Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34599 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12675/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in RomaINDIRIZZO ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 620/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito Fallimento) convenne in giudizio con atto notificato in data 12/7/2016 RAGIONE_SOCIALE (di seguito BNP) davanti al Tribunale di Treviso chiedendo fosse dichiarata la sopravvenuta risoluzione del contratto stipulato con la banca in data 30/3/2006 avente ad oggetto un leasing immobiliare e della scrittura integrativa del 16/5/2007, con decorrenza dal 30/5/2012 ai sensi dell’art. 1456 c.c.; fosse accertato e dichiarato e che RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto a BNP la somma complessiva di € 1.401.533 oltre IVA a titolo di canoni di leasing e accessori e che, per effetto della risoluzione, è tenuta a ripetere questa somma di denaro oltre interessi dal fallimento ai sensi dell’art. 1526 c.c.; fosse accertata e dichiarata l’improcedibilità di eventuali richieste di pagamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e fosse condannata la convenuta alle spese;
BNP si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, nelle denegata ipotesi di accoglimento della medesima, di dichiarare la compensazione tra quanto dovuto e quanto ad essa spettante in forza sia del contratto di leasing di cui è causa sia di altro contratto di leasing stipulato tra le stesse parti, a titolo di equo compenso per l’uso dei cespiti che ne avevano formato oggetto, con condanna del fallimento alle spese e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
il Tribunale di Treviso, con sentenza del 15/5/2018, rigettò la domanda in ragione del fatto che il contratto si era risolto in forza di clausola risolutiva espressa in conseguenza dell’inadempimento della utilizzatrice al pagamento dei canoni per € 292.59 8,03 e che, in base all’art. 17 delle condizioni generali, le parti si erano accordate nel senso che i corrispettivi periodici già pagati restassero acquisiti alla concedente a titolo di penale, penale comprensiva anche della somma pari all’importo dei cor rispettivi non ancora maturati alla data di risoluzione fino alla scadenza originaria dei contratti e del prezzo pattuito per l’opzione di acquisto, con detrazione, dal credito della concedente, della somma ottenuta dalla medesima dalla vendita o dal reimp iego in leasing dell’immobile, sicché l’applicazione dell’art. 1526, 1° co. c.c. andava esclusa; essendo la ratio dell’art. 1526 c.c. quella di evitare che, a seguito dell’inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ottenga vantaggi maggiori di quelli che avrebbe conseguito in caso di regolare esecuzione del contratto, nel caso di specie non vi era un ingiustificato arricchimento della concedente perché la banca, intestataria dell’immobile solo in funzione di garanzia della restituzione del finanziamento, aveva diritto a rientrare del finanziamento erogato; non avendo essa avanzato domanda di pagamento dei canoni a scadere e del prezzo d’opzione ed essendo pacifico che i canoni pagati fossero di molto inferiori all’importo del finanziamento e che il falli mento non avesse neppure dedotto che l’immobile potesse avere, a seguito della vendita da parte della concedente, un presumibile valore di riscatto tale da superare l’importo del finanziamento, non sussistevano le condizioni per l’applicazione in via analogica dell’art. 1526 c.c.;
a seguito di appello del Fallimento la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 16/3/2021, ha rigettato il gravame, ritenendo che l’applicazione dell’art. 1526 c.c. era stata negata non in astratto ma
con riguardo alla fattispecie concreta per mancanza di prova dei presupposti che ne avrebbero giustificato l’ applicazione analogica e che la mancata applicazione della norma non era di per sé sufficiente per ritenere erronea la decisione specie all’esito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co, 138 della L 124/2017. La disposizione secondo cui – in caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, con residuo credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore- pur non avendo efficacia retroattiva può trovare applicazione ad una fattispecie che non abbia ancora esaurito i suoi effetti, con la conseguente applicazione anche alla fattispecie in esame, e disapplicazione dell’art. 1526 c.c. ; in secondo luogo la Corte ha ritenuto che nessuna delle parti avesse svolto allegazioni in ordine al valore residuo del bene e che, pur a vole r ammettere l’applicazione dell’art. 1526 c.c., in base al secondo comma della stessa disposizione resterebbe valido il patto avente ad oggetto l’irripetibilità dei canoni già versati e la detrazione dalle somme dovute alla concedente di quelle ottenute dalla vendita del bene. Il patto avrebbe efficacia di clausola penale su cui il giudice potrebbe, ai sensi dell’art. 1384 c.c. intervenire in riduzione, a condizione che il fallimento avesse dimostrato l’iniquità della penale; quanto alla domanda di declaratoria di nullità delle
clausole delle condizioni generali di contratto, deroganti all’art. 1526 c.c., la stessa è stata respinta in ragione della disapplicazione della richiamata disposizione; sulle spese la corte di merito ha ritenuto di compensarle per ¼ e di porre il residuo a carico dell’appellante;
avverso la sentenza il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
ha resistito BNP con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – falsa applicazione degli artt. 1372, 1384, 1418, 1526 e 2741 c.c. in relazione all’art. 360, primo co. n. 3 c.p.c.: la natura del contratto di leasing e l’applicazione dell’art. 1526 c.c. – il ricorrente chiede la cassazione della sentenza in ragione dell’intervenuta pronuncia a S.U. n. 2061 del 28/1/2021 secon do cui ‘In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136 -140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall.’ .
Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito esposti.
Il contratto in esame è stato stipulato in data 30/3/2006 e modificato con scrittura integrativa in data 16/5/2007 sicché alla fattispecie non si applica la disposizione sopravvenuta ma l’art. 1526 c.c. Quanto all’obbligo restitutorio occorre però considerare che, sempre in base alla sentenza S.U. n. 2061/2021, ove la vendita o altra collocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non può esservi in concreto una locupletazione che eluda il limite dei vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto né alcun correlato obbligo restitutorio’. Ai sensi di Cass., 1, n. 10249 del 30/3/2022 ‘La risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall’utilizzatore al concedente, con diritto del primo all’eventuale residuo; quanto alla pretesa nullità della clausola di cui all’art. 17 delle condizioni generali per come viene riportata a p. 11 del ricorso, la stessa sarà operativa solo in relazione alle parti che eccedono la previsione di cui all’art.
1526, 2° co. c.c. secondo cui ‘qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice può, secondo le circostanze ridurre l’indennità convenuta’ ; nel caso di specie, essendo incontestato che il giudizio è limitato solo alla restituzione delle rate già riscosse, la clausola in esame risulta coerente con la previsione contenuta nel secondo co. dell’art. 1526 c.c. dovendosi detrarre, dalle somme dovute al concedente a titolo di penale, e dunque le rate già ris cosse, l’importo che sarà ricavato dalla vendita del bene restituito;
occorrerà valutare in sede di rinvio anche quanto prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte , con la pronuncia Cass., 3, n. 25031 dell’8/10/2019 secondo cui ‘In tema di “leasing” traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un’equa riduzione, anche d’ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell’entità dell’adempimento dell’obbligazione principale. (In applicazione dell’enunciato principio, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la decisione di appello, che aveva apoditticamente desunto dalla mera sussistenza di una clausola pattizia derogatoria l’inapplicabilità della disciplina della vendita con riserva della proprietà ed illogicamente ritenuto di non potere valutare in concreto la sussistenza di una manifesta eccessività della penale tale da giustificare una riduzione in via equitativa della stessa);
con il secondo motivo di ricorso – violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo co, n. 3 c.p.c. -il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha posto a carico della parte che, chiedendo la restituzione dei canoni deduceva implicitamente che la penale fosse iniqua e cioè del fallimento, l’onere
di allegazione del fatto che il presumibile valore di realizzo del bene avrebbe consentito alla società di leasing di ottenere una somma maggiore di quella erogata con il finanziamento; e che, non avendo la concedente chiesto tempestivamente l’applicazione della penale, la sua eccezione avrebbe dovuto essere considerata tardiva e solo per questo ordinata la restituzione delle somme corrispondenti ai canoni già riscossi;
la controparte ha eccepito di aver invocato tempestivamente il rispetto dell’art. 17 delle condizioni generali di contratto fin dall’avvio del procedimento indicando il punto della comparsa di costituzione e risposta in primo grado con la quale aveva sempr e eccepito l’esistenza della penale;
i l motivo è assorbito. La sentenza d’appello ha ravvisato la sussistenza di una implicita richiesta di applicazione della penale;
con il terzo motivo di ricorso – violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo co. n. 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha disposto la compensazione integrale delle spese.
I l motivo è assorbito dall’accoglimento del primo .
Alla fondatezza, nei suindicati termini, del 1° motivo di ricorso, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi affermati da Cass. S.U. n. 2061 del 28/1/2021.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei termini d cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2023