Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30080-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME in proprio, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– RAGIONE_SOCIALEricorrente –
nonchè RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– RAGIONE_SOCIALEricorrente –
nonchè RAGIONE_SOCIALE
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DI BOLOGNA I.T.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 469/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/06/2022 R.G.N. 584/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 469/2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dal legale rappresentante in proprio NOME COGNOME, diretta ad ottenere la declaratoria di accertamento negativo del verbale unico del 31.7.2008, in cui era stato verificato che tra la società e i suoi 161 collaboratori, ivi indicati, erano intervenuti rapporti di RAGIONE_SOCIALE subordinato a tempo indeterminato e non di collaborazione a progetto prima e, poi, di collaborazione coordinata e continuativa.
I giudici di seconde cure, attraverso un esame RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, premesso che la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è una RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che si propone di perseguire l’interesse generale alla integrazione sociale RAGIONE_SOCIALEe categoria più svantaggiate attraverso l’offerta di servizi di assistenza socio -sanitaria e socioeducativa, in particolare anche quello di assistenza domiciliare a
persone anziane non autosufficienti, hanno ritenuto che era ravvisabile l’eterodirezione RAGIONE_SOCIALEa società con riguardo alle prestazioni lavorative dei collaboratori, confermando, pertanto, le statuizioni del primo giudice circa la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
e l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistito con RAGIONE_SOCIALEricorso.
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto di cui agli artt. 2094 cc, 409 n. 3 cpc, 61 D.lgs. n. 276/2003 e 2 co. 1 D.lgs. n. 81/2015, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Cort e territoriale errato nello statuire la presenza del vincolo di subordinazione ex art. 2094 cc tra la società e i collaboratori individuati nel verbale di accertamento del 31.7.2018, non interpretando e non applicando correttamente le norme di riferimento.
Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e/o la motivazione assente e/o apparente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente sostenuto sussistente un vincolo di subordinazione ex art. 2094 cc senza dare rilievo alle circostanze, attestanti l’inesistenza di tale vincolo nei rapporti oggetto del predetto verbale, emerse all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta nel corso del giudizio di prime cure, oggetto di discussione tra le parti e per avere, pertanto, soltanto apparentemente motivato sul punto.
Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Deve premettersi che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del RAGIONE_SOCIALE subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto RAGIONE_SOCIALEverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).
L’esistenza del vincolo di subordinazione, quindi, va valutata dal giudice di merito – il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all’individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali – avuto riguardo alla specificità RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito al lavoratore ed al modo RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione. (Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 14160/2014; Cass. n. 23816/2021).
Orbene, in punto di diritto va ribadito che la subordinazione è la soggezione del lavoratore all’altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di RAGIONE_SOCIALEllo e disciplinare (Cass. 3418/2012) e ciò che conta, ai fini appunto di qualificare un rapporto di RAGIONE_SOCIALE come rapporto di natura subordinata, è la eterodirezione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa nonché l’inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale (Cass. n. 25204/2013).
Nella fattispecie, la Corte territoriale si è attenuta, nell’esame RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, ai suddetti principi rilevando, con un
accertamento di merito adeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, che le deposizioni dei testi contenevano chiare indicazioni sulla natura effettiva dei rapporti e RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione del RAGIONE_SOCIALE, in particolare sulla regolari tà RAGIONE_SOCIALEa retribuzione corrisposta e RAGIONE_SOCIALE‘orario, sulla necessità di fornire informazioni in caso di assenze per ferie o malattia e sul concreto esercizio del potere disciplinare, il tutto in un contesto in cui era ravvisabile una semplicità e ripetitività RAGIONE_SOCIALEe prestazioni offerte dai lavoratori (addetti a servizi di assistenza socio-sanitaria e socioeducativa offerti dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ed una mancanza di una vera discrezionalità di esecuzione, per tempi e modi RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
9. La Corte territoriale ha anche specificato che, alla base di ciascun progetto personalizzato di assistenza RAGIONE_SOCIALE‘anziano, redatto da un familiare del beneficiario, vi erano le diverse specifiche esigenze del beneficiario mentre ciò che emergeva, dal punto di vista del dipendente, era solo una generica funzione di accudimento, per lo svolgimento di tutto ciò che consentiva all’anziano di svolgere le proprie attività, e di disponibilità alla società: ciò escludeva, quindi, ogni ipotesi di discrezionalità di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE da parte del prestatore.
10. Il secondo motivo è, invece, inammissibile sia perché, veicolato ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, incontra il limite RAGIONE_SOCIALEa cd. ‘doppia conforme’, essendosi pronunciate le due sentenza di merito, di primo e secondo grado, in modo identico sulla esclusione RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata dei rapporti di RAGIONE_SOCIALE oggetto di giudizio, sia perché l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 28887/2019; Cass. n. 2498/2015; Cass. S.S. U.U. n. 8053/2014).
11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore dei soli intimati costituiti.
Quanto all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, l’infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso al suddetto intimato nei cui confronti essa non si era regolarmente perfezionata, essendo stata effettuata presso l’RAGIONE_SOCIALE Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato e non presso quella Generale.
Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione RAGIONE_SOCIALEo stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALEe garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.
Ne consegue che, acclarata l’infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALEe parti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei RAGIONE_SOCIALEricorrenti (RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALEe spese
del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla va disposto per l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 18 gennaio 2024