Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9734 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9734 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22120/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME con domicilio digitale in atti. -ricorrente- contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 241/2020 depositata il 04/06/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di accogliere il primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale e respingere il ricorso incidentale.
Uditi gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha evocato in giudizio la sorella NOME COGNOME chiedendo di dichiarare che la convenuta aveva rinunciato al legato ‘in sostituzione di legittima’ disposto in suo favore con testamento segreto del 3.4.2007 della madre NOME COGNOME e che l’immobile oggetto del lascito era rientrato nell’asse ereditario ed era di esclusiva proprietà dell’attrice , nominata erede universale.
Il Tribunale ha dichiarato NOME COGNOME unica erede della madre, affermando che il bene apparteneva all’asse ereditario .
La sentenza è stata integralmente riformata in appello, in accoglimento del gravame di NOME COGNOME.
La Corte di merito ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire dell’attrice per superare la situazione di incertezza circa l’appartenenza dell’immobile, occorrendo procedere alla regolarizzazione della trascrizione; ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio dell’appellante, NOME COGNOME che aveva dichiarato di voler accertare il legato in rappresentazione della madre e che aveva proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. per impedire all’attrice di riacquistare il possesso dell’immobile.
Ha rilevato che NOME COGNOME nominata erede universale di NOME COGNOME aveva accettato l’eredità e che NOME COGNOME aveva rinunciato al legato in sostituzione di legittima ed aveva riconsegnato il bene senza proporre l’azione di riduzione.
Secondo il giudice distrettuale l’immobile non era divenuto di proprietà dell’ attrice affermando che, in caso di rinuncia, il legato in sostituzione di legittima si converte in legato in conto legittima per cui il lascito va considerato ai fini del calcolo della disponibile, dovendo il legatario imputare alla sua quota il valore di quanto ricevuto. Solo dopo il calcolo della disponibile, questi sarebbe in condizione di valutare se chiedere la riduzione, concludendo che NOME COGNOME non poteva considerarsi unica erede della defunta
madre e che NOME COGNOME non era stata esclusa dall’eredità .
La cassazione della sentenza è chiesta da NOME COGNOME sulla base di cinque motivi.
NOME COGNOME ha proposto controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale NOME COGNOME censura la v iolazione dell’art. 551, c omma primo, cc. e dell’art. 12 disp. prel. c.c..
La ricorrente si duole che la Corte di merito abbia affermato, in contrasto con la lettera dell’art. 551 c.c., che il legato in sostituzione di legittima in converte in legato in conto legittima per effetto della rinuncia al primo da parte della legataria.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 551, comma primo, e 521 c.c., sostenendo che la Corte territoriale – dopo aver correttamente riconosciuto in capo al legittimario la facoltà alternativa di mantenere il legato o di rinunciarvi ed agire in riduzione -abbia considerato conseguenza immediata della rinuncia la conversione del legato in sostituzione di legittima in legato in conto legittima, mentre, in tal caso, il legatario diviene legittimario pretermesso e ha diritto alla quota di riserva solo in caso di favorevole esperimento dell’azione di riduzione.
I due motivi sono ammissibili, poiché sollevano quesiti in diritto circa gli effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima e alla posizione acquisita dal rinunciante, corredati da una puntuale esposizione dei fatti di causa, delle vicende processuali e delle
questioni dibattute, non denunciando vizi revocatori, come sostenuto dalla controricorrente.
Le censure sono, inoltre, fondate.
L’art. 551 c.c. dispone che se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. La disposizione non si applica se il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione, al pari di ogni altro legato, si acquista ipso iure all’apertura della successione senza necessità di accettazione; quest’ultima, se effettuata, rende definitivo l’acquisto e preclude la successiva rinuncia (Cass. 37/1964; Cass. 4883/1996; Cass. 20711/2013).
Quando tuttavia, come nel caso in esame, la rinuncia sia stata validamente effettuata, la posizione del rinunciante non è più di legatario, ma di erede pretermesso.
Il lascito avviene sotto condizione risolutiva della rinuncia, che ha l’effetto di far venir meno retroattivamente la disposizione, sicché il bene rientra nell’asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l’azione di riduzione e il diritto del legittimario di conseguire la sua quota (Cass. 16252/2013).
L’automaticità dell’acquisto che è tipica del legato non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciarvi e di chiedere la quota riservata (Cass. SU 7098/2013).
Diverso dal legato in sostituzione è il legato in conto legittima, con il quale il testatore intende non già escludere il legatario dalla successione, ma di attribuirgli un bene che deve essere imputato alla legittima, con facoltà di tenere il legato ed agire per il supplemento.
Se nel legato in sostituzione, il legatario accetta la disposizione, non ha titolo a cons eguire l’intera legittima (se di valore superiore al legato) e non diviene erede; nel legato in conto con l’acquis to del legato non è preclusa la possibilità di ottenere il supplemento.
NOME COGNOME, avendo rinunciato al lascito, era divenuta una legittimaria totalmente pretermessa dalla testatrice, potendo pretendere la riduzione delle disposizioni testamentarie per ottenere la quota di riserva, poiché, secondo la Corte di merito, non aveva rinunciato anche all’azion e di riduzione.
In tale situazione non operava la rappresentazione poiché, essendo la resistente erede pretermessa, la quota indisponibile che le spettava per legge non era liberata fino a che non avesse rinunciato anche all’azione di riduzione.
L ‘art. 536 , comma terzo, c.c., che prevede che ai discendenti dei figli del de cuius competono gli stessi diritti che spettano ai lorio genitori, attribuisce ai primi una quota uguale a quella del legittimario pretermesso anche nel caso in cui il legittimario abbia rinunciato all ‘azione di riduzione, nel qual caso la titolarità dell’azione si trasmette al rappresentato senza modifica delle quote di riserva (cfr. Cass. 20018/2004;Cass. 12496/2007).
2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 551 e 467 c.c., assumendo che la Corte di appello non abbia pronunciato sul l’operatività della rappresentazione per effetto della rinuncia al legato in sostituzione di legittima da parte di NOME COGNOME essendosi limitata ad affermare che la resistente aveva contraddittoriamente dichiarato di aver rinunciato al legato in favore del figlio, ai sensi dell’art. 467 c.c., e inoltre preteso di agire in riduzione quale legittimaria.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 324 cpc e 2909 c.c., per aver la sentenza calcolato la quota di legittima spettante alla resistente sebbene sul possesso della qualità di erede universale di NOME COGNOME fosse intervenuto il
giudicato interno, non essendo la questione oggetto dei motivi di impugnazione.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente censura l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione, e la violazione degli artt. 467, 521 e 551, 136 2 e ss. c.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia pronunciato sull’operatività della rappresentazione ex art. 467 c.c. in favore del figlio della resistente, non individuando la parte divenuta proprietaria esclusiva del bene, ed abbia violato il contenuto del testamento, attribuendo a NOME COGNOME il lascito in conto legittima.
I tre motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi, che rende superfluo l’esame delle restanti censure.
Con il primo motivo di ricorso incidentale NOME COGNOME lamenta la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 467 c.c., per non aver la Corte di merito considerato che, per effetto della rinuncia al legato e del subentro per rappresentazione da parte di NOME COGNOME figlio della legataria, questi era l’ unico legittimato a resistere in giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c., per non aver la sentenza dichiarato la carenza di interesse alla lite di NOME COGNOME che aveva rinunciato al legato in favore del figlio.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 467 c.c. in relazione all’art. 551 c.c. per aver la Corte territoriale ritenuto legittimata ad causam NOME COGNOME riconoscendo un interesse ad agire in capo alla sorella NOME COGNOME senza considerare l’intervenuta rinuncia al legato e l’acquisto dell’immobile per rappresentazione da parte di NOME COGNOME.
I tre motivi sono infondati.
E’ acclarato nel merito che NOME COGNOME aveva rinunciato al legato non all’ azione di riduzione, essendo, per effetto della rinuncia, una legittimaria pretermessa.
L’azione è stata correttamente proposta nei confronti della convenuta, non operando la rappresentazione.
La rinuncia al legato aveva dete rminato l’inefficacia del l ascito con effetti retroattivi, consentendo al legittimario di reclamare la quota di riserva.
Non poteva riconoscersi a NOME COGNOME il diritto di acquistare il legato in sostituzione, posto che la rinuncia della madre aveva risolto il lascito e il bene era rientrato nell’asse, potendo il rappresentante acquisire solo la titolarità dell’azione di riduzione che competeva a NOME COGNOME in caso di rinuncia alla riduzione da parte di quest’ultima.
Non appaiono conferenti taluni passaggi argomentativi dei precedenti richiamati da NOME COGNOME (Cass. 15124/2010 e Cass. SU 7098/2013), che riguardano, in generale, il subentro per rappresentazione nel legato in caso di rinuncia ai sensi dell’art. 467 c.c., non il legato in sostituzione.
3.1 L’azione era rivolta a dirimere i dubbi in ordine alle sort e del bene per effetto della rinuncia al legato, occorrendo anche stabilire se, come dedotto convenuta, operasse la rappresentazione a favore del figlio e se NOME COGNOME avesse rinunciato solo al legato o anche alla riduzione.
Sussisteva l’interesse ad agire in capo all’attrice, interesse che, nelle azioni di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice.
4. Sono accolti i primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento delle restanti censure e con totale rigetto del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre3 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbite le altre censure, respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per l pronuncia sulle spese di legittimità.
A i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione