Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32933 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28710-2022 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 669/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 99/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato tutte le domande proposte da NOME COGNOME nei
Oggetto
Mansioni -Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
confronti di NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta, di cui era stata dipendente dall’1.12.1995 fino alla data del licenziamento intimatole il 9.9.2008 (domande volte al riconoscimento delle mansioni superiori, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento con ogni conseguenza risarcitoria, alla declaratoria del diritto a percepire l’indennità per ferie e riposi non goduti, gli emolumenti a titolo di tredic esima e quattordicesima mensilità, l’ultimo stipendio ed il TFR, nonché l’indennità d i mancato preavviso dal licenziamento, con condanna al pagamento, a carico della datrice di lavoro, della somma di euro 60.000,00 oltre alla regolamentazione contributiva e al risarcimento del danno da irregolarità contributiva pari ad euro 40.000,00), condannava la predetta COGNOME al pagamento della sola somma di euro 29.199,00 oltre accessori, a titolo di lavoro straordinario non corrisposto, ritenuto provato nell’ an e nel quantum .
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cpc, per mancata integrazione del contraddittorio con l’ente di previdenza, nonostante l’esplicita richiesta articolata al punto 5) delle domande del ricorso di primo grado e reiterata al punto 5) delle domande del ricorso in appello, concernente la richiesta
di condanna della COGNOME alla sua regolarizzazione contributiva.
Il motivo è inammissibile.
Invero, a prescindere dalla circostanza che non vi è stata pronuncia né di accertamento né di condanna, da parte della Corte territoriale, alla regolarizzazione contributiva, essendo stata ritenuta fondata solo la pretesa dell’originaria ricorrente per gli emolumenti dovuti per il lavoro straordinario, di talché ogni questione sull’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE è irrilevante, deve rilevarsi, altresì, un difetto di interesse della ricorrente sulla dedotta questione, atteso che la stessa era stata coinvolta direttamente in relazione alla richiesta di regolarizzazione contributiva a titolo di risarcimento dei danni e non in sede di azione ex art. 13 legge n. 1338/1962 che avrebbe chiesto la partecipazione necessaria dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si obietta l’omesso esame, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte di appello, anche in violazione dell’art. 2697 cod. civ. ritenuta raggiunta la prova rigorosa del lavoro straordinario.
Il motivo è infondato.
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. n. 37382/2022).
In relazione, poi, alla denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto tale evenienza “è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395), il cui vizio però è stato escluso in questa sede per quanto sopra detto, va osservato che nel presente caso la Corte d’appello non ha operato alcun ribaltamento degli oneri probatori gravanti sulle parti, ma ha ritenuto provato lo svolgimento del lavoro straordinario dalle risultanze della prova orale espletata, quantificando il dovuto, successivamente, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 4 e 6 del D.lgs. n. 66/2003, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello riconosciuto lo straordinario alla lavoratrice nel periodo in cui la stessa aveva dichiarato di lavorare in orario mattutino: circostanza, questa, che escludeva ‘in nuce’ il lavoro pomeridiano del sabato pomeriggio.
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 635/2015).
Le censure di cui al motivo, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono invece ad una inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, che sono attività non consentite in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, che il lavoro straordinario era stato effettuato anche di sabato pomeriggio.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.10.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME