Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32895 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12255-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5568/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2018 R.G.N. 2647/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 31 gennaio 2018, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma – che sulla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in successione dal 15.10.2004 fino all’assunzione e tempo deter minato per il periodo dall’1.4.2008 al 31.12.2013, la conversione del rapporto a tempo indeterminato con la qualifica ed il trattamento economico di collaboratore amministrativo di 7° livello CCNL per il comparto RAGIONE_SOCIALE ed il diritto alla stabilizzazione, rigettata la richiesta di conversione ed escludendo la sussistenza dei presupposti per la stabilizzazione riconosceva la natura subordinata del rapporto intercorso e le differenze
retributive da parametrare all’inquadramento richiesto a decorrere soltanto dall’1.2.2005 in parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE -disattendeva l’eccezione di prescrizione, riconoscendo al 15.10.2014 il diritto alle differenze retributive come parametrate dal primo giudice e confermava per il resto la pronunzia di primo grado;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la subordinazione, inapplicabile la conversione stante la natura pubblica del rapporto e dovute, ex art. 2126 c.c., le differenze retributive ragguagliate al trattamento del collaboratore amministrativo di 7° livello a decorrere sin dalla data di stipula del primo contratto di collaborazione dichiarato illegittimo e come tale sottratto alla prescrizione in quanto contesto contrattuale inidoneo a consentire alla COGNOME di far valere i propri diritti;
-che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità logica e giuridica della qualificazione del rapporto operata dalla Corte territoriale, asserendo trattarsi di effettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7, d.lgs. n. 165/2001, 1325 e 1362 c.c., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale la disconosciuta rilevanza interpretativa della volontà negoziale espressa in sede di stipula dei successivi contratti e riflessa nel ‘nomen iuris’ utilizzato;
-che, con il terzo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, quale conseguenza della sostenuta fondatezza dei motivi che precedono, l’illegittimità della statuizione di cui all’impugnata sentenza relativa alla condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive;
-che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7, d.lgs. n. 165/2001, 1325 e 1362 c.c., 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in via subordinata ovvero anche in caso di rigetto del primo e del secondo motivo del presente ricorso, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale circa la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributiva a titolo risarcitorio nei limiti dell’art. 2126 c.c. non avendo mai proposto una domanda in tal senso ma la diversa domanda di conversione con riconoscimento a questa stregua RAGIONE_SOCIALE relative differenze retributive;
-che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati
congiuntamente, risultano inammissibili in base all’orientamento consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 26033/2020, Cass. n. 3340/2019, Cass. n. 640//2019) secondo cui il vizio qui denunciato di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, quale qui si ravvisa, di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivaz ione, nei limiti fissati dalla normativa processuale in vigore;
-che parimenti inammissibile si rivela il terzo motivo prospettato quale mera conseguenza dell’accoglimento dei primi due;
-che non diversamente è a dirsi per il quarto motivo anch’esso prospettato solo in via subordinata ;
-che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed
euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del