Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28320 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22019/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 497/2019 pubblicata il 23/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella controversia con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e la condanna al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2008 (quanto a NOME COGNOME), per gli anni 2007, 2009 e 2010 (quanto a NOME COGNOME), per l’anno 2009 (quanto a NOME COGNOME), sul presupposto dello svolgimento di attività di lavoro subordinato tra familiari.
Il Tribunale di Gela rigettava le domande proposte.
Per la cassazione della sentenza ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria, al quale resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione del giudizio ex art.380 bis cod. proc. civ., e i ricorrenti hanno chiesto la decisione nei termini di legge. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis. 1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2094, 2697, 2699, 2729, 2735 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., «in merito all’onere probatorio gravante in capo al
lavoratore dipendente nell’ipotesi di lavoro intercorrente tra familiari e all’efficacia probatoria delle risultanze ispettive».
Il motivo è inammissibile perché, come già ritenuto nella proposta di definizione del giudizio, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto stabiliti da questa Corte in materia di collaborazione familiare (cfr. Cass. n. 11743 del 2015 ed ivi le richiamate Cass. n. 620 del 1989, n. 729 del 1993, n. 3870 del 1999, n. 8132 del 1999, n. 7093 del 2000, n. 4411 del 2002 e n. 17992 del 2010) che – anche laddove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per il difetto della convivenza degli interessati – non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativo, cioè, dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma, in caso di contestazione, la parte che intenda far valere in giudizio dei diritti derivanti da tale rapporto ha, comunque, l’onere di dimostrarne, «con prova precisa e rigorosa», tutti gli elementi costitutivi, specialmente quelli imprescindibili dell’onerosità e della subordinazione, prova che, nel caso di specie è stata ritenuta non raggiunta.
Sulla base di questa premessa il motivo è inammissibile perché in una serie di censure della valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito, del suo ragionamento probatorio, sottratto al sindacato di legittimità laddove non travalichi i limiti stabiliti dalla legge processuale con riferimento alla assunzione e alla valutazione dei mezzi di prova.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ., avuto riguardo alla rilevanza probatoria da attribuirsi alle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, ingiustamente esclusa dalla corte territoriale.
Il motivo è inammissibile sia perché vi osta la presenza di una «doppia conforme» (art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; la medesima previsione è inserita, dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, cod.proc.civ.) e il dedotto travisamento, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità
Nella memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno eccepito il giudicato esterno con riferimento alle sentenze nn.227/2021 e 57/2023 del Tribunale di Caltagirone, passate in giudicato dopo la conclusione del giudizio di merito a quo.
L’eccezione è sovrapponibile a quella sollevata dagli stessi ricorrenti, con le stesse modalità e con riferimento alla medesima causa petendi , nella causa già decisa da questa Corte con ordinanza 01/04/2025 n.8644, che viene qui richiamata nei termini che seguono: «15. Reputa il Collegio che il rilievo di inammissibilità dei motivi di ricorso osti all’esame della relativa questione. La declaratoria di inammissibilità ha determinato la stabilita e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate, con preclusione di ogni ulteriore disamina. 16. L’applicabilità del giudicato sopravvenuto non può, infatti, accedere ad un ricorso tardivo o, più in generale, inammissibile o improcedibile, ovvero, come nella specie, con motivi inammissibili quale che sia la ragione della relativa declaratoria. 17. Questa Corte ha già affermato che «nel giudizio di legittimità è preclusa l’applicabilità, d’ufficio, dello ius superveniens ove i motivi di ricorso, che riguardino, anche solo indirettamente, la disciplina sopravvenuta, siano dichiarati inammissibili» (Cass. nr. 23518 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 16266 del 2011 e a Cass. nr. 80 del 2011 in motivazione) per qualunque ragione. 18. Il principio è riferibile anche alla presente fattispecie ove si consideri che il giudicato altro non è che la «legge
del caso concreto» ( Cass. sez.un. nr. 226 del 2001) e, quindi, ove sopravvenuto, costituisce ius superveniens. 01/04/2025 n.8644».
Per l’effetto deve escludersi l’applicabilità del giudicato esterno sopravvenuto alla fattispecie dedotta in giudizio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Spese irripetibili, ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art.380 bis ultimo comma cod. proc. civ. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 1.000,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME