Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33506 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33506 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
per non avere la Corte territoriale considerato il carattere intellettuale dell’attività di RAGIONE_SOCIALEtore svolta dalla medesima ;
lamenta che il giudice di appello non ha valorizzato gli indici relativi all’assenza del rischio economico e dell’inserimento nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro, specialmente in relazione al coordinamento con l’attività di altri lavoratori , ed ha attribuito rilevanza dirimente all’esercizio del potere direttivo, gerarchico e disciplinare consistente in specifici ordini, costanti controlli e nel rispetto di un vincolo orario del tutto incompatibili con il ruolo, la funzione e l’autonomia del RAGIONE_SOCIALEtore ;
con il secondo mezzo, NOME COGNOME denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 12 e 60 del CCNL del comparto RAGIONE_SOCIALE quadriennio 19982001, nonché dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.;
lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, RAGIONE_SOCIALE prerogative di autonomia e di responsabilità che tali norme riconoscono istituzionalmente e funzionalmente al RAGIONE_SOCIALEtore;
con la terza censura, NOME COGNOME denuncia la violazione dell’art. 58 del CCNL del comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE quadriennio 19982001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , per non avere il giudice di appello considerato che tale disposizione non impone al RAGIONE_SOCIALEtore alcuno specifico vincolo di orario;
con il quarto motivo, NOME COGNOME denuncia la violazione dell’art. 2094 cod. civ., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ.;
lamenta che la Corte territoriale ha inteso riferirsi ad obiettivi chiari e precisi, non meglio precisati, la cui sussistenza non incide sulla qualificazione del rapporto;
con il quinto motivo, NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, e dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ;
lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente e adeguatamente valutato le pronunce della Corte dei conti in sede di controllo sull’Istituto ; non avrebbe in particolare considerato che si trattava di più relazioni, per l’esattezza di sei determinazioni e due relazioni della Corte dei conti relative ad un periodo di quasi dieci anni;
con il sesto motivo, NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico le spese di lite del primo grado di giudizio, nel corso del quale la RAGIONE_SOCIALE.A. si sarebbe difesa con due dipendRAGIONE_SOCIALE non avvocati;
osserva la Corte che con l’ordinanza n. 4766/2023 di questa Corte -emanata in una controversia analoga alla presente -è stato stabilito che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elemRAGIONE_SOCIALE, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’asset to previsto dalle stesse (ha richiamato Cass., Sez. L, n. 5645 del 9 marzo 2009);
la medesima ordinanza ha affermato che ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in
forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento RAGIONE_SOCIALE parti stesse (Cass., Sez. L, n. 35687 del 19 novembre 2021);
ha inoltre osservato che lo specifico contenuto professionale della prestazione della ricorrente non consente di per sé di negare l’autonomia del rapporto, espressamente pattuita dalle parti, ove siano esclusi, in base ad un accertamento di fatto, i poteri datoriali di organizzazione, gerarchico e disciplinare, ed ha ritenuto che l ‘inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del lavoro e il coordinamento della sua attività con quella di altri collaboratori sono compatibili con l’autonomia del rapporto; quanto all’assenza del rischio economico in capo al prestatore, ha rilevato che il mancato adeguato espletamento della prestazione si era nella specie tradotto in una riduzione del compenso;
8. d’altra parte, sempre in controversie analoghe alla presente, in alcuni casi è stato respinto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) avverso sentenze che avevano configurato i rapporti sub judice come subordinati (vedi, per tutte, di recente: Cass. n. 27629, n. 27625, n. 27593, n. 27564 del 2023);
9. rilevano inoltre le disposizioni contenute nel CCNL RAGIONE_SOCIALE quadriennio 19982001, ed in particolare l’art. 58, commi 1 e 2, secondo cui l’orario di lavoro di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, i RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi hanno l’aut onoma determinazione del proprio tempo di lavoro, l’art. 60, secondo cui gli RAGIONE_SOCIALE riconoscono, nel quadro della propria programmazione sciRAGIONE_SOCIALEfica e tecnologia, dei compiti istituzionali e RAGIONE_SOCIALE as setti organizzativi, l’autonomia di RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e l’art. 27, comma 2, secondo cui i RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 , anche se, in linea generale, sono
tenuti a conformare la propria condotta ‘ al dovere di collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente, come definiti dalla programmazione sciRAGIONE_SOCIALEfica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi propri dell’Ente stesso, rispettando i principi d i buon andamento e imparzialità RAGIONE_SOCIALE attività da svolgere ed anteponendo il rispetto della legge e l’interesse dell’Ente agli interessi privati propri e altrui ‘ (art. 26, comma 1) e, in tale specifico contesto, ‘te nuto conto dell’esigenza, da un lato, di garantire la migliore qualità del servizio e, dall’altro, di salvaguardare, nel quadro della richiamata programmazione sciRAGIONE_SOCIALEfica e tecnologica, l’autonomia nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito’ devono uniformarsi ai doveri specificamente indicati nel comma 2 dell’art. 26, essendo in caso contrario assogget tabili a procedimento disciplinare per questi addebiti così come per addebiti più gravi; anche per ferie, congedi, tutela della salute è prevista una disciplina analoga a quella del lavoro subordinato;
in relazione alle questioni sottese alle censure sollevate nel presente ricorso si ravvisa dunque la necessità di sollecitare il contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti sulla normativa invocata, con particolare riferimento alla corretta la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione o meno;
è opportuno che l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (vedi, da ultimo: Cass. SU 18 ottobre 2023, n. 28945/2023).
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME