Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6641 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 6641 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
SENTENZA
sul ricorso 4801-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMITO NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/02/2026
PU
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COMITO NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 4552/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 4426/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026 dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 4552 del 2021, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 404 c.p.c. da NOME COGNOME – socio al 20% RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e creditore RAGIONE_SOCIALE stessa per un debito di € 60.000,00 derivante da decreto ingiuntivo – aveva disposto la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1606 del 2015 con la quale il Tribunale di Roma aveva accertato un credito di € 210.000,00 in favore di NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE società per
asserite prestazioni di lavoro subordinato in favore RAGIONE_SOCIALE stessa. In particolare, il Giudice di primo grado, nell’accogliere l’opposizione, aveva ritenuto la sussistenza di indizi gravi circa la dedotta natura fraudolenta dell’accordo fra la ARE e il COGNOME e la carenza di prova del vincolo di subordinazione alla luce dell’assenza di qualsivoglia documentazione tipica (buste paga, contributi) attestante il rapporto.
2. La Corte territoriale, nel respingere l’eccezione di tardività del ricorso originario, ritenendo che il deposito telematico in registro errato (civile anziché lavoro) fosse una mera irregolarità scusabile, nel merito, ha confermato la ritenuta assenza di prova RAGIONE_SOCIALE subordinazione, reputando l’accordo transattivo intercorso fra la società e il COGNOME elusivo delle garanzie patrimoniali RAGIONE_SOCIALE società per non essere provato, nella sostanza, l’assoggettamento al potere direttivo, alla luce RAGIONE_SOCIALE coincidenza delle mansioni svolte dal COGNOME con quelle proprie dell’organo amministrativo.
3.Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE pronunzia hanno proposto distinti ricorsi la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, affidandoli a tre motivi ciascuno.
Ha resistito con controricorso l’intimato NOME COGNOME.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno presentato memorie.
Il AVV_NOTAIO Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente dato atto RAGIONE_SOCIALE riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima decisione, rispettivamente da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 335 c.p.c. a mente del quale tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.
2.Con il primo motivo di ricorso deduce RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 153 c.p.c.: la ricorrente lamenta che la richiesta di rimessione in termini per l’errore nel deposito telematico sia stata formulata dal COGNOME tardivamente (solo il 18.9.2017) e mai formalmente accolta dai giudici di merito, in violazione del principio di tempestività dell’istanza.
Il secondo motivo denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.: si censura l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza del COGNOME. La società sostiene che il creditore fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE transazione intervenuta con il COGNOME già dal 2013, tramite i bilanci ed altri documenti RAGIONE_SOCIALE società e, quindi, ben prima dell’8.3.2017 secondo quanto dichiarato.
La terza censura attiene alla nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 414, 421 e 437 c.p.c.: si contesta l’ammissione di documenti tardivi prodotti dal COGNOME il 27.9.2017 senza autorizzazione e senza consentire alla società di produrre prova contraria, in lesione del diritto di difesa.
3.Deduce NOME COGNOME, con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e art.
24 Cost.: il ricorrente lamenta che il Giudice abbia ammesso i
documenti del COGNOME richiamando i propri poteri istruttori officiosi, ma abbia, al contempo, rigettato le istanze istruttorie del COGNOME volte a provare la regolarità del rapporto di lavoro tramite documentazione nella disponibilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE società.
Denunzia, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 16 bis D.L. 179/2012: sostiene, al riguardo, il COGNOME che il deposito telematico in un registro sbagliato non sia idoneo a integrare una corretta instaurazione del rapporto processuale nei termini di legge.
Allega, infine, con la terza censura, l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.: il ricorrente deduce, in merito, che il COGNOME avesse piena consapevolezza dei verbali e dei bilanci già dal 2013-2014, ciò che avrebbe reso il ricorso per revocazione tardivo.
4.Il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) ed il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondati.
Lamenta, al riguardo, la società che la richiesta di rimessione in termini per l’errore nel deposito telematico sia stata formulata dal COGNOME tardivamente (solo il 18.9.2017) e mai formalmente accolta dai giudici di merito, in violazione del principio di tempestività dell’istanza mentre sostiene, al riguardo, NOME COGNOME che il deposito telematico in un registro sbagliato non sia idoneo a integrare una corretta instaurazione del rapporto processuale nei termini di legge.
Va rilevato, in merito alle censure, come in sede di appello fosse stata denunziata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa relativa alla revocazione delle sentenze ex articolo 325 c.p.c.; il ricorso, infatti, secondo
la deduzione, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché tardivo, giacché l’appellato, dopo aver conosciuto il documento di cui aveva chiesto la revocazione in data 8 marzo 2017, aveva proceduto all’iscrizione del ricorso solo il 3 maggio 2017, oltre il termine previsto dalla legge.
Nel formulare i motivi di ricorso sostengono i ricorrenti come la circostanza che il ricorso sia stato iscritto telematicamente in un registro sbagliato (civile e non lavoro) dovesse essere reputata comportamento addebitabile alla parte che quindi non avrebbe potuto essere rimessa in termini.
5.Ha osservato, al riguardo, la Corte, come risultasse documentato in atti che il COGNOME aveva depositato innanzi al Tribunale di Roma, in data 5/4/2017, busta telematica regolarmente corredata di ricorso introduttivo, procura, documenti e nota di iscrizione a ruolo; che il sistema aveva generato regolarmente la PEC di accettazione, di deposito, consegna deposito ed esito controlli automatici positivo ma che in data 11/4/2017 la Cancelleria civile del Tribunale di Roma aveva comunicato il rigetto del deposito con la motivazione: ‘Deposito su Fascicolo appartenente ad altro registro. Atti rifiutati il 11/4/2017’ . Il COGNOME ha quindi depositato nuovamente lo stesso giorno 11/04/2017 la busta telematica indicando come registro quello del Lavoro. Il deposito è stato, conseguentemente, quindi accettato in data 15/04/2017 (RG NUMERO_DOCUMENTO/2017 LAV).
Ha rilevato, pertanto, il Giudice di secondo grado, che risultava documentato che il ricorrente aveva iscritto la causa il giorno 5 aprile 2017, sebbene in un registro errato, ossia quello civile e non quello RAGIONE_SOCIALE sezione lavoro.
Correttamente ha evidenziato la Corte d’appello la mancata previsione da parte RAGIONE_SOCIALE legge di una decadenza nel caso di
errore di iscrizione, ossia nell’avvenuta iscrizione di una causa presso la cancelleria di un giudice ‘incompetente’ (nella fattispecie, come noto, non si versa in tema di vera e propria incompetenza, bensì di ripartizione interna degli affari), ribadendo che la distinzione tra sezione civile e sezione lavoro di uno stesso Tribunale non esprime un concetto di competenza, ma semplicemente una diversa ripartizione del carico di lavoro interno.
Orbene, ha correttamente affermato, al riguardo, la Corte, come si versasse in tema di mera irregolarità che non ha in alcun modo pregiudicato il raggiungimento dello scopo, con riguardo alla quale, peraltro, la Cancelleria non avrebbe dovuto rifiutare la busta telematica non essendosi verificato alcun errore ‘fatale’ – che non renda lavorabile il file – il quale solo, alla luce RAGIONE_SOCIALE Circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia del 23/10/2015 avrebbe consentito il rigetto.
6.Ritiene il Collegio di dover dare continuità, al riguardo, al consolidato orientamento giurisprudenziale (fra le più recenti, Cass. n. 1369 del 2023; Cass. n.1992 del 2025), secondo cui il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine, decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia stato iscritto in un registro diverso da quello prescritto per la specifica controversia, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto (Cass. n. 1369/2023 cit.). A tale conclusione si perviene in quanto il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello prescritto non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l’atto sia stato
inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto alle altre parti (Cass. n. 15243 del 2022 richiamata anche dal AVV_NOTAIO Generale).
Tanto considerato, deve rilevarsi come alcuna rimessione in termini fosse necessaria per perfezionare la notifica essendo stata la stessa, come congruamente ritenuto dal giudice d’appello, correttamente effettuata, nonostante il ricorso fosse stato iscritto nel registro civile, anziché in quello lavoro, trattandosi, appunto, di mera irregolarità.
7.Il secondo ed il terzo motivo proposti da RAGIONE_SOCIALE ed il primo e terzo motivo proposti dal COGNOME, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possono essere accolti.
Ha denunziato la società la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. ed in particolare, si censura l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza del COGNOME. La società sostiene che il creditore fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE transazione intervenuta con il COGNOME già dal 2013, tramite i bilanci ed altri documenti RAGIONE_SOCIALE società e, quindi, ben prima dell’8.3.2017 secondo quanto dichiarato; contesta, altresì, l’ammissione di documenti tardivi prodotti dal COGNOME il 27.9.2017 senza autorizzazione e senza consentire alla società di produrre prova contraria, in lesione del diritto di difesa.
Deduce, al contempo, NOME COGNOME la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e art. 24 Cost.,
lamentando che il Giudice abbia ammesso i documenti del COGNOME richiamando i propri poteri istruttori officiosi, ma abbia, al contempo, rigettato le istanze istruttorie del COGNOME volte a provare la regolarità del rapporto di lavoro tramite documentazione nella disponibilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE società, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. , allegando che il COGNOME avesse piena consapevolezza dei verbali e dei bilanci già dal 2013-2014, ciò che avrebbe reso il ricorso in opposizione revocatoria tardivo.
8.Giova evidenziare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112, che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di
inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti RAGIONE_SOCIALE fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. Sez.Un. n. 8077/2012; Cass . n. 15367 del 2014; Cass. n. 28072 del 2021). Nel caso in esame, il motivo come prospettato, difetta di autosufficienza, non avendo parte ricorrente trascritto gli esatti termini in cui la questione è stata posta al giudice di primo grado, come da questi è stata decisa e, infine, quando, in quale atto e in che modo la questione ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello; un tale onere si rendeva ancor più necessario considerando che nella sentenza, nella parte in cui si riassumono, numerandoli, i motivi di appello, non vi è traccia di questa questione (v. pag. 3).
9.Al contrario, nello stesso storico di lite, in particolare a pagina 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza, la Corte dà come acquisita (dalla stessa appellante, odierna ricorrente) la conoscenza del documento da parte del COGNOME solo alla data 8 marzo 2017, concludendo pertant o per la tempestività dell’impugnazione proposta con ricorso depositato in data 5 aprile 2017. Ne consegue che non è neppure è ravvisabile una omessa pronuncia, essendo stata la questione RAGIONE_SOCIALE decadenza implicitamente risolta dai giudici di merito in se nso favorevole all’attore in opposizione.
1.Per completezza, deve aggiungersi che sulla decorrenza del termine per la revocazione ex art. 404 c.p.c. secondo il consolidato orientamento di legittimità (fra le altre, V. Cass. n. 4008 del 2004, Cass. n. 2989 del 2016), il termine di trenta giorni per l’opposizione di terzo revocatoria decorre dal momento RAGIONE_SOCIALE scoperta del dolo o RAGIONE_SOCIALE collusione, che deve
essere “effettiva e completa”. Non è sufficiente il mero sospetto, dovendo, invece, trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto (sul punto, Cass. n. 2989 del 2016 cit.).
Nella specie, la Corte d’Appello, come si è detto, con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che tale conoscenza compiuta sia maturata solo in data 8 marzo 2017, respingendo le tesi dei ricorrenti circa una conoscenza anteriore legata alla mera pubblicazione dei bilanci o di delibere assembleari generiche.
I ricorrenti lamentano, altresì, l’illegittima acquisizione di documenti tardivi e l’omessa ammissione di prova contraria.
La censura è infondata. Come noto, nel rito del lavoro, gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice un potere-dovere, non arbitrario né meramente discrezionale, di disporre d’ufficio ogni mezzo di prova che ritenga indispensabile per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE “verità materiale”, anche in presenza di decadenze o preclusioni già verificatesi. Tale potere è doverosamente funzionalizzato alla tutela di diritti di rilievo costituzionale e alla ricerca RAGIONE_SOCIALE verità effettiva, superando la meccanica applicazione RAGIONE_SOCIALE regola sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova quando i fatti di causa offrano significativi dati di indagine.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretto uso di tali poteri, ritenendo indispensabili i documenti volti a dimostrare la natura simulatoria del rapporto di lavoro, stante l’assenza di elementi costitutivi minimi quali il contratto di
assunzione e l’assoggettamento effettivo al vincolo di subordinazione.
In particolare, ha osservato la Corte come il giudice di primo grado avesse ammesso la produzione documentale richiesta dal ricorrente ai fini di accertare la verità fattuale delle vicende processuali.
Per quanto riguarda la documentazione che la società aveva chiesto di produrre, la stessa è stata allegata alla memoria di costituzione in appello. Essa, tuttavia, è stata reputata generica e non idonea a determinare l’accoglimento del motivo, atteso che non è stato indicato specificamente quale dei documenti prodotti avrebbe dovuto essere esaminato pur volendo ignorarne la tardività.
In ogni caso la Corte, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, ha ritenuto non contestate le seguenti circostanze: a) la mancanza di qualsivoglia rivendicazione formulata dal COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE società; b) lo svolgimento di tutta l’attività del COGNOME in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE società nella propria qualità di amministratore e non come direttore o dipendente; c) l’assenza di elementi probatori in alcun documento relativo alla regolazione del rapporto quanto al compenso d) il difetto del contratto di lavoro, di buste paga comprovanti la determinazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione dovuta, nonché di domande di apertura di una posizione previdenziale o assicurativa.
Solo nelle note conclusionali, ha osservato la Corte, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento alle buste paga ed al contratto di assunzione, ossia tardivamente anche nel procedimento di impugnazione.
Quanto alla natura del rapporto sussistente fra il COGNOME e la società, ha condiviso integralmente la Corte l’iter decisorio del
giudice di primo grado il quale, come osservato nella sentenza d’appello, aveva ha fondato la propria decisione su una serie di dimostrati indizi gravi, precisi e concordanti, quali: il fatto che la sentenza intervenuta tra la Are ed il COGNOME si fondasse essenzialmente sull’atto di transazione, peraltro intervenuto precedentemente all’instaurazione del giudizio, mentre la società era rimasta contumace; la comparsa di un contratto, datato 8.11.2013, di assunzione del COGNOME, a conferma delle stesse prest azioni dal COGNOME ‘già erogate in favore dell’azienda dal 2009’ quale dirigente, ai sensi del vigente c.c.n.l. per i dirigenti di azienda, con la qualifica di direttore generale a tempo indeterminato, con esonero dal periodo di prova. Come ritenuto dalla Corte di merito detto contratto non appariva necessario, in quanto si proseguiva il rapporto iniziato nel marzo 2009, come da transazione allegata, sempre per la medesima attività volta alla supervisione e tutela degli interessi RAGIONE_SOCIALE società e, in via esemplificativa, per svolgere le attività di reperimento di immobili da acquisire al patrimonio immobiliare, di gestione operativa degli stessi, delle ristrutturazioni, il reperimento di agenti/conduttori, la stipula dei relativi contratti/mandati, il reperimento ed assistenza RAGIONE_SOCIALE clientela. Peraltro, ha osservato il giudice d’appello che in tutti gli atti richiamati in sentenza risultava che il COGNOME non avesse mai speso la propria qualità di direttore generale o di collaboratore/dirigente, ma avesse sempre fatto riferimento alla propria carica di amministratore rivestita all’interno RAGIONE_SOCIALE compagine sociale.
La transazione, ha evidenziato la Corte, era stata stipulata senza che vi fosse alcuna rivendicazione economica del COGNOME, ed è intervenuta in una evidente situazione di conflittualità tra il COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE; infine, il rapporto di lavoro non
trovava riscontro documentale, non essendo stato prodotto come accertato dal giudice di primo grado- alcun contratto di assunzione, neppure una busta paga, né risultava dimostrata l’apertura di una posizione previdenziale con relativo pagamento dei contributi.
L’appellante aveva invocato a fondamento del proprio gravame la documentazione prodotta – di cui oggi in sede di legittimità, censura la pretermissione – che riporta il verbale di assemblea del 23 luglio 2011 e delle riunioni del Consiglio di amministrazione del 3, 4, e 5 agosto 2011, nei quali si dava atto dello svolgimento dell’attività di lavoro subordinato del COGNOME. Ha osservato al riguardo la Corte come, a prescindere dalla inammissibilità RAGIONE_SOCIALE produzione, perché manifestamente tardiva, l’appellante nulla aveva lamentato sulla statuizione che si legge nella sentenza impugnata di mancanza di prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione, ovvero su quella concernente la spendita RAGIONE_SOCIALE qualità di amministratore nel corso RAGIONE_SOCIALE conclusione dei tre contratti di compravendita immobiliare. Nulla poi l’appellante ha dedotto sulla mancanza di buste paga, di prova dell’apertura di una posizione previdenziale, limitandosi a lamentare il rigetto RAGIONE_SOCIALE propria istanza di produzione.
Avrebbe, secondo la Corte, formato oggetto di onere dell’appellante dedurre e provare nel giudizio di primo grado la sussistenza del suddetto vincolo e dei presupposti di fatto che ne costituiscono il fondamento; nulla risultava dedotto in tal senso e i documenti tardivamente prodotti non erano idonei a determinare l’accoglimento del motivo e la modifica RAGIONE_SOCIALE pronuncia gravata, alla luce del principio secondo cui ciò che determina l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non
è tanto la qualificazione che di esso hanno dato i soggetti stipulanti, quanto piuttosto il reale svolgimento dello stesso.
Quanto, poi, ai bilanci, la circostanza che la somma elargita al COGNOME fosse stata riportata, nulla toglieva al carattere fraudolento dell’accordo, volto a privare il COGNOME, secondo la Corte, delle proprie garanzie patrimoniali.
Lo stesso ragionamento deve essere seguito quanto alla ratifica delle delibere del CDA depositate in atti, trattandosi di atti volti a ratificare un accordo illecito e comunque alla qualificazione di un rapporto, priva di potere vincolante.
Infine, quanto alle note conclusionali depositate dalla ARE ed alla documentazione ivi richiamata, la Corte ha osservato che nell’atto di appello non era stata censurata la statuizione del Tribunale che aveva accertato l’assenza delle buste paga e RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale del COGNOME, cosicché quanto depositato in allegato alle note è stato reputato tardivo ed inammissibile.
Ha concluso la Corte, nella stessa ottica del giudice di primo grado, come l’appellante non avesse preso specifica posizione in relazione agli indizi gravi, precisi e concordanti, esaminati dal giudice per ritenere sussistente l’accordo tra il COGNOME e la società dolosamente volto a frustrare le rivendicazioni economiche del COGNOME.
Tale complessiva valutazione, non implausibile, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
Conseguentemente, la Corte, dopo aver correttamente affermato che in astratto sussiste la compatibilità tra lo svolgimento di attività di amministratore e di lavoratore subordinato, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le due posizioni sono cumulabili purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie RAGIONE_SOCIALE carica di amministratore e purché colui che rivendica l’esistenza del
rapporto di lavoro subordinato dia prova dell’esistenza del vincolo RAGIONE_SOCIALE subordinazione, ossia che rimanga assoggettato, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione RAGIONE_SOCIALE società (Cass. n. 19596 del 2016).
Nella sentenza impugnata e nella richiamata pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità si fa riferimento all’esistenza di uno specifico onere RAGIONE_SOCIALE prova che grava sull’amministratore che voglia vedere accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE stessa società. Detto onere concerne l’assoggettamento effettivo al vincolo RAGIONE_SOCIALE subordinazione degli organi sociali, assoggettamento che il giudice, sulla base di accertamenti in fatto, incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto insussistente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, i ricorsi devono essere respinti.
12.1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE L. 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
La Corte, respinge i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. Condanna ciascuno dei ricorrenti alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026.
La Consigliera est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME