Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4569 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4569 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 23631-2021 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso la sede centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/11/2025
giurisdizione Accertamento della subordinazione e pagamento dei premi assicurativi.
.
per la cassazione della sentenza n. 122 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata l’8 marzo 2021 (R.G.N. 276/2019).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del l’ 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’IN AIL e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Piacenza, ha respinto il ricorso proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la cartella di pagamento n. 068 2015 0080251169, emessa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE su incarico dell’RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 8.323,49 e fondata sul verbale unico di accertamento e notificazione INPS-RAGIONE_SOCIALE del 30 luglio 2014, che aveva riqualificato come subordinati i rapporti di lavoro intercorsi fra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e diciassette lavoratrici.
La Corte di merito, disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, evidenzia che il rapporto di lavoro si instaurava con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e presentava i tratti della subordinazione: le lavoratrici erano chiamate a svolgere prestazioni, manuali ed elementari, di assistenza e di cura alla persona e non fruivano di alcun margine di autonomia.
-La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e lamenta che i giudici d’appello abbiano affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, in difetto del requisito imprescindibile della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della RAGIONE_SOCIALE.
2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 339, e dell’art. 20, comma 3, lettera i -bis ), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e addebita alla Corte territoriale di aver configurato un rapporto di lavoro tra la RAGIONE_SOCIALE e le lavoratrici, pur discorrendo di un rapporto di lavoro domestico, finalizzato al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di un bisogno personale del datore di lavoro che ospitava di volta in volta le lavoratrici.
3. -I motivi investono la qualificazione dei rapporti di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE, sotto profili tra loro connessi, e possono essere, pertanto, scrutinati congiuntamente.
Essi si rivelano inammissibili, per le ragioni enunciate dall’Istituto nel controricorso (pagine 2 e 3) e non efficacemente confutate dalla ricorrente nella memoria illustrativa.
3.1. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846), la valutazione degli elementi, dai quali è possibile inferire la sussistenza del vincolo di subordinazione, costituisce un accertamento di fatto.
Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda
l ‘ individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, tipizzati dall ‘ art. 2094 cod. civ.
Il giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi tracciati dall ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento, necessariamente presuntivo, che investe la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso all ‘ uno o all ‘ altro schema contrattuale (di recente, Cass., sez. lav., 10 gennaio 2026, n. 572).
Quanto alla censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non abilita questa Corte a una revisione del giudizio di fatto e a una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove acquisite, revisione e rivalutazione che esorbitano dai limiti posti dal codice di rito al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).
3.2. -La ratio decidendi della pronuncia impugnata, nel ripercorrere i principali snodi argomentativi di una sentenza della Corte d’appello di Milano chiamata a dirimere analoga vicenda, s’incentra sulla puntuale ricostruzione dell’atteggiarsi dei rapporti tra le diciassette lavoratrici e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e sul riscontro in concreto dei tratti distintivi della subordinazione.
Il richiamo al lavoro domestico, enfatizzato nell’esposizione della seconda censura, esula, dunque, dal nucleo essenziale della decisione d’appello e presenta una portata meramente descrittiva di un quadro che inequivocabilmente la Corte di merito riconduce, in relazione alla RAGIONE_SOCIALE, allo schema della subordinazione.
I n coerenza con il paradigma definito dall’art. 2094 cod. civ. e senza invertire l’onere della prova, i giudici d’appello vagliano il compendio documentale e le prove orali esperite, la tipologia di contratti sottoscritti dalle lavoratrici, le peculiarità RAGIONE_SOCIALE prestazioni svolte , riconducibili alla cura e all’assistenza.
La Corte di merito non si limita a ponderare il dato del versamento della retribuzione da parte della RAGIONE_SOCIALE, ma passa in rassegna tutti gli elementi probatori e, in una complessiva e approfondita disamina, tiene conto, in primo luogo, della natura elementare RAGIONE_SOCIALE mansioni svolte, tali da non presupporre quegli ordini reiterati e penetranti che il ricorso considera, per contro, indefettibili.
I giudici del gravame, inoltre, rilevano che in fatto il ruolo della RAGIONE_SOCIALE ha travalicato quello di mera mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro , per estrinsecarsi nella predeterminazione minuziosa e vincolante degli obblighi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni per le eventuali inosservanze (pagina 7 della sentenza d’appello) e per assurgere, dunque, a rilevanza cruciale nella conformazione della prestazione dovuta.
Senza trascurare il vaglio critico del percorso argomentativo della pronuncia del Tribunale e degli elementi addotti dall’odierna ricorrente, la Corte territoriale giunge a imputare il rapporto di lavoro subordinato alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di una pluralità di indici, univoci e convergenti, che ne avvalorano il ruolo primario, invano sminuito nel ricorso e nella memoria illustrativa.
A questa lettura, plausibile e coerente, del materiale istruttorio il ricorso contrappone un diverso, più appagante, inquadramento dei dati di fatto accertati e della loro pregnanza significativa.
Dietro la parvenza della violazione di legge e degli errores in procedendo , le doglianze, ribadite e sviluppate nella memoria illustrativa con il richiamo ad altri precedenti di merito, si sostanziano, in definitiva, in un’istanza di riesame del fatto e RAGIONE_SOCIALE prove e non superano, pertanto, lo scrutinio di ammissibilità.
-Il ricorso dev’essere dunque dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.
-La parte ricorrente dev’essere condannat a alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ha resistito con controricorso , nella
misura liquidata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
Nessuna statuizione sulle spese si deve adottare nel rapporto processuale con il concessionario, che non ha esplicato alcuna attività difensiva.
6. -In conseguenza dell a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del l’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME