì un rilievo esterno, relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio;
il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001: anche ritenendo sussistente la legittimazione  passiva  del  RAGIONE_SOCIALE  la richiesta indennitaria sarebbe infondata, dato che alcun ritardo è evidenziabile con riguardo al procedimento monitorio presupposto, che  si  è  svolto  nel  rispetto  del  termine  di  durata  ragionevole semestrale.
I motivi non possono essere accolti. Il Collegio rileva che sulla questione posta dal primo motivo, ossia la rilevabilità d’ufficio del vizio RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE ove come nel caso in esame -tale difetto di legittimazione non sia stato eccepito nel giudizio di opposizione, questa Corte si è pronunciata in modo non uniforme. Numerose pronunzie (v. Cass. n. 2/2023 e, in termini analoghi, Cass. n. 8049/2019, Cass. n. 25499/2021, Cass. n. 15219/2022, Cass. n. 23853/2023 e Cass. n. 11533/2023) hanno sostenuto l’applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, secondo la quale ‘l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato deve essere eccepito dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto doveva essere notificato’; con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001 è stato affermato che tale art. 4 va applicato anche quando l’errore di identificazione riguardi distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato e la disposizione va estesa anche all’ipotesi in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità. A questo orientamento si contrappone Cass. n. 3023/2024, secondo la quale -ferma l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958 la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE legittimo contraddittore è vizio rilevabile d’ufficio (nel caso di specie la questione è stata rilevata dal giudice di cassazione in mancanza RAGIONE_SOCIALE eccezione di difetto di legittimazione da parte del RAGIONE_SOCIALE evocato nel processo di equa riparazione, che non si era costituito nel giudizio di legittimità).
La differenza tra i due orientamenti è quindi relativa alla condizione RAGIONE_SOCIALE tempestiva deduzione del difetto di legittimazione con
l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, richiesta  che  l’orientamento  di  cui  alla  pronuncia  n.  3023/2024 ritiene non  necessaria,  trattandosi di questione  attinente alla legittimazione passiva che è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Al riguardo va sottolineato che la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite n. 8516/2012 ha ritenuto che l’unitarietà e l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni sovrane non elide l’autonomia soggettiva RAGIONE_SOCIALEe persone giuridiche di diritto pubblico, così che ‘l’ineludibile principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio (che l’art. 111 Cost. in tema di giusto processo non sottordina ad alcuna altra sua espressione e la rilevabilità RAGIONE_SOCIALE cui violazione non incorre in preclusione di sorta, se non quella RAGIONE_SOCIALE formazione di giudicato esplicito) impone altrettanto imprescindibilmente che in relazione agli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse, e quindi in definitiva sulla stessa legittimatio ad causam , l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958 sia circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini, con esclusione dunque di ogni possibilità di automatica stabilizzazione nei confronti del reale destinatario’.
La successiva pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite n. 30649/2018 ha però precisato che, ove ci si trovi di fronte non a distinte persone giuridiche pubbliche, ma ad organi, cioè ad articolazioni RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, forniti di distinta legittimazione, ‘la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALEo Stato convenuto in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto: a) deve essere eccepita dalla AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) RAGIONE_SOCIALE‘organo legittimato; b) in tal caso il giudice prescrive (a prescindere da una richiesta in tal senso) un termine all’attore per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘organo legittimato; c) in difetto degli atti sub a) e b) -salva naturalmente
la facoltà per l’organo legittimato di intervenire in giudizio resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l’irrituale costituzione del rapporto processuale’.
Nel caso in esame non siamo di fronte a distinte persone giuridiche pubbliche, ma ad articolazioni RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALEo Stato fornite di distinta legittimazione, ossia il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, così che la mancanza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE convenuto in giudizio doveva essere eccepita dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato nel giudizio di opposizione. Non essendo tale eccezione stata proposta, è da ritenersi preclusa la possibilità di far valere l’irrituale costituzione del rapporto processuale davanti a questa Corte.
Non potendosi esaminare l’eccezione proposta dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, va rigettato il ricorso incidentale.
Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi 2 e 2bis , 3, commi 4, 5 e 5ter legge n. 89/2001, 46, comma 1, 75, 87, 114 del d.lgs. n. 104/2010, 111 e 117 Cost., 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea’: il giudizio presupposto di cognizione è iniziato il 4 gennaio 2017, data di deposito del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, ed è terminato il 31 luglio 2017 ed è quindi durato sei mesi e ventisette giorni; il giudizio presupposto di ottemperanza relativo alla riscossione del credito è iniziato il 19 giugno 2018, data RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso per l’ottemperanza, ed è terminato il 14 giugno 2021 ed è quindi durato due anni, undici mesi e ventisei giorni; il giudizio presupposto di merito va considerato unitariamente nella sua complessiva articolazione ed è quindi durato complessivamente tre anni, sei mesi e ventitré giorni, mentre il termine ragionevole massimo del giudizio è di un anno, andando considerate unitariamente le fasi di cognizione e di ottemperanza, così che alla
ricorrente  spettava  l’indennizzo  per  la  durata  irragionevole  di  tre anni.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto, sulla base di quanto statuito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019, che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del procedimento per la domanda RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione la fase RAGIONE_SOCIALE cognizione e l’eventuale fase di esecuzione sono da considerarsi come un unico procedimento, rilevando soltanto il tempo processuale resosi necessario per dare soddisfazione al diritto del creditore all’indennizzo. La Corte d’appello ha poi però ritenuto che, essendo pari ad un anno la durata ragionevole RAGIONE_SOCIALE fase di merito, pari ad un ulteriore anno dovrebbe essere considerata ragionevole RAGIONE_SOCIALE fase RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del decreto che ha riconosciuto il diritto all’equa riparazione. La Corte d’appello ha così considerato corretto il riconoscimento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole del processo calcolata in due anni dalla Corte d’appello in composizione monocratica.
