Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35801-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 905/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30/05/2018 R.G.N. 1207/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 30 maggio 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/03/2024
CC
domanda proposta da NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto instaurato, in continuità con precedenti assunzioni a termine oggetto di separato giudizio, mediante i quattro contratti stipulati il 9.12.2015 per l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe lingua polacca nell’anno accademico 2015/2016 e RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità dei termini finali agli stessi apposti, con conseguente conversione in un unico rapporto a tempo indetermi nato e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla reintegrazione RAGIONE_SOCIALE‘istante nel posto di lavoro e al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità pari a 15, o in subordine a 12, mensilità retributive;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’istante assolto all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova sulla stessa gravante circa la ricorrenza nella specie RAGIONE_SOCIALE indici sintomatici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, non colmabile mediante l’invocato principio di non contestazione, avendo viceversa l’RAGIONE_SOCIALE provveduto in tal senso e risultando di fatto il rapporto svoltosi in coerenza con la qualificazione formale attribuita in sede contrattuale;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre NOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale il travisamento RAGIONE_SOCIALEe deduzioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE circa l’identità RAGIONE_SOCIALEe mansioni oggetto dei contratti in questa sede impugnati rispetto a quelle svolte in base ai contratti pregressi, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata ad evidenziare la natura autonoma RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito con i contratti in parola senza contestare che le mansioni svolte fossero le stesse, finendo così per disconoscere la continuità RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa da ritenersi, viceversa, quale fatto acquisito in giudizio avente carattere decisivo dovendo qualificarsi le prestazioni pregresse di natura subordinata;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c., la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’aver questa erroneamente apprezzato la ricorrenza nella specie RAGIONE_SOCIALE
indici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione non avendo tenuto conto del carattere attenuato RAGIONE_SOCIALEa subordinazione che connota le attività intellettuali;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., la ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica RAGIONE_SOCIALE‘iter valutativo sotteso alla pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale non avendo questa dato rilievo alla concorrenza di circostanze fattuali idonee ad attestare l’uso deviato e fraudolento dei successivi contratti a termine, volti ad eludere l’instaurazione, in relazione ad esigenze strutturali e permane nti RAGIONE_SOCIALE‘Ateneo (l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa lingua polacca), di un rapporto a tempo indeterminato;
-che nel quarto motivo, formulato in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei motivi che precedono, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. è prospettata in relazione alla ricorrenza nella specie di una RAGIONE_SOCIALEe ragioni giustificatrici RAGIONE_SOCIALEa compensazion e RAGIONE_SOCIALEe spese di lite data dall’assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata, che si assume diversa da quella riguardante la qualificazione del rapporto dei lettori, lettori di scambio e collaboratori esperti linguistici e comunque a motivo RAGIONE_SOCIALEa sproporzionat ezza RAGIONE_SOCIALE‘importo liquidato rispetto al reddito RAGIONE_SOCIALEa ricorrente;
-che, nel procedere all’esame dei motivi di impugnazione, va preliminarmente rilevato come questa nel suo complesso si basi su un presupposto fattuale dato dall’essere i contratti a termine oggetto del presente giudizio differenti da quelli sempre a termine in base ai quali, sin dal 2003, la ricorrente aveva prestato la propria attività presso l’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di contratti, non attinenti alla svolgimento di prestazioni di lettore, lettore di scambio o collaboratore esperto linguistico, ma relativi al conferimento di un incarico di insegnamento universitario, la cui qualificazione, formalizzata tra le parti come di lavoro autonomo, veniva sottoposta al vaglio giudiziale al fine di accertarne, invece, la natura subordinata, presupposto che non sembra essere stato fatto oggetto di contraddittorio tra le parti o quanto meno esplicitato in sede contenziosa, essendosi entrambi i giudici del merito limitati ad esaminare il profilo RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità del rapporto al tipo del lavoro subordinato e che sembra, invece, essere stato sottaciuto in modo
tale da accreditare la prospettata novità del rapporto rispetto ad un impiego che invece si pone in continuità con il precedente proprio sul piano RAGIONE_SOCIALEa qualificazione, essendosi definito il giudizio relativo ai contratti pregressi con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa do manda RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente per aver questa prestato servizio come ‘lettore di scambio’ e non come ‘collaboratore esperto linguistico’, con conseguente qualificazione del rapporto come collaborazione di diritto pubblico e non di lavoro subordinato di dir itto privato implicante l’illegittimità dei successivi contratti a termine e la conversione del rapporto;
-che da qui discende l’inammissibilità del primo motivo, stante la non decisività RAGIONE_SOCIALEa censura circa l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa continuità RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte nell’esecuzione dei pregressi rapporti, non decisività derivante dalla circostanza, ormai accertata in via definitiva, per cui, rivestendo la ricorrente il ruolo di lettore di scambio, non si trattava di prestazioni di lavoro subordinato di diritto privato (vedi, per tutte: Cass. SU 21 settembre 2017, n. 21972);
-che parimenti inammissibili risultano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risolvendosi le censure sollevate nella confutazione RAGIONE_SOCIALEa valutazione operata dalla Corte territoriale circa la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa subordinazione e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa successione dei contratti a termine, valutazione che, per essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risulta insindacabile in questa sede;
-che, di contro, il quarto motivo si rivela in parte infondato, non ricorrendo, per quanto detto sopra, la ragione legittimante la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, data dall’assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione ed in parte inammissibile, atteso che la Corte, nel seguire correttamente il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, si è attenuta, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, al valore indeterminabile RAGIONE_SOCIALEa causa, con decisione qui non fatta oggetto di specifica censura;
-che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese, dovendo ritenersi il controricorso inammissibile per difetto di procura, essendo stato il mandato conferito dal Rettore e non come dovuto dal RAGIONE_SOCIALE (vedi, per tutte: Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876);
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2024.