Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9577 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17780/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE.
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intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 195/2020 depositata il 14/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 195/2020 del 14 febbraio 2020, con cui la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza del 4 maggio 2016 del Tribunale di Brescia, lo condannava a pagare a RAGIONE_SOCIALE le somme dovute a titolo di canoni insoluti e risarcimento del danno, rigettando la sua prospettazione di non aver potuto utilizzare la autovettura Audi TARGA_VEICOLO Coupé, auto di provenienza estera, dal mese di febbraio 2009, in quanto -scaduto il certificato di circolazione provvisorio tedesco- la società venditrice non aveva consegnato i documenti per la immatricolazione definitiva , per cui l’auto non poteva circolare in Italia.
RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.) relativamente al verbale di consegna dell’autovettura, in ordine all’omessa valutazione delle circostanze di fatto in cui è avvenuta la consegna del bene all’utilizzatore, ed in particolare: a) alla conoscenza da parte della concedente dell’assenza dei documenti necessari per l’immatricolazione in Italia e b) all’omessa valutazione del contenuto del verbale in termini di apposizione di una riserva alla consegna da parte dell’utilizzatore’.
Lamenta che la corte territoriale nell’imputare l’esclusiva
responsabilità circa l’inutilizzabilità del bene concesso in leasing ad esso utilizzatore COGNOME, per aver ricevuto in consegna l’autovettura in assenza dei documenti necessari per l’immatricolazione in Italia senza opporre riserve, ha omesso di esaminare le circostanze di fatto in cui è avvenuta la consegna del bene, inequivocabilmente emergenti dal verbale di consegna del 7 maggio 2008, oggetto di ampia discussione tra le parti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dei principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia di contratto di locazione RAGIONE_SOCIALEa (art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), in ordine agli obblighi incombenti sulla società concedente e sull’utilizzatore rispetto al rapporto con il venditore del bene concesso in leasing, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 1375, 1477 e 1463 cod. civ. (art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) in ordine alla ritenuta responsabilità esclusiva dell’utilizzatore per aver accettato la consegna di un’autovettura di provenienza estera, priva dei documenti necessari per l’immatricolazione in Italia’.
Lamenta che la corte territoriale ha correttamente enunciato i principi in ordine agli obblighi incombenti sul concedente e sull’utilizzatore nel rapporto con il venditore del bene concesso in leasing, ma ne ha fatto mal governo nel caso di specie, per cui è erroneamente pervenuta ad escludere la responsabilità per inadempimento in capo alla società di leasing, la quale ha effettuato il pagamento integrale del prezzo sebbene fosse a conoscenza che l’automobile oggetto di leasing fosse priva dei documenti necessari alla immatricolazione in Italia.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia della Corte sulla domanda dell’appellato, volta ad ottenere la riduzione del credito della società di leasing dell’importo dalla stessa percepito
a seguito della vendita dell’automobile, ed in ogni caso in ordine alla omessa valutazione del fatto pacifico ed incontestato che l’automobile era stata venduta al prezzo di euro 5.081,97′.
Lamenta che la corte d’appello ha omesso di considerare che l’autovettura era stata ritirata e rivenduta dalla società di leasing, che aveva pacificamente riconosciuto tale circostanza, ed ha pertanto omesso di decurtare dal credito riconosciuto in capo ad RAGIONE_SOCIALE il ricavato della suddetta vendita.
I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente e sono fondati, dovendosi ritenere che la corte bresciana abbia erroneamente applicato i principi desumibili dai precedenti di legittimità che pure ha, in parte, astrattamente richiamato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare: ‘In tema di leasing RAGIONE_SOCIALEo, fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di consegna, non può pretendere dall’utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l’inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede’ (Cass., 23/05/2019, n. 13960; Cass., Sez. Un., 05/10/2015, n. 19785).
Per altro verso, se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata
completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (così Cass., 23/05/2012, n. 8101, n. Cass., Sez. Un., 05/10/2015, n. 19785; v. anche Cass., 29/04/2004, n. 8218, che evidenzia che ‘utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all’utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l’utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell’adempiere, deve far in modo di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell’onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l’interesse che anche il concedente ha all’esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l’esatto adempimento da parte del fornitore. Ne consegue che non può essere, a tale stregua, convenzionalmente previsto il trasferimento sull’utilizzatore del rischio della mancata consegna della cosa da parte del fornitore, ne’ della consegna di una cosa con vizi che la rendano diversa da quella pattuita per la mancanza dei requisiti necessari all’uso; e che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anche eventualmente ripartito tra il concedente e l’utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall’art. 1227 cod. civ., per cui mentre il debitore (nel caso il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone) risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui
imputabile, il creditore (nel caso, l’utilizzatore) non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare’.
4.1. Orbene, nel caso di specie l’impugnata sentenza ha rilevato:
-che l’utilizzatore COGNOME, odierno ricorrente, ha ricevuto la consegna dell’auto che aveva un certificato di circolazione provvisoria;
-che il venditore nel verbale di consegna si obbligava ad effettuare a proprie spese e nei termini previsti dalle norme in vigore le operazioni di trascrizione e di immatricolazione dei beni soggetti a tali vincoli e di obbligarsi a consegnare alla RAGIONE_SOCIALE i documenti attestanti la proprietà.
Tuttavia, nel sussumere tali circostanze di fatto rispetto ai principi di diritto, la corte territoriale ha stigmatizzato, come non improntato a diligenza, il contegno dell’utilizzatore ‘che proceda a consegnarsi una autovettura di provenienza estera priva dei documenti necessari per l’immatricolazione definitiva in Italia, senza peraltro apporre riserva alcuna nel verbale di consegna del bene’ (v. p.10), senza tuttavia considerare l’obbligo espressamente assunto dal venditore di provvedere alla immatricolazione, alla luce del quale, evidentemente, l’utilizzatore non ha ritenuto di rifiutare la consegna del mezzo né di apporre una riserva nel verbale di consegna.
La corte ha, anzi, escluso ogni rilievo a tale dichiarazione di impegno da parte del venditore, limitandosi ad affermare -sulla scorta di un precedente (Cass., 21993/2019) che non risulta in termini rispetto al caso di specie- che essa ‘non può ritenersi idonea’ (v. p. 11 sentenza) , ed in ultima analisi omettendo di considerare il suindicato orientamento di questa Corte in ordine alle reciproche e differenti responsabilità tra concedente ed utilizzatore, nel rapporto con il venditore/fornitore del bene oggetto di locazione RAGIONE_SOCIALEa.
In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, e dichiarato assorbito il terzo, che presuppone il riconoscimento del credito della società di leasing, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza