Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2276 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2276 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18934/2022 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 69/2022 pubblicata in data 17/01/2022, n.r.g. 2506/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva insegnato presso il RAGIONE_SOCIALE dal 2008 al 2015, inizialmente come ‘docente invitato’ per l’insegnamento di diritto islamico, poi, dal 16/06/2011, come ‘docente associato’ per l’insegnamento di lingua araba e st oria dei popoli arabi.
OGGETTO:
docente
presso
istituto
universitario
accertamento
della
subordinazione – criteri
Deduceva che era stata quotidianamente presente nella struttura dell’istituto e che, con circolare del 27/02/2012, l’istituto aveva imposto ai docenti di compilare il c.d. libretto delle lezioni, sul quale era necessario annotare dati essenziali come numero delle lezioni, data e orario delle lezioni svolte, programma svolto. Assumeva che, quindi, il rapporto di RAGIONE_SOCIALE -mai formalizzato -era stato di natura subordinata.
Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di RAGIONE_SOCIALE intercorso con il RAGIONE_SOCIALE dal 2008 al 2015 e la condanna di questo al pagamento della complessiva somma di euro 162.211,42 a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute e t.f.r., nonché al risarcimento del danno per mancato guadagno relativamente all’anno accademico 2005-2016, da liquidare nella misura di euro 23.009,04.
2.Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettava le domande, ritenendo che l’attività svolta fosse stata connotata da variabilità di orario di anno in anno e che non vi fosse stata alcuna predisposizione di orari fissi e predeterminati, né con riguardo ai giorni e alle ore nelle quali la ricorrente dovesse tenersi a disposizione, non essendo risultato neppure che el la restasse a disposizione dell’istituto negli intervalli tra la fine di un corso e l’inizio di quello succe ssivo.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
nel caso di prestazioni di natura intellettuale, che per loro natura mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di RAGIONE_SOCIALE, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo è necessario utilizzare i cc.dd. elementi sussidiari, da individuare in concreto (Cass. n. 5886/2012);
nel caso di specie è risultato inesistente qualunque potere conformativo della prestazione da parte dell’istituto;
la stessa ricorrente ha ammesso che insegnava per 2-6 ore alla settimana ma pure nello stesso periodo presso altri istituti, come ad esempio il RAGIONE_SOCIALE, sicché non vi era un rapporto
esclusivo con il datore di RAGIONE_SOCIALE, la cui proposta di prosecuzione dell’attività di insegnamento, mediante un contratto a progetto, fu infine da lei stessa rifiutata;
i testimoni escussi hanno negato qualunque tipo di controllo dell’istituto sull’attività della COGNOME;
la presenza più o meno assidua della ricorrente nell’RAGIONE_SOCIALE peraltro non adeguatamente dimostrata -ben poteva dirsi correlata alla sua personale attività di approfondimento e di ricerca, come suggerito dalla teste COGNOME, bibliotecaria dell’istituto;
dall’istruttoria non emergono indici univoci nel senso dell’esistenza di poteri di eterodirezione da parte dell’istituto, che aveva solo un ruolo di coordinamento organico dell’intero programma dei corsi di insegnamento in una logica didattica unitaria, per assicurarsi, mediante il ‘libretto delle lezioni’, l’effettivo svolgimento delle ore di insegnamento e delle programmate sostituzioni dei docenti impediti;
g)
neppure sussistono indici sussidiari come l’obbligo di presenza, l’esistenza di una postazione fissa, la percezione di compensi a cadenza mensile (per i quali la COGNOME ha solo dimostrato di aver percepito generici ‘rimborsi spese’ e con carattere di disc ontinuità nel corso dell’anno), l’obbligo di giustificare le assenze o di chiedere ferie e permessi, l’esistenza di un vincolo di esclusività della prestazione;
quanto all’asserito differente regime giuridico del ‘docente invitato’ rispetto a quello del ‘docente associato’, la stessa appellante non ha dedotto né dimostrato le differenti modalità di concreto espletamento della prestazione lavorativa nelle due ipotesi; anzi ella stessa afferma che non vi è stato alcun mutamento, tanto da richiedere le differenze retributive per l’intero periodo, pure per quello iniziale di ‘docente invitato’, per il quale pure ha ammesso che si trattava di una collaborazione autonoma;
in ogni caso, dalla ‘ Ordo anni accademici’ prodott a dalla stessa appellante si evince che i docenti sono formalmente distinti in ‘professori stabili’ e ‘professori aggiunti, associati, invitati’, sicché anche da tale classificazione si evince che solo la prima categoria di
docenti comprende dipendenti dell’istituto, mentre la seconda si riferisce a docenti incaricati con rapporti di RAGIONE_SOCIALE autonomo.
4.- Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 2094 e 2697 c.c., 115, 116, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare gli accertati indici sussidiari della subordinazione e per avere motivato in modo solo apparente il suo convincimento, incorrendo in un equivoco circa la mancanza di esclusività del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, posto che la dichiarazione da lei resa in sede di libero interrogatorio non era affatto nel senso di un’ulteriore docenza presso il RAGIONE_SOCIALE, ma solo nel senso della necessità di spostare il corso dal giovedì pomeriggio al giovedì mattina per accorparlo a quello degli alunni del predetto istituto, consociato del RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito, attenendo esclusivamente al fatto per come accertato a seguito dell’istruttoria compiuta in primo grado.
Con particolare riguardo all’esclusività dell’impegno lavorativo, a prescindere dall’esatto tenore della dichiarazione resa dalla COGNOME in sede di libero interrogatorio, il convincimento della Corte territoriale si è formato sulla base di un’ulteriore circostanza, ossia dell’impegno settimanale non superiore alle sei ore, ritenuto quindi del tutto compatibile, sul piano quantitativo, con eventuali altri incarichi presso terzi.
Per il resto, le valutazioni compiute dai Giudici d’appello sulle risultanze istruttorie (fra cui il c.d. libretto delle lezioni) sono ampiamente motivate e, quindi, si sottraggono al sindacato di legittimità, sicché perde rilievo l’eventuale omessa considerazione del fatto che, in caso di assenza, l’ora di lezione dovesse essere recuperata in un altro giorno (v. ricorso per
cassazione , p. 11). Peraltro, tale circostanza è ‘neutra’, perché il suo significato è soltanto quello della necessità di un completamento dell’incarico, tenuto conto dell’offerta formativa dell’RAGIONE_SOCIALE agli studenti, e non quello di un controllo datoriale tipico della subordinazione, non desumibile neppure sul piano logico. Dunque difetta il requisito della ‘decisività’, qualora il vizio denunziato fosse da intendere come quello previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Infine inammissibile è la censura relativa all’omesso esame della diffida accertativa dell’RAGIONE_SOCIALE (v. ricorso per cassazione, p. 17), non avendo la ricorrente adempiuto l’onere di specificare nel silenzio sul punto della Corte territoriale -in quale grado e in quale atto processuale quel documento sarebbe stato prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché di riportarne il contenuto almeno nei suoi tratti salienti e significativi, per consentire a questa Corte di apprezzarne la eventuale decisività. Va infatti ribadito che ai fini della censura di omesso esame di un documento il motivo è inammissibile, qualora il ricorrente ometta di trascriverne il contenuto e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 1, lett. h), L. n. 62/2000, 2077 c.c., 19, punti 6 e 7, 23 del CCNL Agidae scuole cattoliche 2006-2009, 2099 c.c. e 36 Cost., 1 d.lgs. n. 368/2001, 4 della direttiva 1999/70/CE, 2733 c.c., nonché 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 111 Cost. per omessa motivazione, per avere la Corte territoriale messo in dubbio la stessa qualificazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE come collaborazione coordinata e continuativa e per aver trascurato la dimostrata continuità.
Il motivo è inammissibile.
L’art. 1, co. 4, lett. h), L. n. 62/2000 (intitolata ‘ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione ‘) dispone:
‘ La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
…
contratti individuali di RAGIONE_SOCIALE per personale dirigente e insegnante che
rispettino i contratti collettivi nazionali di settore ‘.
Dunque tale norma non richiede affatto che il rapporto di RAGIONE_SOCIALE con il docente sia necessariamente instaurato in termini di subordinazione, ma si limita a pretendere il rispetto del CCNL di settore.
Il CCNL invocato dalla ricorrente, all’art. 19, punto 6, rinvia al ‘regolamento interno dell’istituto’ ove esistente. Al riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vi è la distinzione fra ‘professori stabili’ e ‘professori aggiunti, associati, invitati’ e da tale classificazione ha logicamente desunto che solo la prima categoria di docenti comprende dipendenti dell’istituto, mentre la seconda si riferisce a docenti incaricati con rapporti di RAGIONE_SOCIALE autonomo. Nessun vizio di interpretazione di tale regolamento interno è stato prospettato dalla ricorrente, sicché questo significato deve ritenersi pacificamente acquisito.
In ogni caso va precisato che l’eventuale violazione del CCNL e/o del regolamento interno non dà luogo ipso iure alla natura subordinata del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, per la quale occorre pur sempre il rigoroso accertamento in concreto delle modalità di svolgimento, accertamento che la Corte territoriale ha compiuto , escludendo all’esito la subordinazione .
Infine, quanto alla comparazione prospettata dalla ricorrente con la collega prof.ssa COGNOME, asseritamente docente dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (v. ricorso per cassazione, pp. 26 e 29), si tratta di una questione nuova. La Corte territoriale sul punto tace, sicché sarebbe stato onere della ricorrente allegare e specificare se, dove, come e quando avesse prospettato quella circostanza a sostegno della sua domanda.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 61, 62, 63, 69 d.lgs. n. 276/2003, 1418 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la mancanza di un contratto a progetto e di esaminare il contenuto del ricorso introduttivo e di quello di appello.
Il motivo è inammissibile per novità della questione relativa al contratto a progetto, senza che la ricorrente abbia specificato se, dove, come e quando avesse prospettato anche quella causa petendi a sostegno della sua domanda, posto che nella sentenza impugnata la domanda è identificata come quella di
accertamento di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato in assenza di alcuna formalizzazione ( ex plurimis , Cass. 20694/2018, Cass. 23675/2013) .
Il motivo è altresì inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, sia perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen.co., c.p.c.) , sia perché il ‘fatto omesso’ deve essere un ‘fatto storico’ e non il contenuto degli atti introduttivi dei giudizi di merito.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 2, 3 e 5 L. n. 604/1966, 1345, 1375 e 2119 c.c., nonché 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale addebitato alla lavoratrice la cessazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE mediante un rifiuto di prosecuzione dell’attività di insegnamento.
Il motivo è inammissibile, sia perché attraverso la formale deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto risulta inteso a sollecitare una revisione dell’accertamento di fatto, non consentito se non nei limiti delineati dall’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., sia in quanto le norme invocate presuppongono un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato, che, alla luce dei precedenti motivi, deve ritenersi definitivamente escluso.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione RAGIONE_SOCIALE, in data 10/12/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME