SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 370 2026 – N. R.G. 00001140 2023 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 24 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D’Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
(C.F. ), nonché i soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e (C.F. ) tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( ) INDIRIZZO, per delega allegata ex art. 83, 3° co, cpc, presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO VENEZIA P. C.F. RAGIONE_SOCIALEF. RAGIONE_SOCIALE.F.
parte appellante
contro
(C.F.
),
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per delega allegata ex art. 83, 3° co., cpc, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO : leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
‘ Nel merito, in via principale:
P.
Riformare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la sentenza n. 740/2023 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Torino in data 21.2.2023 e pubblicata in pari data, resa nel giudizio R.G. 23409/2020, non notificata e per l’effetto revoc are il capo della sentenza che ‘condanna la , e in solido tra loro, a pagare alla € 81.312,25, oltre interessi dal 10/07/2020 al saldo;’
Nel merito, in via subordinata:
Riformare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la sentenza n. 740/2023 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Torino in data 21.2.2023 e pubblicata in pari data, resa nel giudizio R.G. 23409/2020, non notificata e per l’effetto revoc are il capo della sentenza che ‘condanna la , e in solido tra loro, a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 10.577,25 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;’ disponendo la compensazione delle spese stesse.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di causa. ‘
Per parte appellata ed appellante incidentale:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli in-combenti di rito,
IN INDIRIZZO
Rigettare il gravame proposto da
, P.IVA
in persona del legale
P.
rappresentante pro tempore, nonché dai sigg.
C.F.
e
C.F.
C.F.
, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in narrativa. C.F.
IN INDIRIZZO
In parziale riforma della sentenza oggetto di gravame per i motivi dedotti in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o in ogni caso accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pa-
gamento della somma di € 144.980,52 condannare in via solidale la società
, C.F. e P.IVA
nonché i signori
P.
(C.F.
) e
(C.F.
), al pagamento in favore di
C.F.
C.F.
, per il tramite della propria mand ataria , della somma di € 144.980,52 .oltre interessi dal dovuto al saldo o di altra somma veriore accertanda.
Col favore delle spese di ambedue i gradi di giudizio. ‘
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La vicenda trae origine dal contratto di locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato in data 28.10.2009 tra RAGIONE_SOCIALE, quale concedente, e la quale utilizzatrice,
avente ad oggetto un immobile sito in Cornuda. Il contratto prevedeva che i soci e intervenissero quali garanti dell’utilizzatrice.
Il rapporto contrattuale proseguiva fino al 20.2.2013, data in cui RAGIONE_SOCIALE dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell’utilizzatrice. La restituzione dell’immobile avveniva il 17.1.2014. Successivamente, in data 26.11.2019, RAGIONE_SOCIALE vendeva il bene alla società controllata RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di € 95.000,00.
Nel frattempo, il credito derivante dal contratto di leasing veniva ceduto, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, a che affidava la gestione del credito a quale mandataria.
in qualità di mandataria di agiva in via monitoria dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 144.980,52, sulla presupposta applicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 124/2017. Il Tribunale, con decreto n. 7803/2020 emesso in data 6.11.2020 nel procedimento R.G. 17282/2020, accoglieva integralmente il ricorso e ingiungeva alla nonché ai signori , , e in via solidale, il pagamento della somma ingiunta oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato a tutti i debitori ingiunti e diveniva esecutivo nei confronti dei signori e che non proponevano opposizione. La e i signori e , invece, con atto di citazione del 22.12.2020, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, adducendo a motivo l’applicabilità dell’art. 1526 cod. civ., le modalità della vendita del bene e contestazioni in ordine alla somma ingiunta.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva assegnato alla Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino e iscritto al R.G. 23409/2020. Gli opponenti, nell’atto di citazione, deducevano che al rapporto contrattuale dovesse applicarsi l’art. 1526 cod. civ. in via analogica, trattandosi di contratto di leasing traslativo risolto prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017. Contestavano inoltre le modalità della vendita del bene, sostenendo che RAGIONE_SOCIALE non avesse posto in essere adeguati tentativi di vendita tra il 2014 e il 2019 e che la vendita alla società controllata fosse avvenuta a un prezzo inferiore al valore di mercato. Infine, contestavano la quantificazione della somma ingiunta.
Si costituiva in qualità di mandataria di cessionaria di RAGIONE_SOCIALE in forza dell’operazione di cartolarizzazione. La costituzione avveniva tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 167 cod. proc. civ. La convenuta opposta contestava in fatto e in diritto le tesi avversarie,
invocando l’applicazione degli artt. 21 e 23 delle condizioni generali di contratto, che disciplinavano gli effetti della risoluzione anticipata e l’indennizzo a favore del concedente. Chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo oppure, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 144.980,52 o di altra somma veriore accertanda, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio, affidando l’incarico all’arch. Il consulente tecnico, sulla base di considerazioni tecniche relative alle caratteristiche dell’immobile e ai valori di mercato nella zona di riferimento, determinava in € 155.000,00 il valore dell’immobile alla data del 26.11.2019. Il consulente rilevava inoltre che non risultavano documentati specifici tentativi di vendita del bene tra il 2014 e il 2019 da parte di RAGIONE_SOCIALE
Nel corso del giudizio interveniva la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2061 del 28.1.2021, che risolveva il contrasto giurisprudenziale in materia di leasing finanziario, stabilendo che per i rapporti sorti e risolti prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017 doveva applicarsi l’art. 1526 cod. civ. in via analogica e non la disciplina della legge del 2017.
All’udienza di precisazione delle conclusioni, gli opponenti chiedevano che, accertata l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. al rapporto per cui è causa e, pertanto, l’indeterminatezza della somma ingiunta e l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, venisse revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato che nulla era dovuto; in via subordinata, accertato il comportamento contrario a buona fede da parte di RAGIONE_SOCIALE, che si rideterminasse il credito anche ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. La convenuta opposta chiedeva, in via principale, di respingere l’opposizione e confermare il decreto ingiuntivo; in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 144.980,52, la condanna in via solidale degli opponenti al pagamento di tale somma oltre interessi dal dovuto al saldo. Il giudice, assegnati i termini per le difese conclusionali, tratteneva la causa a decisione.
3. DECISIONE IMPUGNATA
La sentenza n. 740/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 21.2.2023, ha parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e dai signori e .
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che nel corso del giudizio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2061 del 28.1.2021, avevano statuito che la L. n. 124 del 2017, articolo 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi e trova applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata
in vigore. Per i contratti risolti in precedenza, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 cod. civ.
Il Giudice ha quindi escluso la diretta applicazione della L. n. 124/2017, atteso che il contratto era stato risolto il 20.2.2013, ossia prima dell’entrata in vigore della legge. Ha tuttavia ritenuto che le previsioni della L. n. 124/2017 potessero rilevare indirettamente ai fini della valutazione dell’indennità, costituendo parametri di riferimento per un giudizio sulla sussistenza di un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali.
Il Tribunale ha riconosciuto la validità della disciplina pattizia invocata dalla convenuta, ritenendola conforme alla previsione dell’art. 1, comma 138, L. n. 124/2017. Ha tuttavia accolto parzialmente l’eccezione attorea relativa all’eccessiva quantificazione dell’indennità, ritenendo che le modalità della vendita del bene giustificassero una riduzione dell’indennità ai sensi degli artt. 1526, comma 2, e 1384 cod. civ.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha evidenziato che la restituzione dell’immobile era avvenuta il 17.1.2014; il bene era stato venduto dall’RAGIONE_SOCIALE alla società controllata RAGIONE_SOCIALE il 26.11.2019 per il prezzo di € 95.000,00; la convenuta non aveva specificamente allegato e provato l’effettuazione di tentativi di vendita tra il 2014 e il 2019; il consulente tecnico aveva determinato in € 155.000,00 il valore dell’immobile alla data del 26.11.2019, sulla base di considerazioni condivisibili e non specificamente contestate dalle parti.
Tali circostanze, complessivamente considerate, hanno indotto il Tribunale a ritenere giustificata una riduzione dell’indennità nella misura di € 60.000,00. Tenuto conto degli analitici conteggi contenuti nel ricorso per ingiunzione, che trovavano riscontro nei documenti di causa e non erano stati specificamente contestati dagli attori, il Giudice ha accertato un credito della convenuta di € 78.464,91 per capitale ed € 2.847,34 per interessi, per un totale di € 81.312,25, oltre interessi dal 10.7.2020 al saldo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto (‘ Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e – tenuto conto dell’entità della condanna, dell’importo del decreto, dei caratteri della controversia e delle questioni trattate – si liquidano in € 10.577,25 per compenso (in relazione ai ¾ dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ‘) che dovessero seguire la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e le ha liquidate in € 10.577,25 per compenso, in relazione ai tre quarti dei valori medi della tabella di riferimento, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, tenuto conto dell’entità della condanna, dell’importo del decreto, dei caratteri della controversia e delle questioni trattate. Le spese della consulenza tecnica sono state poste a carico della convenuta.
La sentenza non veniva notificata ad alcuno degli odierni appellanti.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
, nonché i soci hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 740/2023 del
e garanti e Tribunale di Torino, chiedendone la riforma per due distinti motivi.
Il primo motivo di appello deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente e ingiustamente condannato gli appellanti, in solido tra loro, a pagare alla € 81.312,25, oltre interessi dal 10.7.2020 al saldo. Gli appellanti sostengono che il Giudice di prime cure sarebbe partito dall’errato presupposto che avesse chiesto, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la rideterminazione del credito sulla scorta della disciplina dettata dall’art. 1526 cod. civ. Secondo gli appellanti, la convenuta opposta aveva formulato la richiesta in sede monitoria sulla presupposta applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 124/2017 e sul medesimo presupposto, nonostante l’intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 2061/2021, aveva svolto le proprie tardive difese e formulato le proprie conclusioni. La convenuta avrebbe chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 144.980,52, nel medesimo importo e per il medesimo titolo del decreto ingiuntivo, sulla base dell’applicazione della disciplina normativa di cui alla L. n. 124/2017, senza che venisse richiesta, in via subordinata, la rideterminazione del credito del leasing con conseguente sua necessaria revoca, considerato che è pacifica l’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 1526 cod. civ. Gli appellanti argomentano che la relativa domanda di condanna, trattandosi di applicazione di normativa diversa rispetto a quella sulla scorta della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto trovare luogo in domanda subordinata riconvenzionale che però non è stata proposta in via diretta, non può ritenersi proposta in via indiretta perché non ve ne è traccia nelle conclusioni così come nel corpo dell’atto avversario e, comunque, se anche ve ne fosse traccia negli atti avversari sarebbe pacificamente inammissibile in quanto controparte si è costituita tardivamente, oltre al fatto che non ha nemmeno depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., incorrendo nelle relative decadenze. A sostegno della censura, gli appellanti richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa petendi dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.
Nella comparsa conclusionale del 13.3.2025, gli appellanti hanno ulteriormente precisato che non si tratta di una situazione analoga a quella che capita con i contratti bancari in tema di interessi anatocistici, perché in
quel caso l’applicazione di interessi usurari costituisce una mera eccezione di inadempimento parziale al contratto bancario, mentre nel caso di specie si afferma che non è dovuto il credito portato dal decreto ingiuntivo perché non è applicabile la legge sulla base della quale tale credito è stato richiesto ed è dovuto, semmai, un altro credito sulla base di una legge diversa, che risponde a principi e applicazioni del tutto diversi.
Il secondo motivo di appello deduce la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente e ingiustamente condannato gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 10.577,25 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva. Gli appellanti sostengono che l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo è risultata fondata visto l’esito vittorioso, sebbene solo virtuale, della relativa azione attorea. Il Giudicante non avrebbe tenuto in debito conto che controparte aveva mantenuto nel corso dell’intero procedimento un atteggiamento in palese violazione del principio di buona fede e scarsamente collaborativo, anche nel corso della consulenza tecnica d’ufficio, tanto da non essere presente a ben due incontri fissati dal consulente tecnico per un tentativo di conciliazione fra le parti. Inoltre, la sentenza ha sancito il sostanziale dimezzamento della somma di cui gli odierni appellanti risulterebbero debitori, con la conseguente modifica anche dei parametri per l’individuazione delle spese di lite.
Nella comparsa conclusionale del 13.3.2025, gli appellanti hanno precisato che gli incontri ai quali non ha partecipato non erano dei semplici incontri tecnici, bensì due incontri appositamente fissati dal consulente tecnico d’ufficio per svolgere il tentativo di conciliazione a cui erano stati espressamente invitati i legali delle parti proprio per rendere ufficiale il tentativo di conciliazione, circostanza di cui viene dato atto espressamente dal consulente tecnico nel proprio elaborato peritale. Hanno inoltre ribadito che la sentenza ha stabilito che il decreto ingiuntivo si fondava su una legge non applicabile al caso di specie e che pertanto il credito azionato era inesistente, con conseguente sostanziale dimezzamento della somma dovuta.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, depositata il 21.12.2023, si è costituita quale mandataria di contestando quanto affermato dagli appellanti e chiedendo l’integrale pagamento della somma a suo tempo ingiunta.
Quanto al primo motivo di appello principale, l’appellata ha sostenuto che l’infondatezza della doglianza risulta evidente non appena si ponga mente al fatto che tali assunti non trovano alcun riscontro nel tenore letterale della pronuncia e neppure nelle motivazioni ivi compiutamente esposte dal Giudicante. L’appellata ha precisato che non solo al momento del deposito del ricorso monitorio, ma anche a quello dell’inizio del giudizio di opposizione, secondo il consolidato e copioso indirizzo della Corte di Cassazione, la L. n. 124/2017 era pacificamente applicabile anche ai contratti risolti, come appunto quello di cui è causa, in data anteriore all’entrata in vigore della medesima, in virtù del principio dell’interpretazione storico-evolutiva. Tale
orientamento veniva modificato solo dalla sentenza n. 2061/2021, invocata dagli appellanti, emessa dalle Sezioni Unite allorché il giudizio di primo grado era ormai pendente e vi erano quindi valide ragioni per ritenere che il nuovo principio, ivi enunciato, non fosse applicabile al caso di specie, stante il carattere improvviso e sopravvenuto di siffatto revirement. L’appellata ha inoltre evidenziato che l’eventuale formulazione, ritenuta necessaria dagli appellanti, di apposita domanda ex art. 1526 cod. civ. in via riconvenzionale da parte di in allora convenuta opposta, sarebbe risultata irrituale, in quanto, come consolidata giurisprudenza insegnerebbe, l’opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale, non può proporre una domanda riconvenzionale. Ha poi sostenuto che la decisione è stata emessa dal Tribunale in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dall’odierna appellata, nel pieno rispetto non solo del petitum , ma anche della causa petendi dedotta dalle Parti. Nel giudizio di primo grado, formulava domanda subordinata di condanna in via solidale della nonché dei signori e al pagamento della somma di € 144.980,52 oltre interessi dal dovuto al saldo o di altra somma veriore accertanda per i motivi esposti in narrativa. A tali motivi, segnatamente la validità della disciplina pattizia e la conformità della medesima all’art. 1, comma 138, L. n. 124/2017, oltre che al parziale accoglimento delle eccezioni attoree relative alla quantificazione della penale ed alla richiesta di riduzione della stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526 e 1384 cod. civ., si riferisce espressamente il Giudicante nel motivare la propria decisione. L’appellata ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il Giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, nonché il principio secondo cui il Giudicante ha comunque il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il giudice stesso può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e anche applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata.
Quanto al secondo motivo di appello principale, l’appellata ha sostenuto che non può parlarsi di vittoria, neppure virtuale, laddove la parte sia stata condannata, sia pure in misura ridotta rispetto a quella richiesta. Ha ritenuto infondato l’assunto relativo alla condotta processuale di posto che la pretesa scarsa collaborazione sarebbe consistita, per affermazione di controparte medesima, unicamente nella mancata comparizione a due incontri con il consulente tecnico d’ufficio. Ha inoltre evidenziato che la somma di € 81.312,25 e quella ingiunta di € 144.980,52 rientrano nel medesimo scaglione di riferimento, relativo alle cause il valore delle quali è compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, e che la verifica della congruità delle spese liquidate è agevole, non appena si ponga mente ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, nonché agli ulteriori criteri specificamente indicati dal Giudicante nella
motivazione della propria decisione, tra cui l’entità della condanna e l’importo del decreto, ma anche i caratteri della controversia e delle questioni trattate, in quanto oggetto di innovazioni giurisprudenziali e di orientamenti in allora non consolidatisi.
Con appello incidentale, l’appellata ha impugnato anch’essa la pronuncia emessa dal Giudice di prime cure nella parte in cui, aderendo al principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061/2021 del 28.1.2021, afferma che in questo caso deve essere esclusa la diretta applicazione della L. n. 124/2017, atteso che il contratto è stato risolto il 20.2.2013, e conseguentemente dispone che, in applicazione di questi criteri, l’eccezione attorea relativa all’eccessiva quantificazione della penale deve essere parzialmente accolta. L’appellata ha ribadito che la sentenza n. 2061/2021 delle Sezioni Unite è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, posto che, in difetto, risulterebbero gravemente violati, in danno dell’odierna appellata, i principi di certezza e affidamento incolpevole che la Suprema Corte intende invece tutelare proprio con la sentenza medesima. Come la stessa parte appellante ha reiteratamente riconosciuto, tale pronuncia è stata emessa circa un mese dopo la notifica del 22.12.2020 dell’atto di citazione in opposizione, ossia circa tre mesi dopo la concessione del 6.11.2020 del decreto ingiuntivo opposto, allorché l’applicabilità al caso in esame della disciplina di cui alla L. n. 124/2017 era del tutto pacifica. Discendono da quanto sopra la buona fede ed il ragionevole affidamento dell’odierna appellata, in allora convenuta opposta, che ha agito in via monitoria, logicamente confidando nel copioso e costante indirizzo della Suprema Corte, di cui la legge succitata costituiva la mera formalizzazione. L’appellata ha inoltre sostenuto che il Giudice ha errato sia nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 1526 cod. civ., sia laddove ha ritenuto giustificata una riduzione dell’indennità pattuita sulla base delle risultanze di cui all’espletata consulenza tecnica d’ufficio, detraendo il valore di mercato di bene come determinato nella già menzionata relazione, anziché l’effettivo importo ricavato dalla vendita del bene immobile. Ha evidenziato che non risulta sussistente, né tanto meno provata, la violazione del canone della buona fede nella riallocazione del bene da parte della RAGIONE_SOCIALE che, come dedotto in atti, ha attuato tutte le attività per ottenere la miglior offerta di acquisto dell’immobile e, dunque, per realizzare una vendita ad un valore equo di mercato. Nel corso del giudizio di primo grado era già stata allegata la mancata formulazione di offerte più vantaggiose rispetto a quella poi concretizzatasi con la vendita, circostanza che la controparte si è limitata a contestare in modo del tutto apodittico, senza provare nel concreto la sussistenza di condizioni di mercato migliori.
Nella comparsa conclusionale del 3.4.2025, l’appellata ha ribadito le proprie argomentazioni, precisando che il Tribunale, nel motivare il capo della sentenza censurato dagli appellanti, ha fatto espresso riferimento ai motivi dedotti dall’odierna appellata e, segnatamente, alla validità della disciplina pattizia nonché alla conformità della medesima alla ratio dell’art. 1526 cod. civ. Pur aderendo al nuovo orientamento giurisprudenziale, che esclude l’applicazione diretta della L. n. 124/2017 ai contratti risolti prima dell’entrata
in vigore della medesima, il Giudicante ha espressamente affermato che le norme della legge succitata possono rilevare indirettamente, ai fini della valutazione dell’indennità, in quanto le stesse costituiscono parametri di riferimento per un giudizio sulla sussistenza di un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali. Quanto all’appello incidentale, l’appellata ha richiamato la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1999 del 1.4.2025, riguardante una fattispecie analoga a quella per cui è causa, nella quale la Corte Distrettuale ha affermato che la L. n. 124/2017 supera ogni dualismo nel leasing tipizzando l’istituto e sancendo la natura prettamente finanziaria del leasing, con la conseguenza che delegittima l’applicazione, alla locazione finanziaria, dell’art. 1526 cod. civ., relativo alla vendita con riserva di proprietà. In particolare la Corte d’Appello di Roma, per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore di detta legge, ma ancora in corso, ha affermato che la L. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice , non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storicoevolutiva, determinandosi altrimenti, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente.
Nella memoria di replica del 16.4.2025, gli appellanti hanno replicato alle difese dell’appellata, precisando che gli incontri ai quali non ha partecipato erano stati appositamente fissati dal consulente tecnico d’ufficio per svolgere il tentativo di conciliazione a cui erano stati espressamente invitati i legali delle parti, circostanza di cui viene dato atto espressamente dal consulente tecnico nel proprio elaborato peritale. Hanno inoltre ribadito che non vi è stato alcun revirement da parte delle Sezioni Unite, ma semplice conferma che l’ultima, in ordine di tempo, e unica, come orientamento, sentenza della Cassazione che dava ragione all’impostazione avversaria era pacificamente errata. Anche sul fattore tempo le affermazioni di controparte sono infondate, in quanto la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata ben prima della scadenza del termine per costituirsi in giudizio e, per di più, la società appellata si è costituita tardivamente, e quindi non avrebbe comunque potuto invocare l’applicazione della nuova legge.
5. TEMA DEL CONTENDERE
La controversia richiede di scrutinare, alla luce dei motivi di gravame e delle contrapposte difese, alcuni profili che si collocano su piani tra loro connessi.
In primo luogo, sul piano processuale, viene in rilievo la censura di parte appellante principale concernente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.: gli appellanti sostengono che la condanna pronunciata dal Tribunale (al pagamento di € 81.312,25) non sarebbe sorretta da un’adeguata domanda della parte opposta, la quale avrebbe impostato la propria pretesa sul presupposto applicativo della L. n. 124/2017 e, per l’ipotesi di revoca
del decreto, avrebbe reiterato la richiesta di condanna nel medesimo importo ingiunto (o in somma ‘veriore’), senza formulare una specifica domanda di rideterminazione del credito secondo il diverso criterio dell’art. 1526 c.c.. In tale prospettiva, gli appellanti assumono che una condanna fondata sulla disciplina dell’art. 1526 c.c. avrebbe richiesto una domanda distinta (che essi qualificano come riconvenzionale o comunque nuova), e che essa sarebbe stata in ogni caso preclusa dalle decadenze maturate per la tardiva costituzione della parte opposta in primo grado.
L’appellata, per contro, contesta la ricostruzione avversaria e sostiene che il Tribunale avrebbe deciso nei limiti del petitum e della causa petendi come concretamente delineati nel giudizio di opposizione: la richiesta subordinata di condanna al pagamento della somma ingiunta ‘ o di altra somma veriore accertanda ‘, correlata ai motivi esposti, sarebbe stata idonea a fondare la pronuncia, essendosi il primo giudice limitato a ridurre il quantum in applicazione di criteri ritenuti corretti, nell’ambito del potere-dovere di qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.
In secondo luogo, si pone la questione relativa alla regolamentazione delle spese del primo grado, oggetto del secondo motivo dell’appello principale. Gli appellanti prospettano, in sintesi, che l’esito dell’opposizione – con revoca del decreto e rideterminazione del dovuto in misura sensibilmente inferiore – avrebbe dovuto condurre a una diversa regolazione (anche in termini di compensazione, totale o parziale), valorizzando altresì la condotta processuale della controparte, segnatamente in relazione agli adempimenti nel corso della CTU. L’appellata replica che non vi sarebbe spazio per una lettura ‘vittoriosa’ (nemmeno in senso virtuale) dell’esito dell’opposizione, posto che gli opponenti sono stati comunque condannati al pagamento di una somma; aggiunge che la liquidazione operata dal Tribunale si collocherebbe entro parametri congrui, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni affrontate.
Infine, sul piano sostanziale, l’appello incidentale investe la scelta del regime applicabile agli effetti della risoluzione del leasing e, di riflesso, i criteri di quantificazione del saldo tra le parti. In particolare, l’appellata incidentale contesta la conclusione del primo giudice che ha escluso la diretta applicabilità della L. n. 124/2017 (in ragione della risoluzione avvenuta nel 2013) e, conseguentemente, la riduzione dell’indennità operata in concreto: vengono riproposte le doglianze in ordine al criterio di detrazione correlato alla riallocazione del bene (valore di stima vs. ricavato effettivo) e, più in generale, alla sussistenza dei presupposti per ravvisare una violazione dei canoni di correttezza e buona fede nella fase di vendita/allocazione dell’immobile. Gli appellanti principali resistono, insistendo per la conferma dell’impostazione della sentenza impugnata quanto all’applicazione dell’art. 1526 c.c. (in via analogica) e quanto alla riduzione operata, valorizzando le risultanze istruttorie e, in particolare, le conclusioni della CTU e l’assenza di prova di concreti tentativi di vendita nel periodo successivo alla riconsegna.
Alla luce di tali contrapposte prospettazioni, le questioni devolute a questa Corte possono dunque riassumersi: (i) se la condanna pronunciata in primo grado integri o meno violazione dell’art. 112 c.p.c., anche avuto riguardo alle eccepite decadenze; (ii) se la statuizione sulle spese del primo grado sia conforme ai criteri degli artt. 91-92 c.p.c.; (iii) se l’appello incidentale imponga una diversa individuazione del regime applicabile e, conseguentemente, una diversa determinazione dell’importo dovuto.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1 Sulla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti principali denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale li avrebbe condannati al pagamento della somma di € 81.312,25 in assenza di una specifica domanda di rideterminazione del credito sulla base dell’art. 1526 cod. civ., essendosi la convenuta opposta limitata a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo oppure, in via subordinata, la condanna al pagamento dell’importo di € 144.980,52 sulla base della disciplina di cui alla L. n. 124/2017. Secondo la prospettazione appellante, una condanna fondata su diverso titolo normativo avrebbe richiesto una domanda autonoma, qualificata come riconvenzionale, che, oltre a non essere stata proposta, sarebbe stata comunque inammissibile per la tardiva costituzione della controparte nel giudizio di primo grado.
La censura non merita accoglimento.
Giova premettere che non è controversa tra le parti la natura del rapporto dedotto in giudizio, pacificamente riconducibile allo schema del contratto di locazione finanziaria, né la sua concreta vicenda fattuale. Il dissenso concerne esclusivamente il regime giuridico applicabile agli effetti economici della risoluzione e, quindi, i criteri di determinazione del saldo tra le parti. Ne deriva che la questione posta dal motivo di gravame non investe l’identificazione del bene della vita richiesto, bensì la qualificazione giuridica del rapporto e la selezione della disciplina normativa applicabile ai fatti allegati.
Orbene, secondo principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di ultrapetizione sancito dall’art. 112 cod. proc. civ. riguarda il petitum e la causa petendi in senso sostanziale, ma non impedisce al giudice di attribuire ai fatti dedotti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché restino immutati i fatti costitutivi della pretesa e il bene sostanziale richiesto, né, tanto meno, d’individuare il regime giuridico applicabile alla res litigiosa . Costituisce costante indirizzo di legittimità, infatti, l’assunto secondo il quale, in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio iura novit curia , di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento
della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. Cassazione civile, sez. VI, ord. n. 8645 del 9.4.2018 ed ivi ulteriori riferimenti; più recentemente, ancora, Cass. civ., sez. Lavoro, ord. n. 20087 del 13.7.2023). Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.
Dunque rimane entro il perimetro legittimo ed, anzi, dovuto secondo il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice che assegni una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa o che, pacifica la qualificazione, come nel caso di specie meramente ricerchi le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie e ponga a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti. Tale potere trova limite nel divieto di ultra o extra petizione di cui all’art. 112 c.p.c., che preclude al giudice di mutare i fatti costitutivi o estintivi della pretesa ovvero di decidere su questioni non rilevabili d’ufficio e non formate oggetto del giudizio.
Nel caso di specie tali limiti risultano pienamente rispettati.
La convenuta opposta, nel giudizio di primo grado, aveva formulato domanda subordinata di condanna al pagamento dell’importo azionato in via monitoria o di altra somma veriore accertanda, richiesta che, per consolidato orientamento interpretativo, deve ritenersi idonea a ricomprendere la pretesa creditoria nei limiti risultanti dall’accertamento giudiziale, anche qualora questo comporti una riduzione del quantum rispetto alla somma originariamente domandata. Il Tribunale, lungi dall’attribuire un bene diverso, si è limitato a riconoscere la medesima pretesa creditoria azionata, determinandone l’ammontare in misura inferiore sulla base dei criteri ritenuti applicabili.
Né può condividersi l’assunto secondo cui l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. avrebbe richiesto una domanda riconvenzionale. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, è attore in senso sostanziale con riguardo alla domanda di condanna già proposta in via monitoria. Egli, pertanto, non introduce una nuova domanda quando chiede l’accoglimento della medesima pretesa creditoria entro limiti quantitativi diversi o sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati. La richiesta di pagamento dell’importo ingiunto o di quello ritenuto di giustizia non costituisce ampliamento del thema decidendum , ma mera modulazione della domanda originaria, compatibile con la struttura del giudizio di opposizione.
Deve inoltre escludersi che la tardiva costituzione della convenuta opposta incida sulla possibilità di pervenire a una pronuncia di condanna nei limiti accertati. Le eventuali decadenze processuali conseguenti alla tardività
attengono al piano delle attività difensive e probatorie, ma non privano il giudice del potere di qualificare giuridicamente i fatti ritualmente acquisiti al processo né di determinare il credito sulla base delle risultanze istruttorie legittimamente utilizzabili.
La decisione impugnata si colloca, pertanto, entro il perimetro del petitum sostanziale e della causa petendi , avendo il primo giudice fatto applicazione di criteri normativi ritenuti pertinenti alla fattispecie concreta senza alterare l’oggetto della domanda, ma soltanto ridimensionandone l’importo. Una simile operazione rientra pienamente nei poteri del giudice di merito e non integra alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello principale deve essere respinto.
6.2 Sul secondo motivo (spese di primo grado)
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione sulle spese, deducendo che il Tribunale, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo e ridotto in misura significativa l’importo originariamente azionato, avrebbe erroneamente posto le spese del giudizio a loro carico, senza adeguatamente valorizzare l’esito complessivo della lite e la condotta processuale della controparte.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. deve essere applicato avuto riguardo all’esito sostanziale della lite e non già al dato meramente formale della decisione. Ne consegue che la revoca del decreto ingiuntivo non comporta di per sé la soccombenza dell’opposto qualora l’opposizione sia respinta nel merito quanto all’accertamento del credito. Nel caso di specie il Tribunale, pur revocando il decreto, ha accertato l’esistenza del credito in capo alla convenuta opposta e ha condannato gli opponenti al pagamento di una somma comunque rilevante, sia pure inferiore a quella richiesta in via monitoria. Tale esito configura una soccombenza sostanziale degli opponenti, correttamente valorizzata dal primo giudice ai fini della regolazione delle spese.
Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanza che l’importo riconosciuto sia stato rideterminato in misura sensibilmente inferiore rispetto a quello originariamente domandato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32061 del 31.10.2022, hanno infatti chiarito che in tema di regolamentazione delle spese processuali, la soccombenza reciproca, che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, giustifica la compensazione totale o parziale delle spese e consente la condanna di ciascuna parte al pagamento di una quota delle stesse, è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi distinti. Ne consegue che l’accoglimento in misura ridotta, anche
sensibilmente, di una domanda articolata in un unico capo non integra ipotesi di soccombenza reciproca e non consente la condanna della parte comunque risultata vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2. In tale prospettiva, la riduzione del quantum riconosciuto non incide sulla individuazione della parte soccombente, ma costituisce elemento che il giudice di merito può legittimamente valutare, nell’esercizio del potere discrezionale attribuitogli dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai fini di una eventuale modulazione della liquidazione. Ed è proprio quanto avvenuto nella decisione impugnata, la quale, pur ponendo le spese a carico degli opponenti, ha determinato l’ammontare delle stesse in misura inferiore rispetto ai parametri medi, mostrando di avere tenuto conto dell’esito complessivo della lite e della riduzione della pretesa creditoria (‘ Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e – tenuto conto dell’entità della condanna, dell’importo del decreto, dei caratteri della controversia e delle questioni trattate – si liquidano in € 10.577,25 per compenso (in relazione ai ¾ dei valori medi della tabella di riferimento ‘). La statuizione sulle spese risulta pertanto conforme ai principi regolatori della materia e sorretta da motivazione non illogica né giuridicamente erronea, con conseguente insussistenza dei presupposti per la sua riforma.
Né può attribuirsi rilievo decisivo, ai fini di una diversa regolazione delle spese, alla dedotta scarsa collaborazione processuale della controparte nel corso delle operazioni peritali. Anche a voler ritenere che la partecipazione agli incontri convocati dal consulente tecnico costituisca espressione dei doveri di lealtà e correttezza processuale, l’eventuale mancata adesione a iniziative conciliative o interlocutorie non integra, di per sé, violazione processualmente sanzionabile ai sensi degli artt. 88 e 92 cod. proc. civ., in difetto di specifica dimostrazione che tale condotta abbia inciso in modo concreto sullo svolgimento del processo o determinato un aggravio di attività difensiva o istruttoria. Nel caso di specie, gli appellanti si limitano ad allegare l’assenza della controparte a due incontri promossi dal consulente tecnico d’ufficio, senza indicare quali conseguenze processuali pregiudizievoli ne sarebbero derivate. La doglianza si risolve, pertanto, in una censura meramente assertiva, inidonea a incidere sulla valutazione discrezionale compiuta dal primo giudice in punto spese.
Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.
6.3 Sull’appello incidentale
Con l’appello incidentale l’appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’applicazione diretta della L. n. 124/2017, ritenendo invece applicabile, in ragione della risoluzione del contratto intervenuta anteriormente alla sua entrata in vigore, la disciplina ricavata in via analogica dall’art. 1526 cod. civ., e ha conseguentemente ridotto l’indennità dovuta, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
La doglianza non è fondata.
Va preliminarmente ricordato che la questione relativa al regime normativo applicabile agli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017 e risolto anteriormente ad essa è stata definitivamente composta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2061 del 28.1.2021. Con tale pronuncia, il Supremo Collegio ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge del 2017 non ha efficacia retroattiva e trova applicazione soltanto ai contratti i cui presupposti risolutivi non si siano verificati prima della sua entrata in vigore, mentre per quelli già risolti resta operante il precedente assetto interpretativo, fondato sulla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest’ultimo, sull’applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ.
Si tratta di un principio di diritto di natura interpretativa, volto a chiarire la portata temporale della normativa sopravvenuta e, dunque, destinato a operare anche nei giudizi pendenti al momento della sua enunciazione. Ne consegue che non può essere condivisa la prospettazione dell’appellata incidentale secondo cui la sopravvenienza della pronuncia nomofilattica impedirebbe di farne applicazione nella presente controversia per ragioni di affidamento o di certezza del diritto. L’interpretazione del quadro normativo fornita dal giudice di legittimità, infatti, non introduce una disciplina nuova, ma esplicita quella già desumibile dal sistema, con efficacia che si estende anche ai rapporti ancora sub iudice .
Nel caso di specie è pacifico che il contratto di leasing sia stato risolto in data 20.2.2013, ossia anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 124/2017. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso l’applicazione diretta di tale disciplina e ha fatto riferimento ai criteri desumibili dall’art. 1526 cod. civ., utilizzati, secondo l’elaborazione giurisprudenziale consolidata anteriormente alla riforma, quale parametro di regolazione degli effetti restitutori e risarcitori conseguenti alla risoluzione del leasing di natura traslativa.
Né può ritenersi che il primo giudice abbia fatto improprio governo di tali criteri nella determinazione dell’importo dovuto. Invero, l’accertamento compiuto si fonda su una valutazione di merito che ha tenuto conto delle risultanze istruttorie, e in particolare della consulenza tecnica d’ufficio, dalle quali è emerso che il bene restituito presentava, alla data della successiva alienazione, un valore sensibilmente superiore al prezzo di vendita effettivamente realizzato, non risultando documentate specifiche attività poste in essere dal concedente per ottenere condizioni di realizzo più favorevoli nel periodo intercorso tra la riconsegna e la riallocazione.
L’apprezzamento di tali circostanze rientra nei poteri tipici del giudice di merito e risulta coerente con i principi che regolano l’applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ., norma che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, attribuisce al giudice il potere di ridurre l’indennità pattuita quando il risultato economico derivante dalla sua applicazione si riveli manifestamente eccessivo, alla luce di
una valutazione comparativa tra l’utilità conseguita dal concedente e il vantaggio che egli avrebbe tratto dalla regolare esecuzione del contratto. In tale prospettiva, la scelta del Tribunale di considerare, quale parametro di riferimento, il valore di mercato del bene accertato in sede peritale, anziché il mero prezzo di realizzo, non si pone in contrasto con i principi di diritto invocati dall’appellata, ma costituisce espressione di un accertamento di fatto sorretto da motivazione logica e coerente, non sindacabile in sede di gravame se non nei limiti del vizio motivazionale, che nel caso di specie non è stato specificamente dedotto nei termini richiesti.
Deve inoltre escludersi che la decisione impugnata contrasti con la ratio della L. n. 124/2017, né, per altro verso, si traduca una sorta di indiretta ed obliqua applicazione della stessa, nonostante il preliminare assunto di sua inapplicabilità alla fattispecie in esame. Il primo giudice, pur escludendone l’applicazione diretta ratione temporis , ha espressamente considerato i criteri ivi previsti quale parametro di valutazione indiretta dell’equilibrio economico del rapporto, in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce alla disciplina sopravvenuta una funzione interpretativa e sistematica, idonea a orientare la valutazione giudiziale anche con riferimento a fattispecie anteriori.
Né conduce a diversa conclusione la censura con cui l’appellata incidentale contesta la rilevanza attribuita dal Tribunale all’assenza di documentazione attestante attività di vendita nel periodo intercorrente tra la riconsegna e l’alienazione del bene. Il primo giudice non ha affermato un generale obbligo del concedente di procedere alla vendita entro un termine predeterminato, ma ha utilizzato tale circostanza – nel merito non contestata – quale elemento fattuale, tra gli altri, ai fini della complessiva valutazione dell’equilibrio economico dell’operazione e della congruità dell’importo richiesto. Si tratta di apprezzamento di merito che non introduce un criterio normativo inesistente, bensì valorizza dati istruttori rilevanti ai fini dell’applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ., disposizione che rimette al giudice il potere di verificare in concreto la proporzionalità del risultato economico derivante dalla clausola indennitaria.
L’impostazione seguita dalla sentenza impugnata si rivela, pertanto, conforme al diritto vivente sia quanto all’individuazione del regime normativo applicabile sia quanto alla concreta determinazione del credito, risolvendosi le censure dell’appellata incidentale nella sollecitazione a una rivalutazione del merito istruttorio non consentita in questa sede.
L’appello incidentale deve, pertanto, essere respinto.
6.4. Conclusioni e spese
Il rigetto tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale, con la conseguente conferma della sentenza gravata, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte sia dell’appellante principale che dell’appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, integralmente rigettate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
rigetta l’appello principale;
rigetta l’appello incidentale ;
conferma integralmente , per l’effetto, la sentenza impugnata;
compensa integralmente fra le parti spese e competenze relative al presente grado;
dà atto, ai sensi del l’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante principale, nonché di parte appellante incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun gravame.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d’Appello di Torino, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il Consigliere est.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME