Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32513 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32513 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33432-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N. 33432/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 531/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2019 R.G.N. 790/2013; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 33432/19 Considerato che:
Con sentenza del giorno 2.5.2019 n. 531, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato i ricorsi riuniti di quest’ultima socie tà diretti ad opporsi a due verbali ispettivi, in ragione dei quali, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva accertato che, nonostante la natura autonoma dei rapporti dei soci, l’obbligo contributivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei confronti di quest’ultimi, doveva uniformarsi al regime RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Il tribunale ha ritenuto che il contratto di RAGIONE_SOCIALE sociale, per come documentato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, richiamasse istituti tipicamente riconducibili alla subordinazione (tra cui la distinzione tra RAGIONE_SOCIALE ordinario, straordinario e supplementare, nonc hé l’istituto RAGIONE_SOCIALEe assenze e dei permessi a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esame del libro unico del RAGIONE_SOCIALE – la disciplina RAGIONE_SOCIALEa malattia e RAGIONE_SOCIALEa maternità e il fatto che la RAGIONE_SOCIALE avesse iscritto tutti i propri soci presso la gestione RAGIONE_SOCIALE lavoratori dipendenti).
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ravvisando nei concreti rapporti lavorativi gli elementi tipici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione e, pertanto, l’obbligo contributivo non poteva
essere discrezionalmente determinato dall’obbligato, ma doveva essere coerente rispetto alla specifica ed effettiva natura del rapporto, a cui le parti avevano dato vita e per come era stato accertato sia dagli ispettori che per come emergeva dall’istrutto ria.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di quattordici motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Rilevato che:
Con il primo gruppo di motivi di ricorso e precisamente, i primi tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.; infatti, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenz a RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano n. 1870/17 (non ulteriormente impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE in Cassazione, a dire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, cfr. p. 15 del ricorso), sarebbero state risolte diverse questioni di fatto rilevanti nella presente causa (primo motivo, rubricato con la lettera A, cfr. p. 11 del ricorso), in particolare, sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEa subordinazione dei soci lavoratori (secondo motivo, rubricato con la lettera B), e sull’esistenza di un giudicato riflesso, in relazione alla sentenza del tribunale di Alessandria n.
262/14 (non ulteriormente impugnata, a dire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente), che avrebbe annullato la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE oggetto anche del presente giudizio (terzo motivo, rubricato con la lettera C, cfr. pp. 16 e ss. del ricorso), anche se emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Alessandria.
Con il secondo gruppo di motivi, e precisamente il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso (rubricati con le lettere da D a G),il decimo motivo di ricorso (rubricato con la lettera L) e i motivi da dodici a quattordici (rubricati con le lettere da N a P) la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza laddove accerta e statuisce l’esistenza di una serie di rapporti di RAGIONE_SOCIALE subordinato fra la RAGIONE_SOCIALE e i propri soci lavoratori, nel periodo di causa, in ragione del riscontro RAGIONE_SOCIALE‘esist enza degli elementi distintivi RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Con l’ottavo motivo di ricorso (rubricato con la lettera H), la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in punto di omessa allegazione dei due diversi CCNL di r iferimento per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva, utilizzati da una parte dagli ispettori RAGIONE_SOCIALEa sede di Padova (il cui verbale è oggetto del presente giudizio), rispetto a quello utilizzato dagli ispettori RAGIONE_SOCIALEa sede di Alessandria, per gli omologhi fini accertativi.
Con il nono motivo di ricorso (rubricato con la lettera I), la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto oggetto di discussione
tra le parti, in punto di accertamento ispettivo dei presupposti di fatto per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa somministrazione irregolare, ex art. 29 comma 3 e 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché il tribunale pri ma e la Corte d’appello poi, non si erano pronunciati sull’eccezione sollevata dalla ricorrente che se -come risultava dai verbali ispettivi – i soci ricevevano le direttive non dal responsabile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ma direttamente dai committenti, con confi gurazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, allora i soci lavoratori in verifica dovevano essere inquadrati come lavoratori subordinati RAGIONE_SOCIALEe ditte committenti e non RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con l’undicesimo motivo di ricorso (rubricato con la lettera M), la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 2 lett. d), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 3 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 142/01, in punto di cd. RAGIONE_SOCIALE disponibile ed effetti previdenziali, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erano state erroneamente addebitate alla RAGIONE_SOCIALE intere annualità contributive, mai interamente lavorate dai soci, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE discontinuo, per il quale in assenza di occasioni di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a corrispondere alcuna retribuzione e quindi alcuna contribuzione: la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE insiste, pertanto, sull’inesistenza di
alcun obbligo contributivo, con riferimento ai soci lavoratori cd. a ‘zero ore’.
I motivi del primo gruppo sono inammissibili. Infatti, il ricorrente non riporta dove e quando siano state proposte analoghe censure nel grado di appello (né è desumibile nulla in proposito dalla sentenza impugnata); ma neppure risultano documentati i predetti giudicati, con l’allegazione del testo com pleto RAGIONE_SOCIALEa sentenza e l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa cancelleria (Cass. n. 28515/17); vi è, infine, un difetto di specificità, perché non è dato verificare se le pronunce asseritamente passate in giudicato, attengano effettivamente agli stessi anni e riguardino effettivamente gli stessi fatti.
I motivi del secondo gruppo sono inammissibili. I nfatti, l’individuazione degli indici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione è una questione di fatto di competenza esclusiva del giudice del merito (Cass. n. 1238/11, cfr. Cass. n. 5886/12) ed è incensurabile in cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p..c, nella specie non deducibile, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’ del giudice di primo e secondo grado. Nel merito, i motivi si sostanziano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, che è preclusa nel giudizio di legittimità (in buona sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto la presenza del vincolo RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, alla luce RAGIONE_SOCIALEa gestione in concreto del rapporto di RAGIONE_SOCIALE da
parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per quanto emerso dagli atti di causa).
L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile; in disparte il fatto che non risulta dove e quando la RAGIONE_SOCIALE ricorrente abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, va precisato che una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali (cfr. Cass. n. 27000/16, 5640/21). Nel merito, il motivo è, comunque, non decisivo, in quanto il ricorrente non spiega quali diverse conseguenze avrebbe avuto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, l’utilizzo di un CCNL diverso, rispetto a quello effettivamente utilizzato nel presente giudizio, né la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto l’utilizzo di un CCNL alternativo.
Il nono motivo di ricorso è inammissibile.
Premesso che la deduzione del vizio motivazionale è preclusa dall’esistenza di una doppia decisione ‘conforme’ sugli stessi fatti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter c.p.c., da parte del giudice di primo e secondo grado, il motivo è, comunque, inammissibile perché inconferente rispetto ai fatti di causa; infatti, l’ente previdenziale ha contestato, sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, l’esistenza di rapporti di RAGIONE_SOCIALE subordinato fra la RAGIONE_SOCIALE e i soci lavoratori chiedendo al datore di RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta in favore di costoro: in questa
prospettiva, alcun rilievo giuridico assume la circostanza che i predetti soci lavoratori avevano prestato la loro opera in favore di terzi, in forza di contratti di appalto stipulati dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
L’undicesimo motivo di ricorso è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui la RAGIONE_SOCIALE appellante non aveva proposto specifiche allegazioni in ordine alle cause di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa disciplinate dal regolamento interno o a specifiche pattuizioni idonee a giustificare la sospensione consensuale del rapporto, mentre erano generici i rilievi sulla base imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi, con riferimento al 2° livello del CCNL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. p. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). La RAGIONE_SOCIALE ricorrente mira, inoltre, a una nuova valutazione del materiale probatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 25.000,00,
oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del