Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3003 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3003 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22538/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa quale mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 89/2019 depositata il 17/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in data 18 maggio 2009, ha chiesto la restituzione dei canoni pagati dalla società fallita a RAGIONE_SOCIALE relativi al contratto di leasing immobiliare stipulato in data 26 maggio 2006, risolto in data 29 gennaio 2009, per l’importo di € 551.919,02, deducendo la natura di leasing traslativo con applicazione dell’art. 1526 cod. civ.
Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda, ritenendo inapplicabile il disposto dell’art. 72 -quater l. fall., essendo stato il contratto di leasing risolto in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, accertando la natura traslativa del leasing.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, successore di RAGIONE_SOCIALE Ha ritenuto il giudice di appello che deve farsi applicazione della normativa sopravvenuta di cui all’art. 1, commi 136 -140 l. n. 124/2017, entrata in vigore in data 29 agosto 2017 ma applicabile ai rapporti ancora sub iudice , in quanto disciplina che ha colmato una lacuna normativa, con conseguente diritto del concedente a trattenere i canoni dovuti e già corrisposti.
Propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il creditore. Con comparsa in data 4 aprile 2025 si è costituita in giudizio ex art. 110 cod. proc. civ. l’incorporante del creditore. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della l. n. 124/2017 e dell’art. 1526 cod. civ., per avere la sentenza impugnata fatto applicazione della disciplina sopravvenuta al caso di specie in luogo dell’art. 1526 cod. civ. Osserva parte ricorrente che l’art. 72 -quater l. fall., invocato in appello dal creditore, fa salva la distinzione tra leasing
finanziario e leasing traslativo e della conseguente applicazione dell’art. 1526 cod. civ.
Diversamente, prosegue il ricorrente, non potrebbe farsi applicazione della disciplina sopravvenuta, intervenuta in tema di risoluzione del contratto di leasing traslativo, per il principio di irretroattività della disciplina sopravvenuta, nonché in quanto la disciplina sostanziale, dovendosi avere riguardo alla data di risoluzione del contratto (29 gennaio 2009).
3. Il ricorso è fondato alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte -come puntualmente richiamato dal ricorrente in memoria -secondo cui la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017 è norma innovativa e non può avere effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ. (Cass., Sez. U., n. 2061/2021; Cass., n. 26531/2021; Cass., n. 7367/2023; Cass., n. 27133/2023; Cass., n. 30008/2023; Cass., n. 30721/2023; Cass., n. 18507/2024; Cass., n. 20671/2024). Per l’effetto, conserva vigore l’interpretazione data dal diritto vivente per oltre un trentennio « a partire dalle coeve decisioni del 13 dicembre 1989, n. 5569, n. 5571, n. 5573 e n. 5574; con l’avallo poi della sentenza n. 65 del 7 gennaio 1993 di queste Sezioni Unite », secondo cui nel « leasing traslativo (in cui il rapporto è indirizzato anche al trasferimento del bene, in ragione di un apprezzabile valore residuo di esso al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d’opzione, mostrando i canoni anche la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo) e della affermata diversità di regole applicabili all’una o all’altra fattispecie negoziale (…) gli effetti della
risoluzione per inadempimento (…) sono regolati per analogia dall’art. 1526 c.c.» (Cass., Sez. U., n. 2061/2021, cit.).
4. Parimenti, deve essere esclusa -in caso di contratto di leasing risolto anticipatamente rispetto alla data di dichiarazione di fallimento l’applicazione analogica dell’art. 72 -quater l. fall., trattandosi di « norma, di natura eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo lo scioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel momento» (Cass., Sez. U., n. 2061/2021, cit.; Cass., n. 26531/2021; Cass., n. 28037/2023).
5. Deve, quindi, farsi applicazione analogica -in ossequio a tali principi -dell’art. 1526 cod. civ., operante in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124/2017; il che consente al giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà, il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall’utilizzatore al concedente, con diritto del primo all’eventuale residuo (Cass., n. 10249/2022). Tale principio è stato contraddetto da Cass., n. 7527/2024, rimasta però del tutto isolata (Cass. n. 25603/2024).
6. Nel caso di specie, è accertato che -a fronte della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore in data 18 maggio 2009 il contratto di leasing
immobiliare stipulato dall’utilizzatore, per natura traslativo secondo quanto indicato, è stato risolto in data 29 gennaio 2009, per cui deve farsi applicazione dell’art. 1526 cod. civ. La sentenza impugnata non è conforme ai suddetti principi e, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME