SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 50 2026 – N. R.G. 00000294 2025 DEPOSITO MINUTA 22 03 2026 PUBBLICAZIONE 23 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente rel.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Consigliera
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 294/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f.
, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura generale alle liti allegata al ricorso in appello P.
Appellante
CONTRO
c.f. , in persona , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per P.
del legale rappresentante sig. procura allegata alla memoria di costituzione in appello
Appellata
E CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura allegata alla C.F.
memoria di costituzione in appello
Oggetto: Altre controversie in materia di obbligatoria
Appellata previdenza
CONCLUSIONI
Per l’appellante
: come da ricorso depositato il 27.10.2025
Per l’appellata come da memoria depositata il 18.2.2026
Per l’appellata : come memoria depositata il 19.2.2026
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi al Tribunale di Genova, successivamente riuniti, la e la sig.ra hanno convenuto in giudizio l’ chiedendo l’annullamento del verbale di accertamento del 12.01.2023 che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la società e la lavoratrice instaurato l’11.5.2021 , annullato i flussi UniEMens da maggio 2021 a settembre 2022 e disposto il recupero delle prestazioni economiche erogate (maternità, congedo parentale e NASpI) per un ammontare totale di 24.155,05 euro.
Costituendosi in giudizio, l’ ha contestato il fondamento dei due ricorsi, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 910/2025, pubblicata il 17.10.2025, il Tribunale ha accolto i ricorsi, dichiarando che nulla era dovuto dalle ricorrenti all’ .
Propone appello l’ ; le appellate resistono.
All’udienza del 5.3.2026 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto i ricorsi sulla base delle seguenti considerazioni:
-la lavoratrice, gravata ex art. 2697 c.c. dell’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro, ha dimostrato l’effettiva esistenza della subordinazione, risultante dal complessivo quadro probatorio emerso dall’istruttoria testimoniale e documentale, che ha confermato la sussistenza degli elementi necessari ad integrare tale qualificazione -continuità delle prestazioni, assegnazione di mansioni ben definite (redazione preventivi), orario di lavoro a tempo pieno, effettiva necessità dell’azienda di assumere un dipendente, retribuzione prestabilita, assenza in capo alla lavoratrice di una struttura imprenditoriale -pertanto, è accertata la genuinità del rapporto di lavoro tra
e la
-dal riconoscimento dell’effettività del rapporto discende l’inesistenza dell’obbligo contributivo richiesto alla società dall con il verbale ispettivo.
Con l’unico motivo di appello l’ censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto assolto, da parte della lavoratrice , l ‘onere di provare gli elementi tipici integranti la subordinazione; a parere dell’ , la lavoratrice non ha
fornito la prova certa della subordinazione ed il giudice ha erroneamente fondato le sue convinzioni basandosi su un quadro istruttorio non univoco, caratterizzato da testimonianze non attendibili o comunque non rilevanti, dal quale non è possibile ricavare la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di causa.
L’appello è infondato.
In diritto, è indiscutibile che l’onere di provare la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato è a carico delle due appellate, ossia a carico della asserita lavoratrice nel rapporto processuale tra la sig.ra e l’ e a carico dell’asserito datore di lavoro nel rapporto processuale tra la e l’ (v. Cass. 809/2021: ‘ in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l ‘ è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d ‘ ufficio, con effetto ex tunc , qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l ‘ esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l ‘ esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l ‘ effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve
provare in modo certo l ‘ elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione ‘ ).
In fatto, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia correttamente riconosciuto l ‘ esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la sulla base di una valutazione corretta delle risultanze istruttorie.
Prescindendo dalle dichiarazioni rese agli Ispettori dell’ dalla sig.ra e dal sig. , avendo gli stessi assunto la qualità di parti, va rilevato che le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado confermano l ‘ effettivo svolgimento dell ‘ attività lavorativa da parte della sig.ra , sia pure per il breve periodo dall’assunzione in data 11.5.2021 al la sua forzata astensione dal lavoro per gravidanza a rischio nel mese di giugno 2021.
La sig.ra -convivente del sig. , socio unico della informata sui fatti di causa perché a sua volta impiegata amministrativa in un’altra società operante nell’edilizia, con rapporto di lavoro part -time (solo al mattino), che al pomeriggio andava ad aiutare gratuitamente il sig. , occupandosi della redazione di preventivi e fatture attive -ha dichiarato: ‘ in quel periodo caratterizzato da numerose commesse collegate al super bonus 110% la società ha avuto un discreto incremento di lavori soprattutto a livello di preventivi -dichiarazione che trova riscontro documentale nei bilanci della (doc. 2 ), che mostrano un aumento del fatturato dal 2020 (410.292 euro) al 2021 (705.239 euro) del 70% circa -‘ ho
proposto quindi a la possibilità di assumere una persona che si occupasse della concreta redazione dei preventivi per le lavorazioni edili che la società avrebbe potuto acquisire; mediamente in quel periodo del 2021 la società doveva preparare circa tre preventivi al mese … in questo contesto il ha trovato la moglie di un dipendente (la sig.ra ) che era alla ricerca di un lavoro ‘ ; la teste ha aggiunto che ‘ la signora aveva un orario di lavoro a tempo pieno; costei sapeva già utilizzare il computer ma aveva bisogno di una formazione amministrativa. In sostanza il lavoro della signora consisteva nel trascrivere a computer in formato word le diverse voci di computo metrico contenute nei preventivi dei lavori edili richiesti dai potenziali clienti … quasi da subito, una volta assunta, ho cominciato ad insegnarle le modalità di emissione della fattura elettronica sul portale Aruba … nella stanza di cui sopra la aveva la disponibilità di un pc e della relativa stampante ed altresì di una scrivania … la signora aveva un orario a tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 ‘ .
Il teste dipendente della ha confermato di avere conosciuto la sig.ra , che lavorava nella stanza adibita ad ufficio al piano terreno dell ‘ abitazione del sig. in INDIRIZZO; il teste , geometra incaricato di redigere la certificazione energetica dell’immobile sito in INDIRIZZO, ha riferito di avere effettuato due sopralluoghi nell ‘ immobile nell’anno 2021 e
di avervi incontrato, nel secondo sopralluogo, la sig.ra che gli aveva aperto la porta dell ‘ abitazione nell ‘ assenza del sig. , il quale gli aveva appunto detto ‘ vai in casa che trovi la mia impiegata ‘ .
Vi sono, pertanto, tre deposizioni testimoniali coerenti e univoche, della cui attendibilità non v ‘è ragione di dubitare, che riconoscono la sig.ra come impiegata della che prestava l’attività lavorativa presso l’abitazione del titolare sita in Cogorno, INDIRIZZO, dove aveva in uso una stanza adibita ad ufficio, dotata di computer e stampante.
Non è rilevante, in contrario, la deposizione del teste altro dipendente della con mansioni di geometra addetto alla gestione dei cantieri, che ha riferito che si recava periodicamente nell ‘abitazione del sig. ‘ a fine giornata lavorativa … per relazionarlo sull’andamento dei lavori edili ‘ e di non avervi mai visto la sig.ra al lavoro: la circostanza è ben comprensibile, perché la sig.ra smetteva di lavorare alle 16.00 (v. teste e il teste andava a casa del sig. ‘ a fine giornata lavorativa ‘ , dunque certamente dopo le 16.00.
Non risulta in alcun modo che il sig. fosse stato informato dello stato di gravidanza della sig.ra prima della sua assunzione, e la sua astensione anticipata dal lavoro disposta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE nel mese di giugno 2021 per gravidanza a rischio è stata un evento del tutto imprevedibile, sicché non ci sono elementi sufficienti per presumere che l ‘ assunzione fosse stata
finalizzata all ‘ ottenimento di prestazioni previdenziali, essendo invece provato che essa rispondeva ad una reale esigenza aziendale e che la sig.ra ha effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa prima di essere costretta all ‘ astensione per motivi di salute.
L’appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell’appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
P. Q. M.
Visto l’art. 437 c.p.c., respinge l’appello;
condanna l’appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente grado, liquidate per ciascuna in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso all’udienza del 05/03/2026
IL PRESIDENTE est.
NOME COGNOME