Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32832 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32832 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 485-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO (già RAGIONE_SOCIALE);
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 485/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 819/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 3921/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva respinto la domanda proposta dall’attuale ricorrente, dirigente medico di primo livello della RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: RAGIONE_SOCIALE -in servizio presso il reparto di chirurgia oncologica dell’Ospedale Sandro Pertini di RAGIONE_SOCIALE -, volta a conseguire il pagamento del lavoro prestato in eccedenza rispetto all’orario ordinario nel periodo dal 1 ° febbraio 2002 al 31 marzo 2008:
2. la Corte territoriale, richiamati i principi enunciati da Cass., Sez. U, nr. 9246/2009 e da Cass. nr. 8958/2012, osservava che ai dirigenti medici, ancorché di primo livello, non spettava la retribuzione per il lavoro straordinario, se non in relazione ai servizi di guardia e di pronta disponibilità; l’articolo 65, comma 3, del c.c.n.l. 1994/1997 per l’area della dirigenza medica disponeva che la retribuzione di risultato compensava l’eventuale superamento dell’orario di lavoro, come determinato dai precedenti articoli 17 e 18;
l’appellante non aveva smentito di avere ricevuto la retribuzione di risultato, limitandosi ad affermare che tale retribuzione non era volta a remunerare la prestazione resa oltre l’orario di lavoro;
l’appellante neppure aveva prospettato di avere lavorato per un numero di ore tale da eccedere i limiti della ragionevolezza, con prestazione usurante e conseguente lesione del diritto alla salute (circostanza peraltro smentita dalla CTU espletata in primo grado, che attestava un lavoro straordinario di entità variabile di circa un’ora ovvero un’ora e mezza al giorno);
non operava, infine, in presenza di disciplina collettiva applicabile, il limite dell’art. 4 d.lgs. n. 66 del 2003 ( i.e., 250 ore annue), essendo quest’ultima disposizione da intendersi quale norma residuale;
ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Gabriele COGNOME, articolato in due motivi di censura, l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non ha opposto difese.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost ., degli artt. 2107 e 2108 cod. civ., dei principi normativi in materia di giusta retribuzione del lavoro straordinario dettati dalle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE dagli artt. 17 e 65 del c.c.n.l. 5.12.1996 ed art. 28 c.c.n.l. 10.02.2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ.; dalla mole degli elementi fattuali ampiamente dimostrati e documentati, che si atteggiavano come indizi gravi, precisi e c oncordanti, il giudice d’appello avrebbe dovuto trarre la convinzione che il Dirigente è stato preposto allo svolgimento di lavoro straordinario al fine di adempiere alla ordinaria conduzione del servizio ospedaliero;
il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.;
questa Corte si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica ( ex aliis : Cass., Sez. L, 28 giugno 2022, nr. 20801; 7 agosto 2020 nr. 16855; 5 agosto 2020 nr. 16711; 25 giugno 2020 nr. 12629; 22 giugno 2020 nr. 12201), individuando la normativa di riferimento negli articoli 62, commi 2 e 3 e 65, comma 3, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: articoli 19 e 20 del medesimo c.c.n.l. cit.) mentre il superamento dell’orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario;
tale principio – affermato dalla Sezioni Unite nell’arresto del 17 aprile 2009 nr. 9146 in relazione a dirigente medico incaricato della direzione di struttura – è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, c.c.n.l. 8.6.2000 e c.c.n.l. 3.11.2005 (Cass. nr. 16855/2020 cit.; Cass. nr. 28787/2017; Cass. 4 giugno 2012 nr. 8958);
va evidenziato, inoltre, che l’articolo 80 dello stesso c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere previamente autorizzate;
il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere
altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass.nr. 16711/2020; Cass. nr. 7348/2017);
a detti principi di diritto si è pienamente attenuta la Corte territoriale la cui decisione si appalesa, dunque, esente da censure;
con il secondo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., articoli 2107 e 2108 cod. civ., dei principi normativi in materia di giusta retribuzione del lavoro straordinario dettati dalle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE, degli artt. 17 e 65 del c.c.n.l. 5.12.1996 e dell’art. 28 c.c.n.l. 10.02.2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., e, sotto altro profilo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., in ordine alla fase istruttoria dei giudizi di merito ed alla valutazione delle prove; si deduce, in particolare, che nei giudizi di merito il ricorrente aveva allegato «l’eccezionale mole di lavoro» e il carattere «gravoso» dello stesso e si richiama un’apposita tabella che riproduce l’orario straordinario settimanale, ciò al fine di sostenere che sarebbe stato nella specie oltrepassato il limite di 48 ore settimanali (straordinari inclusi) costituente la ‘media’ consentita dal d.lgs. n. 66/2003, approvato in attuazione della direttiva 2003/88/CE;
9 anche il secondo motivo è inammissibile;
è utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis ;
il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110);
nel caso di specie il ricorrente torna a prospettare la tesi difensiva, ritenuta non fondata dal giudice di secondo grado, secondo cui egli svolgeva settimanalmente in ‘media’ dalle sei alle undici ore «oltre l’orario normale articolato su 6 giorni alla settimana»;
i rilievi del COGNOME sono stati esaminati dalla Corte capitolina che li ha disattesi affermando (v. pag. 5, III cpv., della sentenza impugnata) che la ‘media’ delle ore in più rispetto all’orario normale, di 38 ore settimanali, è stata di un’ora o un’ora e mezza al giorno, restando dunque saldamente al di sotto delle 48 ore settimanali, sicché la censura si risolve in un’inammissibile sollecitazione di un diverso giudizio di merito, non consentito al giudice di legittimità;
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese di legittimità essendo l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nell’adunanza camerale del 9.11.2023.