Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32885 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5345/2018 R.G. proposto da
– ricorrente principale e controricorrente incidentale –
contro
NOME COGNOME,
NOME COGNOME, che la
rappresenta e difende
– controricorrente –
Civile Ord. Sez. L Num. 32885 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona
del legale rappresentante pro tempore , ed NOME COGNOME , domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono
– controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 329/2017, depositata il 2.1.2018 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘attuale controricorrente, infermiera professionale, si rivolse al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento della natura di rapporto di lavoro subordinato dell’attività da lei svolta , dal marzo 2007 a ll’ottobre 2013 , presso il Centro Trasfusionale dell’RAGIONE_SOCIALE , anche effettuando uscite con l’autoemoteca, formalmente quale volontaria dell’RAGIONE_SOCIALE (in breve, RAGIONE_SOCIALE), ma ricevendo una retribuzione mensile calcolata sul numero delle ore svolte. Alla domanda di accertamento la lavoratrice associò quella di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e del presidente di quest’ultima , tutti in solido, al risarcimento del danno, da quantificare ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, l’RAGIONE_SOCIALE , in subordine rispetto al rigetto delle domande svolte nei sui confronti, chiese di essere tenuta indenne da RAGIONE_SOCIALE e dal suo presidente per quanto eventualmente dovuto all’allora ricorrente.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse tutte le domande, sulla base del preliminare accertamento che l’attività prestata non
aveva avuto le caratteristiche che connotano il rapporto di lavoro subordinato.
La lavoratrice si rivolse quindi alla Corte di Appello della città giuliana, la quale, in parziale accoglimento della impugnazione, accertato il rapporto di lavoro subordinato da equiparare a una somministrazione irregolare di lavoro, condannò la sola RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione de ll’RAGIONE_SOCIALE, in breve RAGIONE_SOCIALE) al pagamento di un importo a titolo di trattamento di fine rapporto (€ 13.909,71, oltre accessori) e di una indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (€ 21.517,70 , oltre accessori). Quanto alle spese processuali, la Corte territoriale compensò per metà quelle tra la lavoratrice e l’RAGIONE_SOCIALE, condannata alla rifusione della restante metà, e le compensò integralmente tra l’appellante, l’RAGIONE_SOCIALE e il preside nte di quest’ultima.
Contro la sentenza della C orte d’ Appello , l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La lavoratrice si è difesa con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE e il suo presidente si sono a loro volta difesi con controricorso contenente ricorso incidentale, anch’esso articolato in due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso incidentale . Tutte le parti hanno infine prodotto memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , «violazione e falsa applicazione dell’ art. 2126 e dell’art. 1344 c.c. ».
La ricorrente principale sostiene che l ‘ accordo per una prestazione resa a titolo di volontariato, e tuttavia retribuita, sarebbe un contratto con causa illecita perché stipulato «in frode alla legge», individuando come leggi indirettamente violate dalle parti la legge n. 266 del 1991 («legge-quadro sul volontariato» all’epoca vigente), l’art. 97 della Costituzione e le norme primarie che prevedono l’obbligo del lavoratore di pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche .
1.1. Il motivo è infondato, perché la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, una volta accertate le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato nelle prestazioni rese dalla controricorrente presso la struttura ospedaliera gestita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha giustamente applicato l’art. 2126 c.c. , il quale prevede che «La nullità … del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa» .
Corretto è il rilievo della Corte territoriale secondo cui l’art. 21 26 c.c. si applica anche alle pubbliche amministrazioni (v. Cass. n. 23645/2016: « un rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell ‘ art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione »; conf., da ultimo, Cass. n. 15364/2023). Il che implica, di per sé, che la violazione dell’art. 97 Cost. non de termina quella «illiceità … della causa» (l’illiceità dell’oggetto è espressamente esclusa nello stesso ricorso per cassazione, a pag. 16) che, secondo l’ultimo inciso dell’art. 2126 , comma 1, c.c., costituisce
eccezione alla regola dell’inefficacia retroattiva della nullità del contratto di lavoro.
Discorso analogo vale per le disposizioni di legge sulla necessaria gratuità del volontariato, perché, una volta appurato che quelle svolte non erano attività di volontariato, ma erano prestazioni di lavoro subordinato, non sono certo le norme sul volontariato che devono trovare applicazione imperativa, bensì le norme sulla tutela del lavoratore, la cui violazione non può mai pregiudicare il suo «diritto alla retribuzione» (art. 2126, comma 2, c.c.). E ciò a prescindere dal fatto che il lavoratore sia consapevole e parte attiva della violazione delle norme poste a sua tutela.
Infine, senza alcuna contraddizione la Corte d’Appello ha respinto, altrettanto giustamente, la domanda della lavoratrice di essere tenuta indenne dal pagamento delle imposte sui redditi, mai pagate, perché gli importi le venivano erogati al (dichiarato) titolo di rimborso spese. Infatti, l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato comporta l’accertamento della natura di reddito imponibile degli importi ricevuti dalla lavoratrice, la quale deve pagare le imposte sui redditi non versate (e anche le relative sanzioni); ma la frode al creditore fiscale non è «frode alla legge» ai sensi dell’art. 1344 c.c. e non determina la nullità del contratto (v. Cass. nn. 7282/2008; 9447/2007; 4785/2007). Anche se va precisato che l’obbligo del sostituito di pagare le imposte non versate dal sostituto di imposta (RAGIONE_SOCIALE) non fa, tuttavia, venir meno il distinto precedente obbligo del sostituto di provvedere al versamento della ritenuta di acconto (vedi, per tutte: Cass. n. 16686/ 2013).
Il secondo motivo di ricorso principale, sempre presentato ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , è rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE».
La ricorrente principale sostiene che la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla sua domanda subordinata di essere tenuta indenne dall’ADS per quanto dovuto alla lavoratrice. Il motivo non è quindi diretto contro quest’ultima, ma soltanto contro l’associazione di cui ella risultava formalmente una volontaria.
2.1. Anche questo motivo è infondato, perché il giudice del merito, affermando la responsabilità esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della lavoratrice, ha implicitamente rigettato anche la domanda subordinata dell’RAGIONE_SOCIALE. Infatti, la domanda di manleva ( rectius : azione di regresso) presupporrebbe l’affermazione di una solidarietà passiva, nell’ambito della quale regolare i «rapporti interni» tra condebitori solidali (artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.).
La domanda di manleva deve intendersi pertanto implicitamente assorbita (assorbimento improprio) dal rigetto della domanda della lavoratrice di pronunciare condanna in solido anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (v. Cass. nn. 2334/2020; 18832/2021). Rigetto motivato con la constatazione che l’art. 2126 c.c. e l ‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 «pongono … a carico del solo utilizzatore … l’obbligo di pagare (rispettivamente) la retribuzione dovuta e il risarcimento del danno» e con la nega zione dell’applicabilità , nel caso di specie, dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003, che
«presuppone un valido rapporto di somministrazione …, mentre l’art. 27 non prevede alcuna solidarietà nel caso di somministrazione irregolare» (così a pag. 20 della sentenza impugnata).
Il primo motivo di ricorso incidentale censura «violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) nonché, limitatamente ad NOME COGNOME, dell’art. 1 11, comma 6, Costituzione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ) per aver compensato le spese di lite tra l’appellante COGNOME e gli appellati NOME ed NOME COGNOME».
I ricorrenti incidentali contestano l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui «l’RAGIONE_SOCIALE è risultata soccombente quanto alla ricostruzione giuridica della fattispecie (da essa erroneamente qualificata come volontariato)». Rilevano, da un lato, che il dispositivo è risultato di totale rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti; dall’altro lato, che manca completamente la motivazione della compensazione delle spese nei confronti del presidente dell’RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Il motivo è infondato, nei termini di seguito precisati.
Si può convenire che il riferimento, nella sentenza impugnata, alla soccombenza di NOME è atecnico, perché di soccombenza in senso proprio si può parlare solo in caso di accoglimento, almeno parziale, delle domande rivolte contro la parte qualificata soccombente o di rigetto, almeno parziale, delle domande da lei proposte. Tuttavia, la Corte territoriale ha evidentemente valorizzato, con il termine improprio di soccombenza, quella che ha discrezionalmente ritenuto una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese (art. 92, comma 2, c.p.c., nel suo legittimo contenuto, ora ripristinato
dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale), ovverosia l ‘ attiva e censurabile partecipazione nella vicenda di RAGIONE_SOCIALE, che ha somministrato irregolarmente una lavoratrice subordinata.
Analoga considerazione vale per il presidente dell’RAGIONE_SOCIALE, pur non espressamente menzionato nella motivazione sulla compensazione delle spese, data la comunanza di difesa tra l’ente e il suo rappresentante legale, né risultando in alcun modo che altre persone avessero «agito in nome e per conto dell’associazione» (art. 38 c.c.).
Il secondo motivo di ricorso incidentale si concentra sulla «violazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 91, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del rigetto della domanda riconvenzionale di manleva azionata dall’RAGIONE_SOCIALE medesima nei loro confronti ».
4.1. Anche questo motivo è infondato, perché dalla lettura della motivazione della sentenza, che integra la lacuna del dispositivo, risulta che, a parte la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla rifusione di metà delle spese in favore della lavoratrice, le spese sono state interamente compensate «Nei confronti degli altri appellati». Non sussiste, pertanto, un’omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE Do NOME COGNOME e di NOME COGNOME, perché la Corte territoriale si è chiaramente pronunciata su quella domanda, compensando le spese.
Rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, le spese del giudizio di legittimità vengono regolate nei termini seguenti: la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE viene
condannata alla rifusione in favore della lavoratrice controricorrente, in applicazione del principio della soccombenza; per il resto, le spese vengono interamente compensate, in considerazione della reciproca soccombenza tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali e del marginale coinvolgimento della lavoratrice nel ricorso incidentale.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, a carico della ricorrente principale che, in solido tra di loro, dei ricorrenti incidentali.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
condanna l’ RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente NOME COGNOME, delle spese legali per il presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% dei compensi e accessori di legge;
compensa le spese del presente giudizio tra le altre parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023.