Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 837-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE) che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 437/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 875/2021;
R.G.N. 837/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 226/2021, che, senza espletamento di attività istruttoria, aveva respinto il ricorso del lavoratore, volto ad ottenere la condanna della datrice di lavoro convenuta, RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della complessiva somma di € 19.562,83 lordi (o di quell’altra diversa somma ritenuta di giustizia), per differenze retributive matu rate dall’1.4.2017 al 31.3.2020, sull’assunto del lavoratore istante di aver lavorato sempre più ore rispetto all’orario di lavoro dalle 16 alle 24 e del mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate in misura maggiore rispetto a quelle retribuite.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, tenendo conto dell’istruttoria testimoniale dalla stessa ammessa, concludeva che al lavoratore erano state retribuite (come lavoro ordinario entro l’orario contrattuale e come straordinario nei giorni in cui egli aveva prestato la propria attività per un maggiore lasso temporale) tutte le ore intercorrenti tra la timbratura iniziale e quella di uscita per ogni giorno lavorato e l’istruttoria non aveva in alcun modo dimostrato l’ulteriore assunto di prestaz ioni rese al di fuori dell’orario risultante dalle timbrature, così pervenendo al rigetto dell’appello del lavoratore.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Ha resistito l’intimata (ora RAGIONE_SOCIALE) con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ex ‘Articolo 360, n. 5, c.p.c.: ‘Omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio’. Deduce che ‘il Giudice di secondo grado omette di considerare un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che il ricorrente, si n dall’origine del rapporto di lavoro con la resistente, ha osservato un orario di lavoro che non termina mai prima delle ore 24:00’.
Il motivo è ammissibile rispetto a quanto attualmente previsto dall’art. 360, comma quarto, c.p.c. in caso di c.d. ‘doppia conforme’ (riproducendo la preclusione in precedenza prevista dall’art. 348 ter, commi terzo e quarto, c.p.c.).
2.1 Le motivazioni delle decisioni, rispettivamente, del primo giudice e di quello di secondo grado sono apprezzabilmente diverse, come dedotto preliminarmente dal ricorrente (cfr. pag. 5 del ricorso).
2.2. Come peraltro riferito dalla stessa Corte territoriale, il primo giudice, senza aver espletato attività istruttoria, dopo aver affermato che pacificamente il lavoratore ha osservato l’orario di lavoro 15/15,20-24, come ammesso anche dalla TNT nella pr opria memoria e che l’orario di lavoro risultante dalle
timbrature era stato interamente retribuito, aveva ritenuto non soddisfatto il rigoroso onere probatorio posto in capo al lavoratore, che rivendicava lo svolgimento di straordinario ulteriore. Inoltre, aveva ritenuto inammissibile ogni accertamento istruttorio, stante la genericità delle deduzioni che non specificavano esattamente quanto tempo prima il lavoratore avesse preso servizio rispetto a quanto risultante dalla timbratura. Così respingendo anche la domanda relativa al pagamento delle conseguenti differenze retributive a titolo di 13^, 14^, ferie, festività non godute rivendicate sulla base dell’orario, secondo l’istante, effettivamente osservato.
2.3. La Corte d’appello, invece, ha dato corso ad istruttoria testimoniale, ma tanto sul rilievo, pure premesso in motivazione, che ‘Il lavoratore ha allegato una circostanza specifica a fondamento della propria domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di lavoro straordinario ulteriore rispetto a quello remunerato in busta paga, ovvero che le timbrature degli orari di ingresso e/o uscita (sulla base delle quali, pacificamente, veniva calcolato lo straordinario pagato da TNT) non erano corrispondenti alle ore effettivamente lavorate, poiché il suo diretto responsabile gli aveva impartito specifica disposizione di timbrare ‘ sempre e solo in base all’orario di lavoro contrattualmente stabilito e, in caso di numerose ore lavorate oltre l’orario stabilito, di timbrare sempre un po’ prima o un po’ dopo (ad esempio una mezz’ora o un’ora) rispetto all’effettiva uscita o entrata sul luogo di lavoro’.
Ed è su detta specifica circostanza che la Corte ha ritenuto di effettuare l’istruttoria ‘con l’audizione di quattro testi’ (cfr. pag. 3 della sua sentenza).
2.4. Ha considerato, però, che: ‘Nessuno dei testimoni ha confermato la allegazione come sopra delineata’, e, infatti, dopo aver riferito ed esaminato le deposizioni assunte, ha concluso nei sensi riportati in narrativa.
Piuttosto, l’unica censura formulata presenta sì taluni profili d’inammissibilità, ma è nel suo complesso infondata.
3.1. In particolare, i profili d’inammissibilità sono riscontrabili dove nello sviluppo della censura, tra l’altro, sulla base della riconsiderazione di due delle testimonianze raccolte in secondo grado, si assume che la Corte ‘non spiega e non motiva come possano essere tali timbrature coincidenti con l’orario osservato, considerato che (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione di primo grado e doc. 2 allegato al ricorso 414 cpc introduttivo del giudizio, contenuti nel fascicolo di primo grado allegato come doc. 3 ivi) dalle stesse timbrature risulta un orario di uscita quasi sempre inferiore rispetto alle ore 24:00)’; che la stessa Corte ‘non ha ritenuto provate le ore di lavoro straordinario rivendicate dal sig. COGNOME, non avendo preso in considerazione ed esaminato non solo le dichiarazioni dei testi nella loro interezza, ma neppure l’orario di lavoro esplicitamente ammesso da controparte, lo ricordiamo, non trova mai corrispondenza nelle timbrature’; che la Corte, ‘non tenendo in sufficiente considerazione che l’orario di lavoro indicato da controparte e dai testi escussi non è quasi mai riportato nelle timbrature, non ha dedotto, come sarebbe stato invece giusto e logico, che le timbrature riportano un orario errato e inferiore rispetto a quello effettivamente osservato dal sig. COGNOME; e, infine, che ‘la stessa non ha correttamente esaminato tutti gli atti, documenti di causa e le dichiarazioni
testimoniali e dagli stessi non ha tratto le corrette deduzioni e conclusioni’ (v. in extenso pagg. 6-8 del ricorso).
3.2. E’ di tutta evidenza, infatti, che tal genere di deduzioni esprime una critica all’apprezzamento probatorio in senso stretto compiuto dai giudici di merito (di secondo grado) e ad essi riservato, sicché non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Secondo quanto anticipato, il motivo è comunque destituito di fondamento rispetto all’unico fatto asseritamente decisivo del quale la Corte avrebbe omesso l’esame.
4.1. Come, infatti, emerge dai motivi della decisione gravata, la Corte distrettuale ha tenuto ben presente: che il lavoratore ‘sosteneva di aver sempre lavorato dalle 15 alle 24’; che il primo giudice aveva, tra l’altro, ‘affermato che pacificamente il la voratore ha osservato l’orario di lavoro 15/15,20-24, come ammesso anche dalla TNT nella propria memoria’; che il lavoratore appellante, nell’atto di gravame, aveva dedotto che egli ‘lavorava sempre dalle 14.45/15 alle 24’ (cfr. pag. 2 della sua sentenza).
4.2. La stessa Corte, quindi, non ha mancato di considerare il dato che il lavoratore aveva osservato un orario di lavoro che non terminava mai prima delle ore 24:00, ossia, il fatto che il ricorrente assume pretermesso.
Nondimeno, pur tenendo conto dell’istruttoria orale assunta, ha concluso che non fosse stato dimostrato lo svolgimento di orario straordinario ulteriore rispetto a quello già riconosciuto e retribuito, in ciò coincidendo la sua ratio decidendi
con quella del Tribunale, che pure aveva reputato non provato ‘lo svolgimento di straordinario ulteriore’.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 4.4.2024.