Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2998 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 2998 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7709-2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; da : pro COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
2022 4334 I.N.P.G.I. – RAGIONE_SOCIALENOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che lo DEI persona presso che
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2782/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2016 R.G.N. 5402/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio COGNOME del COGNOME 21/12/2022 COGNOME dal COGNOME Consigliere COGNOME AVV_NOTAIO. APPELLO di
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza n.2782/16, la Corte d’appello di Roma riformava la pronuncia di grado e confermava il decreto ingiuntivo ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confron Provincia di Viterbo ed avente ad oggetto il pagamento di contributi rela prestazione lavorativa di COGNOME NOMENOME assunto con contratto di collabo coordinata e continuativa e responsabile dell’Ufficio Stampa della Provincia dal 2005 al luglio 2009.
In base alle deposizioni testimoniali assunte, riteneva la Corte che la pre COGNOME dovesse essere qualificata come di lavoro subordinato giorna COGNOME aveva messo a disposizione della Provincia la propria opera i costante e non occasionale; egli, inoltre, stabilmente inserito nell organizzazione della Provincia, svolgeva la propria attività sotto la dir controllo del Presidente della Giunta e dei componenti di questa.
Avverso la sentenza, la Provincia di Viterbo ricorre per quattro motivi, il memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, la Provincia di Viterbo deduce violazione applicazione degli artt.9, co.2 I. n.150/00 e 7, co.6 d. Igs. n.165/01, Corte ritenuto la natura giornalistica dell’attività di COGNOME, respons dell’Ufficio Stampa, e assunto con contratto di collaborazione coord continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione.
Con il secondo motivo di ricorso, la Provincia deduce violazione e falsa appl dell’art.7 d. Igs. n.165/01, degli artt.107, 48 e 50 d. Igs. n.267/00, nonch conseguente degli artt.112 e 116 c.p.c. La Corte avrebbe basato il convincimento di una prestazione di lavoro subordinato sull’erronea interpre delle deposizioni testimoniali rese dai vertici amministrativi e politici della P
Con il terzo motivo di ricorso, la Provincia deduce violazione e falsa applicaz norme di legge che regolano la contribuzione previdenziale dei giornalisti, Corte aveva ritenuto di natura giornalistica l’attività di COGNOMECOGNOME ch portavoce e addetto stampa.
Con il quarto motivo di ricorso, la Provincia deduce violazione e falsa appl degli artt.2697 c.c., 112, 115 e 132, n.4 c.p.c., poiché RAGIONE_SOCIALE non aveva di l’esistenza dei caratteri della subordinazione.
I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono per u manifestamente infondati e, per altro verso, inammissibili.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, come affermato da qu Corte, sez. un., n.21764/21, l’addetto all’ufficio stampa di cui alla I. n.1 attività di natura giornalistica, con conseguente iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE.
I restanti motivi, sebbene rubricati col richiamo all’art.360, co.1, n.3 c.p tutti a censurare il modo in cui la Corte ha ricostruito la fattispecie c valutato, secondo il proprio prudente apprezzamento, le prove acquisite, concl per una prestazione di lavoro subordinato. Ora, l’errata ricognizione della concreta non rientra nell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. (Cass.640/19), esse denunciabile nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Allo stesso modo, si l’art.360, co.1, n.5 c.p.c. ove si deduca che il giudice ha male esercitat prudente apprezzamento della prova (Cass., sez. un., n.20867/20).
La Corte, sulla base di quattro deposizioni testimoniali e del testo de stipulato tra le parti, ha ritenuto che: COGNOME svolgesse attività d predisponendo comunicati stampa da pubblicare nelle testate giornalistiche, e attività presentasse carattere di lavoro subordinato, essendo COGNOME sot potere di direzione e controllo del Presidente e dei membri della Giunta: stabilivano quali comunicati stampa predisporre, quali articoli di giornale me una risposta, nonché davano il benestare a tutti i comunicati che l’Uffici sottoponeva loro. Inoltre, COGNOME aveva uno stipendio fisso mensile, limitazioni contrattuali quanto alle assenze per malattia, infortunio e familiari. A dispetto del nomen iuris (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il rapporto di fatto si era svolto in chiave di subordinazione.
La ricostruzione operata dalla Corte non è stata censurata nei limiti dell’ar 5. c.p.c., poiché i motivi non deducono alcun fatto storico che sia stato om sentenza e che al contempo risulti decisivo al fine di affermare la na subordinata della prestazione lavorativa. I motivi si limitano a enfatizza risultanze testimoniali su altre, nonché il titolo formale di contratto di co coordinata e continuativa, proponendo una ricostruzione alternativa che
inammissibile, proprio perché non veicolata nel rispetto dei limiti posti da co.1, n.5 c.p.c.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, per il presente grado, in €8000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese
iva e cpa;
dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto pr applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente
versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 21.12.22