Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10418 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1533-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
contro
ricorrenti –
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 1533/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
nonchè contro
MODONESI NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 250/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 563/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. con sentenza del 25 giugno 2018 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE altri litisconsorti – tutti professori a contratto che avevano stipulato, all’esito di procedura selettiva, ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato -, volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti per violazione del d.lgs. n. 368/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché la conversione del rapporto e il risarcimento del danno;
il primo giudice aveva ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE e, esclusa la conversione del rapporto, aveva condannato i resistenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive derivanti dall’applicazione del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti a tempo indeterminato; senonché, la Corte territoriale, andando in diverso avviso, riteneva erronea la qualificazione del rapporto dei docenti a contratto in termini di subordinazione, in quanto difettavano l’eterodirezione RAGIONE_SOCIALEa
prestazione, lo stabile inserimento nella struttura universitaria nonché tutti gli indici presuntivi RAGIONE_SOCIALEa subordinazione (il compenso forfettario essendo erogato in unica soluzione e non essendo previsto alcun vincolo d’orario); di conseguenza, riformava la sentenza impugnata respingendo le pretese azionate;
avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i docenti sulla base di quattro motivi assistiti da memoria, resistiti con controricorso dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME sono rimasti, invece, intimati.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 101, comma 2, 112 e 329, comma 2, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente riesaminato l’accertamento implicito sulla subordinazione senza che vi fosse un motivo di gravame sulla qualificazione del rapporto da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni appellanti che, sul punto specifico, avevano mostrato di fare acquiescenza;
1.1 il motivo è inammissibile;
esso denuncia l’ error in procedendo nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa ma è formulato senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta, neppure nei passaggi salienti, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello;
il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo , rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto RAGIONE_SOCIALE atti è subordinato al rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di
fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);
la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem , perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del ‘fatto processuale’, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura e deve procedere solo a una verifica RAGIONE_SOCIALE atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);
1.2 analogamente, la deduzione sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 comma 2 cod. proc. civ. non soddisfa gli oneri di specifica indicazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non essendo riportati i motivi d’appello in guisa da consentire al Collegio di determinare, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa lettura del ricorso per cassazione, quale fosse il perimetro del devolutum nel secondo grado di giudizio; è, infatti, fin troppo evidente che, se la doglianza sulla qualificazione del rapporto in termini di collaborazione autonoma – e non già di rapporto di lavoro subordinato – fosse effettivamente stata sollevata dagli appellanti, il contraddittorio sul punto doveva ritenersi, per così dire, realizzato in re ipsa ;
il secondo motivo, proposto ex art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., denuncia – seppure in subordine rispetto al primo mezzo – la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 101, comma 2, 329, comma 2, 342-434 e 436 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente statuito sulla qualificazione del rapporto di lavoro, senza che fosse stato proposto un motivo d’appello sufficientemente specifico a riguardo, perché la doglianza, ove mai
formulata, comunque non menzionava la statuizione (implicita) sulla subordinazione in concreto impugnata;
2.1 il motivo, che tiene (questa volta) a presupposto la formulazione di un motivo di appello sulla qualificazione del rapporto in termini di autonomia (e non di subordinazione), ancorché formulato (in tesi) senza adeguata specificità, è inammissibile;
lo è innanzitutto per carenza di specificità per le ragioni esposte al punto 1.1 che precede, perché i ricorrenti avrebbero dovuto riportare la sentenza di primo grado e debitamente trascrivere i motivi di appello, almeno nei passaggi più significativi, il che non hanno fatto.
Il motivo è anche infondato laddove prospetta l’esigenza di indicazione RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulla subordinazione, essendo la sentenza di primo grado, per come ricostruita anche nella sentenza d’appello, tutta incentrata sulla violazione dei principi di non discriminazione tra lavoro a termine e a tempo indeterminato, con implicita, eppure inequivoca, affermazione RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto.
Il terzo mezzo, proposto in ulteriore subordine, denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, 112, 115, 343, 416, 434 e 436 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato la memoria difensiva di primo grado, che non conteneva alcuna contestazione RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto di lavoro, come negazione di tale tipologia di rapporto.
3.1 Il motivo è infondato, poiché dagli stralci RAGIONE_SOCIALEa stessa memoria di primo grado come trascritti alle pagg. 12-13 del ricorso per cassazione emerge, al contrario di quanto opina la difesa dei ricorrenti, la puntuale contestazione RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto.
Con il quarto, ed ultimo, mezzo proposto in ulteriore subordine, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato la direttiva 1999/70/CE e la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro affermando che i diritti
in essa riconosciuti spetterebbero solo in presenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e non anche autonomo.
4.1 Il motivo è infondato perché prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea 1999/70/CE, che però riguarda, come più volte affermato da questa Corte, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e la tutela i lavoratori a termine contro l’abusiva reiterazione di tali contratti volta ad evitare un’assunzione a tempo indeterminato, nonché contro ogni discriminazione ingiustificata tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato.
4.2 Certo, la direttiva si applica anche ai rapporti di lavoro che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti però nelle forme tipiche del lavoro subordinato (Cass., Sez. L, n. 21364/2023; Cass., Sez. L, n. 10951/2018). Ma non, quindi, nel diverso caso, che è quello di specie, di mancato accertamento a monte RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto di lavoro.
Conclusivamente, per le considerazioni esposte, il ricorso dev’essere rigettato, con addebito RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità alla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro, in data 21 marzo 2024.
Il Presidente (NOME COGNOME)