Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2341 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2341 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 29583-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – nonchè contro
Oggetto
QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 706/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 200/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato proposta da NOME COGNOME, in qualità di medico specialista in anestesia e rianimazione, nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (nonché degli enti previdenziali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) per il periodo gennaio 2016 -marzo 2021.
La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio acquisito evidenziava – al di là del nomen iuris attribuito alle parti al contratto – sia uno stabile e strutturale inserimento del medico nell’organizzazione ospedaliera sia l’esercizio di poteri conformativi della prestazione lavorativa che travalicavano il mero coordinamento. In particolare, il potere decisionale in ordine a turni, reperibilità e ferie spettava, in ultima analisi, alla struttura sanitaria, nella persona del Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione, posto che i medici dovevano garantire la presenza in sala operatoria secondo il planning degli interventi stabilito dalla struttura sanitaria nonché assicurare il servizio di guardia notturna nel reparto di terapia intensiva, la reperibilità notturna nei giorni infrasettimanali e la reperibilità diurna nel fine settimana, per un
numero di ore non inferiori a 42 settimanali, con chiara prevalenza delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’ospedale piuttosto che dei desiderata dei medici. Del pari, con riguardo al contenuto dell’attività lavorativa, la Corte territoriale ha sottolineato che l’ampiezza e la varietà dei casi trattati dal medico dipendeva dalle valutazioni e dalle scelte della Responsabile. Infine e in coerenza con l’accertamento espletato, la Corte territoriale ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del tratta mento di fine rapporto e alla regolarizzazione contributiva presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, al medico, dei contributi previdenziali versati relativamente alla quota B.
Per la cassazione di tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a tre motivi; il medico ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce ‘violazione e comunque falsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n. 3) in relazione all’art. 2094 c.c. e all’art. 2, co 1 e 2, del d. Lgs. 81/15’ per avere la Corte territoriale ritenuto di acc ertare la natura subordinata degli intercorsi rapporti di incarico libero professionale, sulla base di un indice, la pretesa ‘ organizzazione ‘ da parte della odierna ricorrente delle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali de quibus , irrilevante a tal fine in quanto non rappresenta un indice della subordinazione ma è pienamente compatibile con la natura autonoma dei rapporti di collaborazione (come si evince dall’art. 2 cit che, in presenza di etero -organizzazione, prevede la mera applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, escludendo la riqualificazione del rapporto).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce ‘ nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.’ avendo, la Corte territoriale, contraddittoriamente detto, dapprima, che la Responsabile del servizio di Anestesia e Rianimazione non ha mai dovuto imporre autoritativamente variazioni di turni o ferie e che i medici del Servizio si sono sempre auto-organizzati con riferimento alle variazioni dei turni e alle eventuali sostituzioni, e, poi, diversamente concluso per il riconoscimento della natura subordinata degli intercorsi rapporti, in ragione dell’assoggettamento del AVV_NOTAIOCOGNOME ad un potere direttivo e/o conformativo della prestazione travalicante il mero coordinamento, esercitato proprio dalla Responsabile del servizio. Del pari contraddittorie sono le conclusioni tratte in merito all’uso del badge da parte dei medici.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce ‘violazione e comunque falsa applicazione di norma di legge (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c.’ avendo, la Corte territoriale, deciso sulla base di mere congetture e, quindi, ipotesi non fondate sull’ id quod plerumque accidit e insuscettibili di verifica empirica, quali quelle in tema di osservanza dei turni da parte dei medici (ove non si fosse riscontrato l’accordo dei medici del Servizio)
Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il
giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass. n. 18486/2007; Cass. n.9256/2009; Cass. n.9808/2011, Cass. nn. 4346 e 14434/2015; Cass. 17533/2017; Cass. 332/2018; Cass. nn. 5436 e 13202/2019; Cass. n. 22323/2023; Cass. nn. 11581 e 24012/2025).
La Corte distrettuale, per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto, ha valorizzato una pluralità di dati, singolarmente esaminati e poi apprezzati nel loro complesso e, richiamato il principio di carattere generale secondo cui in tema di rapporto di lavoro rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione e non può il giudice arrestarsi alla qualificazione giuridica data allo stesso dalle parti (Cass. n. 32180/2021 e giurisprudenza ivi citata); i giudici del merito hanno ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie e documentali emergesse non solo il pieno inserimento nell’organizzazione della struttura aziendale ma anche la sottoposizione a permeanti poteri conformativi della prestazione lavorativa da parte della Responsabile del Servizio.
La Corte distrettuale non si è discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018; in specie, sulla rilevanza di una valutazione complessiva e globale degli indizi probatori della subordinazione, cfr. Cass. n.15602/2024, Cass. n. 10050/2023,
Cass. n. 11424/2021, Cass. n. 9108/2012, Cass. S.U. n. 584/2008, Cass. S.U. n. 379/1999).
Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).
La Corte d’appello ha dedicato ampio spazio ad illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la pretesa del medico, ragioni che certamente non possono dirsi né mancanti, né inintelligibili.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il giudizio (di fatto) circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato scaturisce da un ragionamento necessariamente presuntivo, in cui talune circostanze di fatto vengono assunte come indizi tramite i quali risalire al fatto da provare (che ovviamente consiste nella prestazione di lavoro subordinato per come tipizzata dall’art. 2094 c.c.); la possibilità di devolvere a questa Corte di legittimità un
sindacato su tale accertamento deve reputarsi non dissimile da quella più generale di sindacare il ricorso da parte del giudice di merito al ragionamento presuntivo (così da ult. Cass. n. 33820 del 2021, sulla scorta di Cass. S.U. n. 379 del 1999).
14. Ebbene, con riguardo alla sindacabilità per cassazione del ragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a seguito della novella apportata all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134 del 2012), il principio secondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con un apprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede di legittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014: così, tra le più recenti, Cass. nn. 10253 e 18611 del 2021, Cass. n. 25959 del 2023); più in particolare, si è precisato (da ultimo da Cass. n. 22366 del 2021) che la censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all’impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito e che la mancata valutazione di un elemento indiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, stante che il fatto da provare può considerarsi desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamente inconfutabile; che, alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che, nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame circa un fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014), domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile
rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudici di merito hanno presuntivamente ricondotto la collaborazione in oggetto nell’alveo della prestazione di lavoro subordinato.
15. Per il resto, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867/2020; da ultimo, Cass. n. 9731/2025).
16. Infine, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sul lavortore (che ha assolto tale onere).
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in
Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2025
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME