Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11985 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15328/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
PREFETTURA DI ROMA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE ROMA n. 39349/2022 depositata il 31/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA, ricorre per cassazione avverso il decreto emesso in data 30.01.23 dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, depositato in cancelleria in data 31.01.23, proc. n. 39349/2022 r.g. -con il quale il giudicante ha deciso sul ricorso, promosso ex art. 13 comma 8 D. L.vo 286/98 dall’odierno ricorrente avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO in data 29.09.22. Con tale provvedimento il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso.
Questi i fatti del giudizio. In data 06.08.2020, il sig. NOME veniva sottoposto a controllo da personale RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO e, all’esito, era destinatario di decreto di espulsione (all. 7 ricorso primo grado), emesso ex artt. 13 e 14 D. L.vo 286/98.Decreto che veniva annullato dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, con decreto del 18.07.2022 (all. 8 ricorso primo grado).
In data 29.08.2022, il sig. NOME veniva sottoposto a controllo da personale RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO e, all’esito, era destinatario del successivo decreto di espulsione qui impugnato. Il ricorso è relativo a decreto di espulsione ex art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286/1998.
Il Prefetto di AVV_NOTAIO ed il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non hanno spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c,p.c., omessa pronuncia sulla eccezioni formulate a verbale all’udienza del 29.11.2022
Violazione degli artt. 166 c.p.c. e art. 18 comma 6 D. L.vo 150 del 2011, con conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione e di tutte le affermazioni in esso riportate, utilizzate dal Giudice quale motivazione principale del rigetto. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 6 D. L.vo 150/11 ‘L’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato puo’ costituirsi fino alla prima udienza e puo’ stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati’.Nel giudizio di merito si c ostituiva, con atto del 16.11.22, l’Ufficio Immigrazione RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO, e non la Prefettura.
Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 19 D. L.vo 286/98; violazione, sotto altro profilo, RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Il decreto di espulsione di cui si discute, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 19 D. L.vo 286/98, è così motivato: ‘considerato che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciata un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano nè ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 del T.U.I. e successive modificazion i’. Con il motivo n. 1.2 del ricorso, era stata eccepita la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 19 comma 1.1 D. L.vo 286/98, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti argomentazioni: ‘L’Ufficio Immigrazione avrebbe dovuto tenere conto, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura espulsiva, RAGIONE_SOCIALEe relazioni sociali ed affettive instaurate in Italia e RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nucleo familiare ‘ .
Il primo motivo (violazione art. 112 c.p.c.) è inammissibile. Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. (Cass., 12/01/2016, n. 321; Cass., 06/12/2004, n. 22860).
Il secondo motivo è inammissibile, essendo dedotta la violazione di una norma processuale (l’art. 18, comma 6, cit.), la quale, peraltro, non comporta nullità del provvedimento finale del giudice, ma soltanto la nullità RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta dal funzionario non legittimato, onde non è configurabile neppure il vizio di cui al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. (Cass. 12710/2016).
Il terzo motivo (legami familiari) è fondato. Il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5 ter, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all’art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l’effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d’origine (Cass. 22508/2023).
Nel caso di specie, il GDP, pur avendo fatto riferimento alla relazione instaurata in Italia dal richiedente con una donna italiana, con la quale convive, al fatto che il medesima risiede in Italia e lavora come magazziniere, come da documentazione allegata, non ha tenuto conto di tali elementi , limitandosi ad un
riferimento del tutto generico – anche sotto il profilo temporale – ad una denuncia per violenza a pubblico ufficiale e ad una violenza, non meglio specificata, alla stessa compagna. Il provvedimento tace, poi, del tutto in ordine all’esistenza di legami familiari, culturali e sociali RAGIONE_SOCIALEo straniero con il suo paese d’origine.
Per quanto sopra deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, cassato con rinvio il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, in persona di diverso magistrato, anche