Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22599/2019 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1580/2019 pubblicata in data 08/05/2019, n.r.g. 3297/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME, medico specialista in psichiatria, deduceva di aver lavorato presso l’RAGIONE_SOCIALE dall’01/01/2005 all’01/03/2009 senza soluzione di continuità in virtù di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Assumeva che il rapporto era cessato in virtù di
OGGETTO:
lavoro
subordinato
–
accertamento in concreto –
licenziamento
–
configurabilità
–
aliunde
perceptum – rilevanza
licenziamento del 13/02/2009, nullo e illegittimo sia in quanto comminato entro l’anno dalla celebrazione del matrimonio, sia in quanto ingiustificato.
Adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con la società convenuta, la condanna di quest’ultima al pagamento di differenze retributive parametrate all’inquadramento come ‘assistente di fascia A’ prevista dal ccnl per il personale medico dipendente da RAGIONE_SOCIALE cura RAGIONE_SOCIALE, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e le ulteriori conseguenze previste dall’art. 18 L. n. 300/1970.
Radicatosi il contraddittorio, istruita la causa, il Tribunale rigettava le domande, ritenendo non raggiunta la prova della subordinazione.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dalla COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
se è vero che l’elemento distintivo della subordinazione è l’assoggettamento dl lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, è comunque configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla loro natura;
del resto la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’assoggettamento alle direttive altrui si presenza in forma attenuata, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari o sussidiari (Cass. ord. n. 5436/2019);
alla luce di tali principi, una rilettura delle deposizioni testimoniali consente di ritenere raggiunta la prova della subordinazione e della sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
infatti dalle testimonianze è emerso che la COGNOME rispettava i turni, stabiliti da una responsabile della clinica, e le fasce orarie predisposte dalla clinica, doveva rispettare le direttive terapeutiche per ogni paziente impartite dal responsabile clinico, svolgeva le medesime mansioni e con le medesime modalità operative dei colleghi stabilmente inseriti nell’organico della società, come la COGNOME;
i testimoni della società sono stati invece assolutamente generici e lacunosi;
infine la COGNOME non incorreva in alcun rischio economico, svolgeva la propria attività presso i locali della società, utilizzava gli strumenti di proprietà della medesima e percepiva un compenso fisso;
considerate le mansioni svolte va riconosciuto il diritto all’inquadramento come ‘assistente di fascia ‘ del CCNL applicabile;
la società va altresì condannata al pagamento delle differenze retributive, che vanno liquidate nella complessiva somma di euro 12.487,73, utilizzando i conteggi allegati dalla lavoratrice al ricorso introduttivo e detraendo le voci lavoro straordinario, indennità di lavoro notturno, festività soppresse, ferie non retribuite, congedo matrimoniale, in quanto genericamente allegate e non dimostrate;
quanto al licenziamento, la lavoratrice non ha mai prodotto alcuna documentazione comprovante le asserite nozze, per cui non è possibile dichiararne la nullità;
quanto alla sua giustificazione, dalla lettera di recesso non si evince alcun motivo, perché la società si è limitata a richiamare l’art. 6 del contratto libero professionale, che prevedeva la facoltà della committente di risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro;
dunque il licenziamento è illegittimo e ne seguono le conseguenze di cui all’art. 18 L. n. 300/1970.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2094, 2222 e 2237 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, in contrasto con i parametri normativi evincibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è inammissibile.
La stessa ricorrente riconosce che la Corte territoriale ha richiamato in astratto gli indici sussidiari ai fini della qualificazione del rapporto, ritenuti necessari in considerazione della natura intellettuale della prestazione. Dunque l’interpretazione delle norme denunziate dalla ricorrente come violate è in realtà esatta. La doglianza, quindi, si sposta sul piano della falsa od erronea applicazione di quelle norme.
E tuttavia la censura non segue questo percorso, perché si limita a contrapporre a quella della Corte territoriale una propria lettura delle risultanze istruttorie, che la ricorrente rivista nell’ottica del necessario inserimento della prestazione del medico psichiatra in una complessa organizzazione e al necessario rispetto di determinate prassi e protocolli applicativi di settore e/o di normative specifiche. Trattasi di apprezzamenti di fatto come tali riservati al giudice di merito e interdetti in sede di legittimità.
Infine, la Corte territoriale ha messo in evidenza anche un ulteriore dato, ritenuto provato dalle molteplici deposizioni testimoniali e ritenuto molto rilevante, ossia il fatto che la lavoratrice svolgesse mansioni identiche a quello svolte dai medici dipendenti della clinica e con le medesime modalità (v. sentenza impugnata, p. 4). Trattasi di un passaggio motivazionale ulteriormente idoneo a sorreggere e giustificare l’esatta applicazione dell’art. 2094 c.c. al caso concreto e nient’affatto neutra, come pretenderebbe invece la ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 22).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2094, 2222 e 2237 c.c. per avere la Corte territoriale falsamente ed erroneamente applicato i principi giurisprudenziali al fine di superare il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto di lavoro.
Il motivo è infondato.
Ad onta del nomen iuris , la Corte territoriale ha ravvisato idonei e sufficienti indici qualificatori della fattispecie in termini di subordinazione, superando così quel nomen iuris . Dunque è stata fatta corretta applicazione del principio, secondo cui il piano funzionale ed attuativo del rapporto di lavoro assume una rilevanza prevalente rispetto a quello genetico
rappresentato dal contenuto delle clausole adoperate dai contraenti. La stessa sentenza di questa Corte riportata dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 24: Cass. n. 17912/2017), attribuisce al nomen iuris la portata di indice rilevante ‘ ove non contraddetta da concrete circostanze di fatto relative alle modalità di svolgimento della prestazione ‘. Questa condizione, nel caso di specie, è stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale, che è pervenuta in tal modo al riconoscimento della subordinazione ‘di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto medesimo’ (Cass. n. 15631/2018).
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di considerare il fatto storico del coordinamento dell’attività professionale resa dalla COGNOME.
Il motivo è infondato.
Il predetto fatto storico è stato considerato dai Giudici d’appello, i quali hanno evidenziato che dalle testimonianze di parte ricorrente era emerso che la COGNOME rispettava i turni, stabiliti da una responsabile della clinica, e le fasce orarie predisposte dalla clinica, doveva rispettare le direttive terapeutiche per ogni paziente impartite dal responsabile clinico, svolgeva le medesime mansioni e con le medesime modalità operative dei colleghi stabilmente inseriti nell’organico della società, come la COGNOME. Quindi da un lato il fatto storico del coordinamento, contrariamente alla censura sollevata dalla ricorrente, è stato preso in esame, dall’altro è stato considerato contaminato in modo rilevante dalla eguaglianza di mansioni e relative modalità di svolgimento da parte di altri medici dipendenti. In tal modo la Corte territoriale è pervenuta al motivato convincimento circa la qualificazione di quel coordinamento non in termini di mero raccordo fra lavoratore autonomo e committente, bensì come espressione del tipico potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, che si esplicava nei confronti della COGNOME allo stesso modo di quanto avveniva nei confronti degli altri medici dipendenti, come ad esempio la AVV_NOTAIOssa COGNOME.
Le ulteriori censure relative all’apprezzamento di quel coordinamento sono inammissibili, perché impingono nel fatto, la cui valutazione è riservata
al giudice di merito.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 5) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, relativo alle modalità di erogazione del compenso e allo svolgimento della prestazione lavorativa della COGNOME presso il proprio studio privato e presso altre strutture sanitarie.
In particolare, la società precisa (v. ricorso per cassazione, p. 31) che nella sua memoria difensiva di primo grado al paragrafo A5) aveva espressamente dedotto: ‘ Peraltro occorre evidenziare che l’attività svolta dalla ricorrente in favore dell’odierna resistente … ha consentito alla dottoressa COGNOME di poter esercitare comodamente la propria attività presso il suo studio privato o anche in altre strutture sanitarie private, quale RAGIONE_SOCIALE, sita in Roma … ‘. La stessa società ha poi indicato il doc. 9 prodotto dalla COGNOME in primo grado, ossia le fatture da lei emesse in favore di RAGIONE_SOCIALE con numerazione non progressiva. Da tali fatti storici -il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale -essa deduce l’esistenza di ulteriori prestazioni rese in favore di altri soggetti e ciò confermerebbe la natura autonoma del rapporto di lavoro, perché altrimenti tali prestazioni rese in favore di terzi sarebbero state impossibili, pena la violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2104 c.c.
Il motivo è inammissibile perché il fatto storico di cui si censura l’omesso esame non è decisivo, considerato che nel lavoro subordinato privato non vi è vincolo di esclusività, sicché non vi è rapporto di incompatibilità fra la numerazione non progressiva delle fatture emesse dalla controricorrente e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. e in via subordinata al rigetto dei precedenti motivi, la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 409 c.p.c., 2094, 2222 e 2237 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente sussunto il rapporto professionale nella fattispecie del rapporto di lavoro subordinato.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha preso in esame il coordinamento delle prestazioni lavorative della COGNOME e l’ha considerato espressione d el tipico potere direttivo ed organizzativo in considerazione dell’identità di mansioni e delle
relative modalità di svolgimento, valutando comparativamente la posizione della COGNOME e quella degli altri medici dipendenti della società. Sulla base di questo accertamento di fatto, dunque, la sussunzione nell’art. 2094 c.c. si rivela corretta.
6.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso ogni pronunzia sull’eccezione di aliunde perceptum e per aver omesso di esercitare al riguardo i poteri istruttori d’ufficio in violazione degli artt. 421, 437 e 115 c.p.c.
Il motivo è fondato in relazione alla prima censura.
L ‘eccezione è stata ritualmente sollevata dalla società nella sua memoria di primo grado (p. 27) e documentata (allegato 12 al fascicolo di primo grado), nonché riproposta nella memoria difensiva d’appello mediante richiamo alle eccezioni sollevate in primo grado ai fini della riduzione delle somme vantate dalla RAGIONE_SOCIALE. Ciononostante la Corte territoriale ha omesso ogni pronunzia al riguardo, sicché si impone la cassazione sul punto della sentenza impugnata. I giudici d’appello in sede di rinvio dovranno però tenere anche conto del fatto che i compensi percepiti da terzi non necessariamente sono da detrarre, perché possono essere compatibili, salvo l’ accertamento in concreto demandato alla Corte territoriale.
La seconda censura resta in tal modo assorbita.
7.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare l’ aliunde perceptum .
Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori volti a dimostrare l’ aliunde perceptum , in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Entrambi questi motivi restano assorbiti dall’accoglimento del sesto.
8.Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la ‘manifesta illogicità’ della sentenza, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale da un lato calcolato le differenze retributive per il periodo giugno 2005 – marzo 2009 in
considerazione della data di stipulazione del contratto di incarico avvenuta in data 26/06/2005, dall’altro dichiarato in dispositivo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall’01/01/2005.
Il motivo è fondato , vista l’evidenza di questa discrasia , di cui manca qualunque motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto ed in nono motivo di ricorso, rigetta o dichiara inammissibili o assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,