Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34943 Anno 2023
sul ricorso 6575/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO , presso cui è domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata –
nonchè da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME , e domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME ; -ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO , come sopra domiciliata;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34943 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1245/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME ha ottenuto in RAGIONE_SOCIALE una imbarcazione da diporto da RAGIONE_SOCIALE. Non ha tuttavia corrisposto alcuni canoni, ed RAGIONE_SOCIALE ha dunque fatto valere la clausola risolutiva espressa. Poi ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per la riconsegna della imbarcazione ed il pagamento dei canoni scaduti.
2.-Al decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione, e nelle more della definizione del giudizio, la barca è stata riconsegnata. Il Tribunale di Roma ha dunque rigettato l’opposizione ed ingiunto il pagamento dei canoni scaduti (224.389,07 euro), oltre altre somme, per un totale di circa 233 mila euro.
3.-Tuttavia la Corte di Appello, preso atto che la barca era stata consegnata, che i canoni ingiunti nel frattempo erano stati corrisposti, che l’imbarcazione era stata venduta (a 311 mila euro), e che le parti avevano pattuito (art. 19 del contratto) che il ricavato della vendita andasse compensato con il dovuto, ha tratto la differenza di tali voci (ricavato della barca- dovuto) ha rilevato che il ricavato superava il dovuto, ed ha disposto la compensazione a favore della COGNOME, disponendo la restituzio ne a quest’ultima della somma già corrisposta. 4.-La decisione di appello viene qui impugnata da RAGIONE_SOCIALE con un motivo di ricorso principale, e da COGNOME con un motivo di ricorso incidentale. RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Considerato che
5.Il ricorso principale .
E’ basato su unico motivo , con il quale la ricorrente denunzia violazione di norme di diritto per erronea interpretazione dell’articolo 19 delle condizioni di contratto.
La tesi è la seguente.
Quella norma contrattuale prevedeva che il ricavato della vendita dovesse andare a compensare a) i canoni scaduti, b) le somme dovute a titolo di penale; c) i canoni ancora a scadere.
Dunque, secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero dovuto compensare la somma ricavata dalla vendita (311 mila euro) non soltanto con i canoni scaduti (corrisposti poi in corso di causa, come si è visto, dalla COGNOME) ma altresì con la penale (per il ritardo nella consegna) e con i canoni a scadere: se cosi fosse stato, il saldo di quella compensazione sarebbe stato a sfavore della COGNOME e non già a lei favorevole.
Il motivo è infondato per due ragioni.
La prima è che espressamente i giudici di appello hanno limitato la compensazione alle somme scadute (e non a quelle a scadere, né alla penale) in quanto queste erano le uniche oggetto di domanda: espressamente si dice che <>. In sostanza, la compensazione è stata effettuata con quanto oggetto di domanda, e non poteva essere altrimenti, ossia non poteva essere che la Corte di Appello compensasse quanto da UBI dovuto (ricavato vendita) con quanto da costei non preteso in giudizio. Non vi sono qui argomenti che dimostrino, per contro, che la domanda di UBI era estesa anche alla penale ed ai canoni da scadere.
La seconda ragione di infondatezza è nell’applicazione dell’articolo 1526 c.c. La ricorrente spende argomentazioni per escludere che quella norma si applichi al caso in esame, ossia per dimostrare che la disciplina del RAGIONE_SOCIALE del 2017 esclude che si possa applicare ad un contratto di RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale viene meno la distinzione dovuta alla funzione (traslativo o finanziario), una norma sulla locazione che garantisce al locatore solo i canoni scaduti e non quelli a scadere in caso di risoluzione del contratto e restituzione del bene.
La tesi della ricorrente è smentita dal principio di diritto delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui <> (Cass. sez. Un. 2061 / 2021).
Il contratto di cui si discute è del 2008.
6.Il ricorso incidentale .
Anche esso è basato su un solo motivo e prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
La COGNOME assume di avere chiesto, sin dal primo grado, in caso di applicazione del suddetto articolo 19, la compensazione, si, con quanto da lei corrisposto, ma altresì il pagamento a lei del saldo a suo favore. Poiché l’imbarcazione è stata venduta 311 mila, e la somma che lei complessivamente doveva era di 232 circa, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a disporre la restituzione dei 232 pagati, ma avrebbe dovuto riconoscere la differenza tra 311 mila (prezzo di vendita della barca) ed i 233 pagati.
La questione, elusa dal Tribunale, è stata riproposta in appello, ma anche il giudice di secondo grado non ha provveduto, limitandosi a disporre la sola restituzione della somma pagata (233 circa).
Il motivo è infondato.
La Corte in realtà si è pronunciata ed ha deciso conformemente all’articolo 19 del contratto invocato dalle parti, il quale è chiaro nel prevedere che: <>.
Significa chiaramente non già che la utilizzatrice (COGNOME) ha diritto ad avere la differenza a suo favore, ma che è il concedente a non doversi avvantaggiare della vendita del bene, ed a dovere riconoscere su tale vendita all’utilizzatore l’ammontare d ei canoni da costui corrisposti. Il bene, risolto il RAGIONE_SOCIALE, torna nella proprietà del concedente, e dunque il ricavato della vendita sarebbe
esclusivamente suo, salvo il riconoscimento di quanto, per quel bene, ha già corrisposto l’utilizzatore, ossia la restituzione dei canoni, che vanno dunque decurtati dalla somma di realizzo.
I ricorsi vanno dunque rigettati.
Stante le reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le ricorrenti, principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma 12.10.2023
Il Presidente