Il ragionamento seguito dalla Corte d’appello non è corretto. Questa Corte ha infatti precisato che la durata ragionevole di un processo instaurato ai sensi RAGIONE_SOCIALE cosiddetta c.d. legge Pinto è ragionevole ove non ecceda il termine di un anno per grado e che l’anno è comprensivo del processo di cognizione e di ottemperanza: il giudizio presupposto, articolato in una fase di cognizione e in una successiva fase esecutiva, deve infatti essere considerato nella sua unitarietà con una durata ragionevole complessiva pari a un anno (si veda al riguardo, da ultimo, Cass. n. 3023/2024, già supra richiamata).
I termini di durata del giudizio sono stati nel caso in esame indicati dalla ricorrente: la somma dei due periodi, che esclude il lasso di tempo  non  calcolabile  intercorso  tra  la  definitività  del  giudizio  di cognizione e l’inizio di quello di esecuzione, è pari – come indicato
dalla  ricorrente  –  ad  anni  tre,  mesi  sei  e  giorni  ventitré.  Da  tale durata  va  detratta  la  durata  ragionevole  di  un  anno  così  che, andando  arrotondata  secondo  la  previsione  di  cui  all’art.  2 -bis , comma  1  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  89/2001  ad  anni  quattro  la  durata  del giudizio,  va  riconosciuto  alla  ricorrente  un  equo  indennizzo  per  la durata irragionevole di anni tre del processo.
Il secondo motivo contesta ‘nullità del decreto collegiale e del procedimento, anomalia motivazionale, in relazione al rigetto del secondo motivo di opposizione e alla ritenuta insindacabilità da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei compensi del procedimento monitorio fatta dal primo giudice per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale -grafico, motivazione apparente, motivazione contraddittoria, motivazione perplessa e motivazione incomprensibile, nonché violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.’.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha infatti motivato la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di opposizione, sottolineando che in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto nel minino e il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffa, non richiede una specifica motivazione, così che – rientrando nel caso in esame la determinazione RAGIONE_SOCIALEe spese effettuate dal primo giudice tra il minimo e il massimo dei parametri – la suddetta liquidazione andava condivisa. Si tratta di motivazione sufficiente che non presenta i vizi di apparenza, contraddittorietà tra affermazioni irriducibili e incomprensibilità denunciati dalla ricorrente (si veda al riguardo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte n. 8038/2018).
Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi.
 Il  terzo  motivo  denuncia  ‘nullità  del  decreto  collegiale  e  del procedimento,  violazione  e/o  falsa  applicazione,  in  relazione  al rigetto del terzo motivo di opposizione e alla ritenuta
inammissibilità  del  motivo  relativo  alla  distrazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  di lite, degli artt. 93 c.p.c., 3 e 5ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001′.
b) Il quarto motivo denuncia ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio’ in relazione all’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE nel procedimento di opposizione, di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda proposta dalla ricorrente in sede monitoria per il mancato esperimento del rimedio preventivo nel giudizio di ottemperanza e alla sua rilevata inammissibilità; non avendo la Corte considerato tale eccezione non ha rilevato la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘ente nel procedimento di opposizione e non ha così posto a suo carico le spese di lite o non ha comunque compensato tra le parti le medesime.
I due motivi, attinenti alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite e alla loro distrazione,  sono  da  ritenersi  assorbiti  alla  luce  RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo che impone una nuova liquidazione RAGIONE_SOCIALEe medesime.
III. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto;  non  essendo  necessari  ulteriori  accertamenti  di  fatto,  la causa va decisa nel merito ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c. e va liquidata a titolo di equo indennizzo la somma complessiva di euro  1.200,  oltre  interessi  legali  dalla  domanda;  le  spese  del processo  vanno  liquidate  in  favore  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente,  nelle  somme indicate in dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale e per quanto concerne il ricorso principale accoglie il primo motivo, rigettato il secondo e assorbiti il terzo e il quarto motivo; decidendo nel merito, a titolo di equo indennizzo liquida complessivamente la somma di euro 1.200, oltre interessi legali dalla domanda; quanto alle spese del processo, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la fase monitoria e di opposizione al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente di euro 600, oltre euro 28 per esborsi e oltre accessori di legge, con distrazione
in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME che si è dichiarato antistatario, e per il presente giudizio di legittimità al pagamento di euro 500, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge,  con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica