Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1261 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1261 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
Oggetto
QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 9078-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIOCOGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 422/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha rigettato la
domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’AVV_NOTAIO, rilevando che il quadro probatorio acquisito non aveva consentito di accertare l’esercizio di alcun potere direttivo, disciplinare, di controllo né di verificare la sussistenza di qualche indice sintomatico della subordinazione, considerato che il COGNOME svolgeva attività esterna di adempimento di alcuni compiti per conto dell’AVV_NOTAIO ma non si recava al suo studio legale (se non per poche volte e trattenendosi lo stretto necessario), non aveva una sua postazione, non aveva un orario da rispettare, non riceveva alcuna direttiva, non subiva alcun controllo sui tempi della prestazione e riceveva un compenso fisso che non era legato ad una particolare attività lavorativa bensì liberamente pattuito tra le parti. La Corte territoriale ha compensato le spese di lite in considerazione del contrasto giurisprudenziale fra i due gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; l’AVV_NOTAIO resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 e dell’art. 2222 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,: il ricorrente contesta che la Corte di appello abbia qualificato il rapporto come autonomo, pur riconoscendo che COGNOME svolgeva attività per conto dell’AVV_NOTAIO, ricevendo un compenso fisso e svolgendo adempimenti in Tribunale per il AVV_NOTAIO, con ciò facendo emergere una contraddizione nell’affermare che l’assenza di direttive e la prestazione fuori dallo studio del AVV_NOTAIO escludano la
subordinazione, mentre la giurisprudenza riconosce che la subordinazione può sussistere anche fuori dalla sede aziendale, purché vi sia potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Il ricorrente sottolinea che la presenza di un orario, la continu ità della prestazione, la retribuzione fissa e l’assenza di rischio d’impresa sono tutti indici di subordinazione ignorati dalla Corte.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2733 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c.: il ricorrente denuncia che la Corte abbia fondato la decisione su fatti non provati né deAVV_NOTAIOi dalle parti (es. la retribuzione ‘liberamente pattuita’ e l’obbligo di risultato), senza indicare da dove abbia tratto tali dati, mentre avrebbe ignorato fatti ammessi in sede di interrogatorio forma le dall’AVV_NOTAIO (es. custodia dei fascicoli nello studio COGNOME, uso dei rapportini giornalieri per determinare i compiti di COGNOME); né sono stati considerati come acquisiti i fatti non contestati dalla controparte, tra cui le mansioni, le modalità organizzative e la durata del rapporto.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce motivazione apparente ed error in procedendo per violazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riguardo alla dichiarata inattendibilità del teste COGNOME (inattendibilità non motivata logicamente) e alla deposizione del teste AVV_NOTAIO (che ha confermato le circostanze riferite dall’AVV_NOTAIO); la Corte territoriale ha, invece, irragionevolmente ed incomprensibilmente privilegiato testimonianze di soggetti molto più ‘compromessi’ con le parti e smentiti dalla documentazione proAVV_NOTAIOa.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce omesso esame circa fatti decisivi risultanti dagli atti e dai verbali processuali ( ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), avendo, la Corte territoriale, trascurato fatti decisivi, tra cui: la custodia dei fascicoli presso lo studio COGNOME, che costituiva una succursale operativa dello studio RAGIONE_SOCIALE; la prestazione di COGNOME svolta sol o a supporto delle pratiche intestate all’AVV_NOTAIO; l’esercizio di un potere direttivo e di controllo tramite rapportini giornalieri; il pagamento della retribuzione e dei rimborsi spese da parte del solo AVV_NOTAIO; l’esercizio del potere disciplinare e la decisione del licenziamento da parte del COGNOME; il pagamento di una somma a titolo di TFR secondo i criteri dell’art. 2120 c.c. Tali fatti, se considerati, avrebbero portato a riconoscere la natura subordinata del rapporto.
Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: il ricorrente contesta la compensazione delle spese di lite effettuata dalla Corte territoriale, sostenendo che, nella sua prospettazione di accoglimento del ricorso, le spese dovrebbero essere regolate a suo favore.
I primi quattro motivi del ricorso sono inammissibili.
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).
Invero spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., da ultimo, Cass., n. 11718/2024; nello stesso senso, Cass. n. 2356/2022; Cass. n. 331/2020; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 17774/2015; Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 2357/2004).
9. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non deAVV_NOTAIOe dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360, primo comma, c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).
La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, fattispecie che non ricorre con riguardo alla sentenza impugnata.
Infine, con riguardo alla valutazione di inattendibilità del teste AVV_NOTAIO, la Corte territoriale si è conformata ai principi statuiti da questa Corte secondo cui, in caso di contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe (da ultimo, Cass. n. 15270/2024). Ebbene, la Corte territoriale ha valutato le diverse testimonianze rese in giudizio ed ha, inoltre, esposto le ragioni in base alle quali il teste COGNOME risultava inattendibile.
Il quinto motivo di ricorso non è fondato, posto che la Corte territoriale ha statuito sulle spese di lite in base all’esito del giudizio, in ossequio al criterio dettato dall’art. 91 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 2 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME