Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27842 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 27842 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 7731/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliata presso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME;
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello di Lecce n. 2373/2016, pubblicata il 9 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in udienza, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udit o l’AVV_NOTAIO , per parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in servizio presso il Dipartimento provinciale di Brindisi, ha affermato di avere svolto attività incentivata a favore di terzi per conto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ha adito, con ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale di Brindisi per ottenere la corresponsione degli importi relativi all’attività prestata.
Emesso il decreto ingiuntivo, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione che il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 801/2013, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 2373/2016, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 1999 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto
conto RAGIONE_SOCIALEe previsioni di tale legge, soprattutto RAGIONE_SOCIALEa necessità che l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘attività in questione fosse preceduta da ‘apposite convenzioni’.
Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, lett. c), legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 1999 e degli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che la Corte d’appello di Le cce non avrebbe considerato che le somme domandate dall’intimat a non rispettavano i parametri stabiliti per le retribuzioni dei dipendenti dalla contrattazione collettiva.
In particolare, segnala che ai dipendenti, i quali avevano svolto attività al di fuori del normale orario, aveva pagato RAGIONE_SOCIALEe somme parametrate sul costo orario del lavoro ordinario, valorizzando a 1.15 per ciascuna categoria di dipendenti del RAGIONE_SOCIALE.
Espone, inoltre, che la sua delibera n. 316/2004 non conteneva una prescrizione in ordine alla retribuzione del lavoro in esame, ma rinviava alla redazione di un progetto specifico, dal quale dipendeva la definizione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, RAGIONE_SOCIALEe ore di lavoro richieste, RAGIONE_SOCIALEa modalità di svolgimento e RAGIONE_SOCIALEa remunerazione.
Sostiene che del tutto arbitraria sarebbe stata l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale secondo la quale ‘deve essere considerato prevalente il legittimo affidamento del personale dirigente’.
Con il terzo motivo parte ricorrente contesta l’omesso esame di fatti decisivi, quali l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa natura eventualmente straordinaria del compenso in esame ed il carattere provvisorio dei pagamenti effettuati negli anni precedenti al 2009.
Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate nei termini che seguono.
Preliminarmente, si rileva che l’istituzione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE l a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE trova il suo fondamento nell’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge statale n. 61 del 1994 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 496 del 4 dicembre 1993.
Ai dirigenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), si applicano i contratti collettivi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, c omma 1 – area III e IV, del CCNQ del 25 novembre 1998 (Accordo quadro per la definizione RAGIONE_SOCIALEe autonome aree di contrattazione RAGIONE_SOCIALEa dirigenza), che interessano la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE e la dirigenza medica, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE. I restanti rapporti non dirigenziali rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi del RAGIONE_SOCIALE del personale del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE, in base al disposto degli artt. 2 e 6 del CCNQ del 2 giugno 1998.
L’individuazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come quella applicabile al personale, dirigenziale e non, RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE è confermata dagli artt. 2, 6 e 7 del successivo CCNQ per la definizione dei comparti e RAGIONE_SOCIALEe aree di contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE (2016-2018) del 13 luglio 2016.
Alla contrattazione collettiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rinvia anche la legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 1999 che, all’art. 16, comma 5, espressamente prevede:
‘ Il personale RAGIONE_SOCIALE‘A.R.P.A. che riveste lo stato di dipendente pubblico è collocato, ai fini giuridici ed economici nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica e non medica del S.S.N . ‘.
Pertanto, dev e affermarsi che, in linea generale, l’attività di tutti i dipendenti RAGIONE_SOCIALE è regolata, oltre che dalla legge n. 61 del 1994 e dalla citata legge regionale, dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che disciplina tutte le prestazioni da loro rese nell’ambito del rapporto di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE, anche in ordine al compenso da corrispondere.
La legislazione regionale e la contrattazione integrativa concernenti le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ambi ente possono trovare applicazione nella misura in cui sono compatibili con la normativa statale e, per quel che qui rileva, con la contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, nessuna retribuzione può essere corrisposta al personale RAGIONE_SOCIALE che non trovi il suo fondamento in tale contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE.
Per ciò che interessa l’RAGIONE_SOCIALE, l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 1999 stabilisce che:
‘ Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l’RAGIONE_SOCIALE è tenuta a garantire per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni di competenza RAGIONE_SOCIALEa Regione, RAGIONE_SOCIALEe Province, degli Enti gestori di aree protette, RAGIONE_SOCIALEe Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione RAGIONE_SOCIALEe AUSL e oltre ai compiti indicati nell’art.
svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo
4, l’RAGIONE_SOCIALE può un tariffario emanato dalla RAGIONE_SOCIALE regionale.
In sede di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla RAGIONE_SOCIALE regionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4 ‘ .
L’art. 13 citato va integrato con il successivo art. 16, comma 8, in base al quale:
‘ Il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non può assumere, esternamente all’RAGIONE_SOCIALE stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale ‘ .
Da ciò si ricava che, secondo la legislazione regionale, l’unica atti vità di consulenza che può essere svolta in ambito ambientale dal personale RAGIONE_SOCIALE è quella posta in essere ex art. 13 menzionato per conto RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE.
Coerentemente, l’art. 14, comma 2, lett. c), prescrive che :
‘ Al finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE concorro no:
‘(…)
le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;
(…) ‘.
Il regolamento correlato alla legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 1999 dispone, inoltre, all’art. 28, che :
‘ Il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 6/99 non può assumere, esternamente all’RAGIONE_SOCIALE stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.
L’attività professionale dei Dirigenti RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia, erogata al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘impegn o istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva RAGIONE_SOCIALEe azioni dei servizi ambientali, integrando l’attività istituzionale. Tale attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l’offerta di servizi dif ferenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata dall’Azienda con apposito Regolamento per la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘attività libero professionale, secondo le indicazioni contenute nel vigente CCNL RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Professionale, tecnica ed Amministrativa. Con il medesimo atto regolamentare è disciplinata l’attività dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo secondo le previsioni contenute, nel vigente CCNL RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Professionale, tecnica ed Amministrativa.
Nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, il Direttore AVV_NOTAIO può autorizzare i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE PUGLIA a svolgere consulenze presso altri Enti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione o presso strutture private. Tali consulenze non possono essere prestate nei casi in cui si possa configurare incompatibilità con le funzioni affidate all’RAGIONE_SOCIALE dalla legge istitutiva, ed in particolare con quelle di carattere autorizzativo, di vigilanza e con le funzioni di controllo diretto o indiretto esercitato in concorso con il SRAGIONE_SOCIALESRAGIONE_SOCIALEN. ‘.
Infi ne, l’art. 30 del medesimo Regolamento chiarisce che :
‘ L’art. 13 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa L.R. 6/99 prevede che l’RAGIONE_SOCIALE può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla RAGIONE_SOCIALE Regionale.
Le attività che l’RAGIONE_SOCIALE erogherà, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma c 1, RAGIONE_SOCIALEa L.R. 6/99, saranno disciplinate da specifiche convenzioni ed erogate in riferimento al tariffario vigente approvato dalla RAGIONE_SOCIALE regionale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L.R. 17 gennaio 1988, n. 4 e s.m.i. ‘.
Dalle disposizioni citate si evince che le prestazioni oggetto di causa possono essere erogate dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE solo se autorizzate dallo stesso ente, che la connessa remunerazione spetta alla medesima RAGIONE_SOCIALE sulla base di un tariffario emanato dalla RAGIONE_SOCIALE regionale e che la relativa disciplina è rimessa ad apposite convenzioni.
Risulta evidente, allora, che l’attività de qua è sottoposta ad una apposita regolamentazione e che i corrispettivi percepiti per effetto di questa costituiscono entrate RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALEA., con la conseguenza che non possono essere distribuite del tutto discrezionalmente ai dipendenti interessati.
In particolare, trattandosi di remunerazione, le somme percepite in questa maniera dai lavoratori devono essere quantificate in conformità a ciò che è stato pattuito in sede di contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE, non potendo la contrattazione integrativa e, comunque, le determinazioni interne RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE violare la contrattazione RAGIONE_SOCIALE.
La corte territoriale non ha rispettato questi principi.
Infatti, ha ritenuto di potere fare ricorso, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione degli importi asseritamente dovuti per le prestazioni in contestazione, ai criteri in precedenza adottati d all’ente , in quanto non vi erano ragioni ‘per non riconoscere la continuità ‘ degli stessi ; ciò sebbene abbia sostenuto, in questo modo contraddicendosi, di non volere affermare, comunque, ‘che sia corretto l’aver utilizzato un criterio di ripartizione percentuale fra gli aventi diritto’, siccome er ano ravvisabili anomalie ‘nella gestione complessiva RAGIONE_SOCIALE‘attività incentivata negli anni interessati’ e non si poteva ‘giustificare, per gli atti emanati successivamente, il consolidarsi di una prassi a prescindere dalle fonti normative che governano la materia’.
Non può essere condivisa, quindi, la decisione del la Corte d’appello di Lecce, nella parte in cui, pur precisando che ‘l’adozione di un provvedimento illegittimo non può rendere automaticamente leciti tutti i provvedimenti successivi che si conformino allo stesso e motivati semplicemente dall’esistenza di un precedente’, ha reputato, in ogni caso, che d oveva ‘essere considerato
prevalente il legittimo affidamento del personale dipendente, che ha prestato la propria opera nella consapevolezza di ottenere un compenso che non vi era motivo di ritenere difforme da quello ottenuto per gli anni precedenti, in presenza evidentemente di un avallo da parte RAGIONE_SOCIALEa dirigenza’.
In particolare, è in contrasto con l’attuale sistema normativo, che prevede il rispetto RAGIONE_SOCIALEa destinazione RAGIONE_SOCIALEe risorse RAGIONE_SOCIALEa P.A. ai suoi fini istituzionali e la determinazione dei compensi in base alla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE (ed a quella integrativa, se conforme), l’utilizzo di un precedente provvedimento amministrativo (ritenuto dalla corte territoriale, nel caso in esame, probabilmente illegittimo) come base di una prassi valida per gli anni successivi, che prescinde dalle fonti normative che governano la materia e quantifica l’eventuale compenso spettante agli interessati con l’attribuzione a questi ultimi di una percentuale fissa RAGIONE_SOCIALEe entrate. Soprattutto, non è ammissibile che detta prassi, chiaramente non rispondente alla legislazione ed alla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE vigenti, sia fatta salva sul presupposto di una tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento dei dipendenti.
Infatti, siffatto affidamento, ove pure esistente, non può costituire di per sé titolo per l’attribuzione di somme a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A. , dovendosi rispettare i criteri di quantificazione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Per l’esattezza, g li unici criteri di quantificazione dei compensi dovuti ai dipendenti sono quelli indicati dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE (o da quella integrativa che la rispetti), con l’effetto che, quando, come nella specie, siffatti compensi sono calcolati sulla base di precedenti provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa P.A. interessata non rispettosi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione appena citata, la relativa determinazione è illegittima.
Quanto affermato non può condurre, però, a negare ogni rilievo all’attività svolta dall’intimat a e a sostenere che, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione degli atti presupposti per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previste dall’art. 13, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 1999, i dipendenti che le hanno rese non possano agire direttamente per il pagamento di quanto ritengono a loro spettante.
Indubbiamente, vi sono, nel nostro ordinamento, situazioni in cui la nascita del diritto a percepire parte RAGIONE_SOCIALEa retribuzione è condizionato non dalla sola prestazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, bensì anche dall’adozione d i specifici atti od autorizzazioni, in assenza dei quali il dipendente può fare valere so lo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni (Cass., Sez. L, n. 13937 del 5 giugno 2017, che concerne il compenso incentivante di cui all ‘ art. 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 109 del 1994, normativa che ne subordina l’attribuzione alla sua previsione da parte RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva decentrata).
Non può neanche negarsi che la delibera di D.G. n. 316 del 2004, contenente le linee guida RAGIONE_SOCIALE‘attività incentivata ed approvata in attuazione di un accordo con le OO.SS. del 1° luglio 2004, prescriva, come riportato nella sentenza di appello, che la detta attività presuppone la presentazione di proposte di progetti che, a conclusione del percorso, devono essere approvati dal Direttore generale e devono contenere ‘le modalità di compenso al personale, che effettua prestazioni direttamente nel progetto, fuori orario di servizio, la sua quantificazione individuale, in conformità ai criteri di cui all’art. 6 e fermo restando il rispetto del limite massimo annuo individuale, riferito sia al valore prestazionale istituzionale sia all’impegno orario complessivamente prestato, computati secondo quanto stabilito al comma 7 art. 6 del presente documento’.
In particolare, detto art. 6 prescrive ch e i criteri generali per l’attribuzione dei proventi a favore del personale interessato devono essere fissati ‘con separato atto’.
Ciò, però, non può tradursi nel negare la retribuzione del lavoratore che abbia prestato l ‘ attività oggetto di causa solo per ché il progetto ed il ‘separato atto’ di cui sopra non risultano essere stati adottati.
Questa RAGIONE_SOCIALE ha certo affermato che le remunerazioni RAGIONE_SOCIALEe prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l’accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022).
Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente
nell’ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità RAGIONE_SOCIALEa stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l’art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nella specie , dall’istruttoria svolta è emerso che l’intimat a ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE, rientrando nella normale attività istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Si tratta, quindi, non di una c.d. prestazione aggiuntiva, regolata dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 402 del 2001, conv., con modif., dalla legge n. 1 del 2002, con effetti prorogati da leggi successive, e disciplinata, poi, dall’art. 13 del CCNL 10 aprile 2008 (normativo 2006-2009 ed economico 20062007) e dall’art. 12 CCNL 31 luglio 2009 (economico 2008-2009), che richiede un’autorizzazione e sterna alla P.A. di appartenenza, ma di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale , con riferimento alla quale l’RAGIONE_SOCIALE ha percepito RAGIONE_SOCIALEe entrate.
Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell’ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell’orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese.
Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE (o da quella integrativa che alla prima si conformi).
Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione ed il compenso .
In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino , ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.
In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la
richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c.
Il diritto a vedersi retribuita la prestazione re sa, se rientrante nell’ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che individua nell’art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta.
In quest’ottica, l’art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.
Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto o RAGIONE_SOCIALEa causa .
Siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., la quale ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive – ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv., con modif., dalla legge n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del RAGIONE_SOCIALE – è subordinato al ricorrere dei presupposti RAGIONE_SOCIALE ‘ autorizzazione regionale, RAGIONE_SOCIALEa presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e RAGIONE_SOCIALEa determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l ‘ attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e RAGIONE_SOCIALEe regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
Nello stesso senso si è espressa l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Sez. L n. 25696 del 4 settembre 2023, per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l ‘ affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ opera cui gli incarichi si riferiscono, se impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 109 del 1994 (nel testo all ‘ epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2126 c.c., in relazione all ‘ art. 2108 c.c.
Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell’ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino . Al contrario, la parte ricorrente ha ammesso di avere pagato degli importi all’intimat a per l’attività svolta, rendendo palese l’esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale lavoro straordinario.
In questa ottica, la formale adozione del progetto e del ‘separato atto’ già menzionati non incide su detto diritto, che dipende esclusivamente dal consenso RAGIONE_SOCIALEa P.A. che, in definitiva, serve semplicemente a verificare che l’attività del dipendente non si ponga in conflitto con la corretta esecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, la quantificazione del compenso per lo straordinario non può dipendere dal progetto e dal ‘separato atto’, perché, comunque, questa deve rispettare la contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE (e quella decentrata che le si conformi).
Ne deriva che il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se il dipendente avesse svolto lavoro straordinario e, in questa eventualità, avrebbe dovuto riconoscergli la relativa retribuzione, per come stabilita dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando il seguente principio di diritto:
‘ Il dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che abbia eseguito , in favore di soggetti terzi e con il consenso RAGIONE_SOCIALEa P.A. di appartenenza, prestazioni, rese nell’ambito del rapporto di lavoro oltre il normale orario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 1999, ha diritto ex art. 2126 c.c. , in relazione all ‘ art. 2108 c.c. ed alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione a lui dovuta per il lavoro straordinario svolto.
Tale retribuzione è determinata in base alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE applicabile (e RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa che ad essa si conformi), senza che rilevi la mancata approvazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa loro erogazione ‘.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 13