Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27694 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14065/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 9546/2017 depositato il 17/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE per la somma di 916.039,70 EUR, in chirografo, sulla base di ventinove contratti di leasing.
La domanda venne respinta dal giudice delegato per un difetto di allegazione , non avendo l’istan te specificato neppure se i contratti fossero riferiti a un leasing traslativo o a un leasing di godimento.
La società propose opposizione allo stato passivo specificando che il credito era derivato da un atto di cessione della debitrice originaria RAGIONE_SOCIALE e da un correlato atto di scissione parziale di codesta, dalla quale era sorta la RAGIONE_SOCIALE : atti nel contesto dei quali vi era stata una ricognizione del debito verso essa opponente.
Soggiunse che i contratti di leasing erano stati tutti puntualmente allegati alla domanda di insinuazione e che la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, per quanto rilevante in materia fallimentare, era stata superata dalla l. n. 124 del 2017, art. 1, commi da 136 a 140.
Nella resistenza del Fallimento, concretizzata da eccezioni relative alla intervenuta stipula dei contratti con altra società (sempre denominata RAGIONE_SOCIALE ma distinta per diverso codice fiscale) e alla mancanza di data certa delle produzioni ulteriori asseritamente confermative della legittimazione passiva della fallita, il
tribunale ei Cagliari ha accolto l’opposizione per la minor somma di 582.452,70 EUR, al chirografo.
Contro il decreto è stato proposto ricorso per cassazione in sei motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
– Occorre premettere che il Tribunale di Cagliari ha accolto l’opposizione sulla base di alcune specifiche argomentazioni così sintetizzabili:
le ricognizioni di debito compiute dalla società RAGIONE_SOCIALE ( breviter COGNOME), individuate negli atti di cessione del credito e di scissione parziale rispettivamente avvenuti nel 2012 e nel 2013, per quanto non idonee ai fini dell’art. 1988 cod. civ., erano probanti nel contesto di una valutazione di libero apprezzamento, unitamente ai restanti elementi di prova documentale;
tali elementi erano rappresentati dai ventinove contratti di leasing stipulati da essa, la quale era sì una società diversa da quella omonima dalla quale, per scissione, era sorta la fallita RAGIONE_SOCIALE , ma che aveva ceduto alla seconda (quella giustappunto omonima con c.f. 02971360165) il ramo aziendale comprendente le passività dei leasing;
in tali passività, come effetto della scissione parziale, era poi subentrata la fallita;
in effetti la produzione integrata da ll’atto cessione di ramo d’azienda era tardiva, ma il trasferimento delle passività della originaria controparte contrattuale di RAGIONE_SOCIALE era dimostrata a prescindere da detta produzione, e segnatamente dall’atto di cessione del credito -nel quale la COGNOME (controparte originaria) si era esplicitamente riconosciuta debitrice di RAGIONE_SOCIALE a quel titolo -e dall’atto di scissione parziale, contenente eguale ricognizione;
-ancora l’effettività del trasferimento poteva dirsi corroborata altresì da due provvedimenti giudiziali: (a) il provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento della debitrice originaria aveva a sua volta ammesso al passivo RAGIONE_SOCIALE in forza dei medesimi contratti, sebbene limitatamente alle somme derivanti dai leasing di godimento, (b) la sentenza del tribunale di Cagliari n. 1180 del 2018 che, pronunciando sull’azione revocatoria del la scissione, aveva dato atto della possibilità (tra gli altri) di RAGIONE_SOCIALE di veder soddisfatti i propri crediti giustappunto in forza della scissione stessa.
In ragione della valutazione globale dei documenti citati il tribunale ha quindi ritenuto dimostrata sia l’esistenza dei titoli posti al fondo della pretesa creditoria sia la loro riferibilità alla fallita per effetto della scissione parziale, avendo quei documenti complessivamente attestato ‘l’avvenuta riconsegna dei beni oggetto dei contratti di leasing e dei riferimenti a essi contenuti negli atti di cessione dei credito e di scissione parziale (..), oltre che il provvedimento di ammissione adottato dal giudice delegato del fallimento COGNOME e della sentenza con la quale il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria’ .
Dopodiché ha dichiarato di volersi uniformare al l’ orientamento manifestato da questa Corte con alcune note decisioni del 2019 a proposito del definitivo superamento, anche in relazione alle fattispecie negoziali anteriori, della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, quale conseguenza della l. n. 124 del 2017, con regolazione di ogni fattispecie sulla base del solo art. 72-quater legge fall. (non anche invece dell’art. 1526 cod. civ. ) in senso prevalente su eventuali difformi pattuizioni.
– Il Fallimento ricorre per cassazione denunziando i seguenti vizi della decisione:
(i) la violazione degli artt. 93, 98 e 99 legge fall. perché l’allegazione di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla stipula dei contratti con società diversa dalla fallita e al successivo trasferimento in virtù di cessione di ramo aziendale e poi di scissione parziale si sarebbe dovuta
ritenere tardiva, siccome fatta per la prima volta nel giudizio di opposizione;
(ii) la nullità del credito per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo del mancato esame e della omessa pronunzia sulla corrispondente eccezione formulata dalla RAGIONE_SOCIALEtela fallimentare nel corso del giudizio di merito;
(iii) la violazione degli artt. 93, 98 e 99 legge fall. perché l’allegazione di RAGIONE_SOCIALE in ordine all’avvenuta risoluzione per inadempimento dei citati ventinove contratti di leasing, operata in virtù di clausola risolutiva espressa , era anch’essa tardiva in quanto per la prima volta esplicitata nel giudizio di opposizione;
(iv) la n ullità del credito per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo del mancato esame e della omessa pronunzia sulla corrispondente eccezione formulata dalla RAGIONE_SOCIALEtela fallimentare nel corso del giudizio di merito;
(v) la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 72 -quater legge fall. e degli artt. 1, commi 136 e 138, della l. n. 124 del 2017 e 1526 cod. civ. per avere il tribunale erroneamente applicato in via analogica le norme speciali alla vicenda relativa alla risoluzione per inadempimento di contratti di leasing in data anteriore al fallimento dell’utilizzatore ;
(vi) la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 72 -quater legge fall. e dell’art. 1, commi 136 e 138, de lla l. n. 124 del 2017 anche sotto il profilo degli effetti reali derivanti da esse, in contrasto con lo stesso innovativo orientamento giurisprudenziale richiamato nel decreto.
III. – I primi quattro motivi di ricorso sono infondati (e nella parte riferit a all’omessa pronuncia sono anche inammissibili, essendosi trattato di questioni o eccezioni processuali: v. Cass. Sez. 2 n. 1856-18, Cass. Sez. 3 n. 25154-18 e molte altre).
Sono infondati per la seguente comune ragione.
In tema di formazione dello stato passivo, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assiRAGIONE_SOCIALEta chiarezza e intelligibilità:
assumono quindi rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell’atto processuale e nei documenti a esso allegati (v. Cass. Sez. 1 n. 22080-19).
Nella specie non emerge dal ricorso, né si evince dal decreto impugnato, che le ragioni della domanda non fossero state allegate dinanzi al giudice delegato in una tal guisa di sinteticità.
Il contrario invero può dirsi in base alla trascrizione del contenuto della domanda fatto dalla ricorrente nella nota in calce alla pag. 5 (e seg.) del ricorso stesso.
La domanda del resto risulta essere stata respinta dal giudice delegato per non essere stato il credito ‘adeguatamente comprovato’ , e la prova, di contro, è stata desunta dal tribunale dal coacervo di documenti che dal testo del decreto si comprende esser stati depositati già nella fase dell’insinuazione ; documenti rispetto ai quali si capisce (sempre dal decreto) che il Fallimento aveva eccepito in sede di opposizione il difetto di data certa.
IV. E’ invece fondato il quinto motivo di ricorso.
Il tribunale ha detto di volersi uniformare all’orientamento espresso da questa Sezione a proposito del nesso tra l’art. 72 -quater legge fall. e i contratti di leasing stipulati anteriormente alla l. n. 124 del 2017.
Secondo tale orientamento ‘g li effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell’art. 72-quater legge fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato. La vendita avverrà a RAGIONE_SOCIALE dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta
dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l’eventuale credito della RAGIONE_SOCIALEtela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto ‘ (Cass. Sez. 1 n. 8980-19, poi seguita da Cass Sez. 1 n. 12552-19, Cass. Sez. 1 n. 18543-19, Cass. Sez. 1 n. 27545-19).
L’orientamento è stato però superato e contraddetto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, risolvendo la sottostante questione di massima, hanno stabilito che ‘in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater legge fall.’ (Cass. Sez. U n. 2061-21).
In questa prospettiva il decreto impugnato deve dunque essere cassato con rinvio per nuovo esame in applicazione dell’appena richiamato principio.
V. – Il sesto motivo resta assorbito.
Il giudice del rinvio, che si designa nel medesimo tTribunale di Cagliari in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i motivi dal primo al quarto e dichiara assorbito il sesto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Cagliari anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione