Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18102 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16806-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4325/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 3748/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME
NOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
R.G.N. 16806/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da NOME avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diretta al riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE.
La corte di merito aveva escluso la sussistenza di elementi comprovanti la esistenza del rapporto lavorativo in questione, condividendo la valutazione del tribunale che, anche sulla base delle circostanze accertate, quale l’esito della visita ispettiva RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto non attendibili le testimonianze rese e non sufficienti le altre prove addotte.
Avverso detta decisione la ricorrente ha proposto ricorso affidato a 4 motivi cui aveva resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 112,115,416 c.p.c. artt. 2733,2697,2728,2729, e 2094 c.c., art. 1 d.lgs. n. 81/2015; L.n. 92/2012; art. 61 d.lgs. n. 276/2003. Omessa statuizione su un punto decisivo.
La ricorrente si duole della mancata considerazione di quanto affermato, con valore confessorio, dalla resistente nella memoria difensiva nella quale aveva dato atto della prestazione saltuaria fornita dalla lavoratrice che, in assenza di prova certa circa diverse modalità contrattuali ( lavoro autonomo, lavoro a progetto, lavoro occasionale…) doveva essere ricondotto al lavoro subordinato come chiesto dalla ricorrente.
Deve osservarsi che la corte ha escluso sussistere elementi di prova della subordinazione. Quanto ritenuto omesso dalla ricorrente (ovvero le affermazioni della controricorrente), intanto costituiscono stralci di una articolata difesa e comunque non possono avere valore confessorio rispetto ad una deduzione ( subordinazione) negata in radice. Peraltro la richiesta di dar prova di differenti rapporti da parte del datore di lavoro costituisce una inversione degli oneri probatori incombenti su colui che chiede accertarsi la subordinazione. E’ su quest’ultimo, infatti che grava l’onere di dimostrare i fatti che avvalorino la propria pretesa. Il motivo è pertanto destituito di fondamento.
2)Con secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2094,2697,2728,2729 c.c.; artt. 112 115, 116, e 244 c.p.c.; d.lgs. n. 81/2015; L.n. 92/2012.
La censura è sostanzialmente diretta a contestare l’apprezzamento e la valutazione delle prove testimoniali raccolte. Il motivo si appalesa inammissibile.
Come già in molte occasioni affermato da questa Corte ‘l”esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016).
La valutazione richiesta non puo’ neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’. L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura.
3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 414,420, 421,210 c.p.c. in relazione alla decisione di ritenere esaurita la assunzione delle prove testimoniali pur in presenza di testimonianze discordanti.
Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile poiché l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito ( Cass.n. 27415/2018; Cass.n. 5654/2017). Nel caso di specie la ritenuta ‘discordanza’ tra le prove assunte non trova fondamento nella decisione della corte di merito che ha chiaramente valutato le singole testimonianze rese attribuendo diversa credibilità alle stesse e comunque concludendo per l’accertamento del carattere saltuario della prestazione alla luce di tutti gli elementi probatori in atti. Si tratta di una valutazione di merito, ragionevolmente espressa sulla base delle risultanze in atti emerse, e, dunque, non ri-valutabile in questa sede di legittimità.
4)L’ultima censura riguarda la decorrenza del rapporto in discussione e il quantum debeatur in relazione alla prestazione effettuata. Il motivo deve ritenersi assorbito da quanto sopra valutato in merito alla esclusione circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto detto, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 9 aprile 2024
La Presidente NOME COGNOME