Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31754 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2768/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2018 R.G.N.
846/2015;
Oggetto
R.G.N. 11231/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 11231-2019 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, ha dichiarato che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dall’8/11/2010 al 31/3/2011 ed ha condannato la datrice di lavoro a pagare alla lavoratrice l’importo complessivo di 5111,28 € a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, indennità sostitutiva di ferie, permessi non goduti, 13′ mensilità e tfr, oltre interessi legali e rivalutazione; ha rigettato tutte le ulteriori domande della lavoratrice appellata ed in particolare quella relativa alla richiesta di compenso per lavoro straordinario sostenendo che non sussistesse la prova rigorosa della prestazione oltre l’orario ordinario di lavoro. Contro la sentenza ha proposto ricorso in cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con cinque motivi .
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 26 della legge n. 92/2012, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente di applicare la presunzione di subordinazione nella fattispecie del presente giudizio difettando i presupposti dell’art. 1, comma 26 della legge n. 92/2012 e non operando quindi un’inversione dell’onere della prova.
2.- Col secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio dell’onere della prova per avere la Corte di appello affermato la sussistenza della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, da una parte, attribuendo importanza decisiva ad elementi considerati invece secondari e non decisivi dalla costante giurisprudenza, in quanto comuni anche al lavoro autonomo parasubordinato; e dall’altra prescindendo invece dall’accertamento della subordinazione ossia della soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare.
3.- Il terzo motivo di ricorso prospetta la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione sulle
ragioni giuridiche e di fatto in virtø delle quali era stata decisa la natura subordinata del rapporto.
4.- Con il quarto motivo di ricorso si rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. (motivazione apparente) in quanto la sentenza impugnata conteneva un contrasto irriducibile fra affermazioni contrastanti ovvero tra sostenere che le deposizioni dei testi confermano di fatto un orario di lavoro dalle 8 alle 18:30 e oltre l’orario di lavoro ordinario ed il ritenere che quelle stesse deposizioni non provano il diritto al compenso per il lavoro straordinario.
5.- Con il quinto motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che Ł stato oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte territoriale ha considerato solo l’importo complessivo della retribuzione asseritamente percepita dalla resistente, senza tener conto dei singoli diversi importi mensili percepiti di volta in volta, la suddetta variabilità essendo elemento caratterizzante del lavoro autonomo nell’ambito del quale il compenso Ł proporzionato all’opera e al servizio reso; mentre nel rapporto subordinato invece la retribuzione deve essere necessariamente
fissa in quanto calcolata in relazione alle ore di lavoro prestato.
6.- I cinque motivi di ricorso possono essere decisi unitariamente per la connessione delle censure da cui muovono, essendo tutte dirette a contestare, sia pure sotto diversi aspetti, la correttezza della tesi circa la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice COGNOME NOME e la società ricorrente assunta dalla Corte di appello nella sentenza impugnata; in essa la Corte di appello ha anzitutto accertato in fatto che l’attività posta alla base della domanda era quella di segretaria, svolta con esclusività all’interno dell’ufficio della società ricorrente sito in Viterbo, quindi all’interno dei locali aziendali, utilizzando le attrezzature ed il materiale messo a disposizione di quest’ultima; la lavoratrice aveva in uso un indirizzo di posta elettronica da cui comunicava con i tecnici ed osservava un orario di lavoro prestabilito e sistematico.
7.- Inoltre con motivazione congrua e scevra da qualsivoglia vizio, logico e giuridico, processuale e sostanziale, la Corte di appello ha del tutto escluso il carattere occasionale ed autonomo del rapporto ed ha accertato la ricorrenza della subordinazione, secondo il
consueto schema utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed alla qualificazione della fattispecie concreta anche attraverso il ricorso ad indici sussidiari.
8.- Sotto il profilo giuridico Ł stata pure richiamata dalla Corte di appello la consolidata giurisprudenza in materia (Cass. n. 4036/2000 e n. 3674/2000) la quale, dopo aver messo in rilievo che l’elemento tipico che contraddistingue il suddetto tipo di rapporto Ł costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa; ed aver altresì evidenziato che la stessa qualificazione potrebbe essere desunta anche da altri elementi (come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione) che seppure non determinanti possono avere però valore indicativo della qualificazione in oggetto, ha pure messo in rilievo come ‘l’esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede
di legittimità, Ł censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici- la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale’.
Ora proprio in quest’ultima ipotesi rientra il ricorso in oggetto, nel quale la parte ricorrente si Ł limitata in realtà a censurare la generica e complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione della valutazione degli accertamenti di fatto compiuti – attraverso cui la Corte ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con una decisione che appare congrua, che rientra nei poteri del giudice di merito effettuare e che non viola alcuna norma di legge in ordine alla qualificazione ed alla sussunzione del fatto accertato, atteso che gli elementi sopra evidenziati configurano indici sintomatici della subordinazione e confermano la presenza della
doppia alienità (di organizzazione e di risultato) tipica del lavoro dipendente attraverso cui la persona si mette a disposizione del datore per essere assoggettato al suo potere direttivo, di controllo e disciplinare.
10.- Deve ritenersi perciò che la decisione cui Ł prevenuta la Corte territoriale rappresenti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, e si sottragga quindi alle censure articolate nel ricorso con le quali sotto l’apparente deduz ione di pretesi ed inesistenti vizi di legge si richiede in realtà a questa Corte di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. (Cass. 8758/2017).
11.Non sussiste la denunciata carenza di motivazione, perchØ l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motive idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).
12. Per contro Ł pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una
corretta decisione, il giudice non Ł tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
13.- E tale parametro valutativo si applica anche in relazione agli indici sintomatici della subordinazione talchŁ non appare rilevante la censura secondo cui la Corte avrebbe privilegiato alcuni indici a scapito di altri di opposto tenore, tutto ciò rappresentando null’altro che l’esercizio di un tipico potere di valutazione della prova e di ricostruzione della fattispecie che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito effettuare tanto in ordine agli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, tanto in relazione ai requisiti sintomatici del medesimo rapporto.
14.- In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese non essendosi l’intimata costituita in giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del