DECRETO CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – N. R.G. 00000132 2025 DEPOSITO MINUTA 14 10 2025 PUBBLICAZIONE 15 10 2025
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SOTTOSEZIONE SECONDA
composta dai magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere relatore
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 132 del ruolo di volontaria giurisdizione per l’anno 2025 promosso da
residente in Cagliari e qui elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende per procura in calce all’atto di opposizione,
opponente
contro
in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l’Avvocatura
dello Stato di Cagliari,
opposto
La Corte
Parte_1
Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26 settembre 2025 osserva quanto segue.
Con ricorso alla Corte d’Appello di Cagliari pervenuto telematicamente in data 9.04.2025 Pt_1
domandava la condanna del al risarcimento dei danni, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, a suo dire sviluppatosi attraverso due fasi: ì. Il procedimento civile n. 8703/2004 R.G. , promosso dinanzi al Tribunale di Cagliari, definito con sentenza n. 1059/2014, depositata in data 4 aprile 2014, la quale ometteva di pronunciarsi su una delle domande proposte ; ìì. Il successivo procedimento, iscritto al R.G 10540/2015 , introdotto per ottenere la pronuncia sulla domanda non esaminata, notificato in data 09.11.2015 , e conclusosi con verbale di conciliazione in data 10.10.2024 . […] Controparte_1
Con decreto depositato in data 13 maggio 2025, la Corte d’Appello rigettava il ricorso, motivando la decisione sulla base di due distinti profili di inammissibilità: ì. la tardività della domanda con riferimento al primo procedimento (n. 8703/2004), conclusosi, secondo la Corte, con la definitività della sentenza n. 1059/2014; ìì. l’ i nammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi con riferimento al secondo procedimento (instaurato nel 2015), in applicazione dell’art. 1-ter e dell’art. 2, co. 1, della L. 89/2001, come modificata dalla L. 208/2015.
Si è opposto al decreto il con atto ex art. 5 ter L. 89/2001 svolgendo le seguenti doglianze: Pt_1
1) SULLA PIENA CONTINUITÀ PROCESSUALE TRA I DUE GIUDIZI E SULLA CONSEGUENTE INFONDATEZZA DELL’ECCEZIONE DI TARDIVITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 L. 89/2001.
Il decreto impugnato muoverebbe dall’errato presupposto per cui i due giudizi non costituirebbero un’unica vicenda processuale: al contrario, il secondo giudizio costituirebbe la necessaria e diretta prosecuzione del primo, la cui pendenza sarebbe stata artificialmente prolungata da un vizio processuale (l’omessa pronuncia) che avrebbe impedito alla parte di ottenere quella tutela giurisdizionale effettiva che costituisce il cuore del giusto processo. In proposito l’opponente ha invocato l’applicabilità al caso in esame di consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite , (sentenza n. 6312 del 17 marzo 2014) fondata su una visione globale e
sostanziale del computo della durata del processo, in linea con i principi sanciti dall’art. 6 della CEDU e dagli artt. 24 e 111 della Costituzione . Secondo tale “ricostruzione costituzionalmente e ‘convenzionalmente’ orientata”, il processo deve essere inteso come un procedimento unico , che ha inizio con l’accesso al giudice e fine solo quando la pretesa sostanziale della parte trova definitiva e concreta soddisfazione.
Ciò tanto più sarebbe accaduto nella specie, dove,’ a causa di un’omissione del giudice, la parte era stata costretta a riproporre la medesima domanda per ottenere una pronuncia sul merito. In questo caso, la “controversia sui diritti e doveri di carattere civile” rimaneva la medesima e la separazione tra i due giudizi era puramente formale, non sostanziale. Con la conseguenza che l a durata del processo, ai fini dell’art. 6 CEDU, non avrebbe potuto che decorrere dall’atto introduttivo del primo giudizio fino alla conclusione del secondo, talché il termine di decadenza semestrale di cui all’art. 4 L. 89/2001 non poteva che decorrere dal momento in cui l’intera vicenda processuale ha trovato la sua conclusione definitiva, ovvero dalla data della conciliazione del 10 ottobre 2024 ‘
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 4 DELLA LEGGE PINTO RIGUARDANTE IL DIES A QUO .
Sarebbe infondata l’argomentazione contenuta nell’atto impugnato, relativa alla presunta tardività della domanda di equa riparazione, in quanto basata su un’erronea interpretazione della norma di riferimento e su una non corretta qualificazione del momento in cui il procedimento presupposto era divenuto definitivo.
3) SULLA NON APPLICABILITÀ RATIONE TEMPORIS DELL’ONERE DEI RIMEDI PREVENTIVI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1-TER E 6 L. 89/2001 COME MODIFICATI DALLA L. 208/2015.
Anche la seconda ragione di rigetto sarebbe infondata. La Corte, aveva ‘ … erroneamente applicato la condizione di ammissibilità dei rimedi preventivi, introdotta dalla L. 208/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), ad una situazione in cui il superamento del termine di ragionevole durata si era già ampiamente consolidato prima della novella legislativa .’.
L’opponente, per mero tuziorismo ha infine allegato che in entrambi i procedimenti sarebbe stata richiesta ed ottenuta molteplici volte l’udienza di discussione, affinchè la domanda venisse tenuta a decisione (dall’udienza del 23 novembre 2017 il procedimento veniva costantemente rinviato per discussione orale).
Il si è costituto con memoria difensiva e ha contestato la fondatezza dell’opposizione. Controparte_1
All’udienza del 26 settembre 2025 la causa è trattenuta in decisione.
L’opposizione muove da un assunto comune alle tre censure svolte, per cui i due procedimenti in questione costituirebbero un unicum avente una sola, comune decorrenza e conclusione.
Esso è infondato. In proposito non può che condividersi il rilievo svolto dal per cui il concetto di decisione che conclude il procedimento, ai fini in esame, ha carattere giuridico e non logico. Segnatamente, non costituisce prosieguo ed evoluzione del medesimo giudizio la seconda procedura instaurata davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni -essendo del tutto irrilevante che questa, in ipotesi, sia stata determinata, come assunto, da un’omessa pronuncia del giudice su una domanda già proposta nel primo procedimento- a fronte della prima procedura, conclusasi con sentenza che ha pronunciato definitivamente regolamentando anche le spese processuali fra le parti. CP_1
Va da sé che il secondo giudizio, iscritto con atto notificato il 9.11.2015, soggiace alla novella introdotta dalla L. 208/2015 (art. 1 bis e art. 1 ter L. Pinto) con conseguente applicabilità della ‘ condizione di ammissibilità dei rimedi preventivi, introdotta dalla L. 208/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), ad una situazione .’.
Per completezza va rilevato che non risulta che il all’udienza del 23 novembre 2017, vale a dire entro il triennio di ragionevole durata, avesse chiesto un rimedio preventivo, avendo, piuttosto, insistito per l’ammissione delle prove dedotte. Pt_1
Le spese dell’opposizione seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo lo scaglione entro euro 5.200,00, individuato sulla base del valore della domanda, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria stante la semplicità delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d’Appello di Cagliari
rigetta l’opposizione;
2. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in complessivi euro 962,00 oltre spese generali, Iva e cpa. Controparte_1
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Cagliari del 1 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME