Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21114 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21114 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3936-2020 proposto da:
NOME in proprio e quale legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE DI ASTIALESSANDRIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 664/2018;
Oggetto
R.G.N. 3936/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Torino, pronunciando sui ricorsi in riassunzione, a seguito della ordinanza n. 16493/18 di questa Corte di cassazione (che aveva cassato la sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello), giudicando nel merito, in accoglimento dell’appello avverso la sentenza del tribunale di Alessandria n. 43/2014, ha respinto le domande proposte col ricorso introduttivo da NOME COGNOME in opposizione alle ordinanze ingiunzioni n.208/2008 e n. 208/2008bis contenenti l’ingiunzione sia alla parte personalmente sia al RAGIONE_SOCIALE a pagare € 287.550,00 a titolo di sanzioni conseguenti alla violazione di numerose norme in tema di utilizzazione di lavoratori non regolarizzati.
La Corte d’appello ha ritenuto che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice gli esiti istruttori dimostrassero in modo pieno ed appagante la natura subordinata di tutti i rapporti di RAGIONE_SOCIALE intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE ed i lavoratori indicati nelle tabelle A e B, allegate al verbale di accertamento. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
NOME COGNOME con un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato la delega ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di impugnazione si deduce la violazione dell’articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. posto che la Corte d’appello non aveva motivato in ordine all’esistenza del requisito della subordinazione in capo a ciascuno dei 42 soggetti ritenuti lavoratori subordinati; tanto più che nel primo grado la pretesa
sanzionatoria era stata annullata dal tribunale di Vercelli che aveva ritenuto non provata dall’amministrazione convenuta la qualità di lavoratori subordinati in capo ai 42 soggetti sopra menzionati.
La motivazione riferita solo ad alcuni dei lavoratori sarebbe meramente apparente con riferimento alla totalità dei 42 soggetti in relazione alle distinte diverse posizioni di ciascuno. La Corte avrebbe dovuto motivare con riferimento specifico a ciascuna RAGIONE_SOCIALE 42 posizioni oggetto di accertamento e individuare il concreto atteggiarsi del potere direttivo. La Corte non avrebbe minimamente enunciato alcun elemento specifico da cui potesse essere desunto in generale, tantomeno per ciascun asserito RAGIONE_SOCIALE subordinato, quel concreto atteggiarsi del potere direttivo compatibile esclusivamente con un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato.
Gli esiti istruttori non supportavano una conclusione di natura generale. Soprattutto perché vi erano 27 soggetti di cui la motivazione non faceva minimamente conto e cioè non era in concreto motivato alcunché; il che era tutt’altro che indifferente dal momento che le sanzioni determinate con le ordinanze ingiunzioni impugnate erano state calcolate per ciascun soggetto dei 42 individuati dagli accertatori e non una tantum. 2.Il motivo di ricorso, tutto incentrato sul difetto di motivazione della sentenza impugnata, è infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, gli esiti istruttori dimostrassero in modo pieno ed appagante la natura subordinata dei rapporti di RAGIONE_SOCIALE intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE ed i lavoratori indicati nelle tabelle A e B allegate al verbale di accertamento.
Gli ispettori avevano personalmente rinvenuto al RAGIONE_SOCIALE i 42 soggetti indicati nelle tabelle allegate al verbale, i quali dovevano essere considerati lavoratori subordinati.
I fatti attestati dagli ispettori, e segnatamente l’essere i lavoratori indicati nel verbale adibiti alle varie mansioni descritte, erano assistiti da fede privilegiata ed erano quindi incontestabilmente provati.
La Corte ha anche richiamato alcune dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sintomatiche RAGIONE_SOCIALE modalità concrete con cui la prestazione lavorativa veniva resa.
La Corte ha in particolare affermato che ‘le dichiarazioni predette, oltre a quelle sostanzialmente conformi acquisite dagli ispettori e prodotte in atti da intendersi qui integralmente trascritte, danno conto di un quadro fattuale che certamente dimostra la natura subordinata RAGIONE_SOCIALE prestazioni lavorative rese; posto che i lavoratori indicati a verbale erano inseriti nell’organizzazione imprenditoriale essendo preposti a mansioni indispensabili al funzionamento del locale quali la mescita RAGIONE_SOCIALE bevande, la rimozione dei bicchieri dal tavolo, il tesseramento, le luci e percepivano un compenso fisso di 40 € a serata uguali per tutti conseguiti non rapportato ai risultati conseguiti ; circostanza che escludeva in radice che il compenso potesse essere effettivamente finalizzato a rimborsare le spese; essi non utilizzavano strumenti di RAGIONE_SOCIALE, non assumevano rischi di impresa; erano obbligati ad osservare le direttive impartite dal COGNOME il quale definiva gli orari di RAGIONE_SOCIALE ed assegnava ad ogni lavoratore il RAGIONE_SOCIALE da svolgere; ulteriori argomenti erano desumibili dall’accertata non genuinità del rapporto associativo che secondo il COGNOME sarebbe stato invece la ragione fondante dell’attività prestata’.
In sostanza, alla stregua di tali chiare affermazioni, non c’è alcun difetto di motivazione nella sentenza gravata, la quale motiva in relazione a ciascuno ed a tutti i lavoratori indicati a
verbale, richiamando anche le dichiarazioni rese da ciascuno di essi in sede ispettiva.
4. Va pure ricordato in proposito che il vizio di motivazione può essere censurato in C assazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese non avendo il RAGIONE_SOCIALE compiuto attività difensiva. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio 28.5.2024