Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5702 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5702 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9753-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimato –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione
rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
– controricorrente – ricorrente incidentale al ricorso principale e al ricorso successivo nonché contro
COGNOME NOME;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente al ricorso incidentale nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato nel ricorso successivo – avverso la sentenza n. 96/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 338/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Livorno ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME dirette ad ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE, quale datore di lavoro dal 4.7.2013, e della RAGIONE_SOCIALE, quale datrice di lavoro dall’1.2.2017 al 7 .6.2017 (data delle dimissioni del ricorrente), subentrata al primo ex art. 2112 cod. civ., al pagamento della somma di euro 58.903,21 per differenze retributive a vario titolo (lavoro straordinario, trasferte, indennità varie, tredicesima e quattordicesima, festività, ferie e permessi non goduti TFR).
Il ricorrente, svolgente mansioni di autista, aveva dichiarato di essersi occupato, per l’intero rapporto, del trasporto di
merci per conto della società RAGIONE_SOCIALE, depositando, altresì, i dischi cronotachigrafi.
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 96/2022 pubblicata l’8.2.2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME, in solido, a pagare a NOME COGNOME la somma di euro 25.261,41, oltre accessori e la sola società a pagare l’ulteriore somma di euro 3.848,59 (compresa di TFR), sempre oltre accessori; ha compensato tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1/3, attribuendo i restanti 2/3 secondo il criterio della soccombenza.
I giudici di seconde cure, ritenuta l’ammissibilità dell’appello perché il lavoratore non aveva proposto una nuova narrazione dei fatti ma solo aggiunto qualche particolare non necessario ai fini della decisione della causa e perché erano chiare le parti del provvedimento impugnato nonché le modifiche richieste in ordine alla ricostruzione dei fatti, hanno rilevato che: a) era stato dimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro oltre le 10 ore al giorno sia attraverso la prova testimoniale espletata in appello che attraverso l’esame dei dischi cronotachigrafi, non idoneamente disconosciuti; b) non poteva riconoscersi l’indennità di cassa perché non era stato provato il maneggio di denaro; c) analogamente non potevano essere riconosciute l’indennità di trasferta, di disagio e le festività, per mancata specificazione dei presupposti fondanti; d) erano, invece, dovute la 13^, la 14^ ed il TFR, i cui conteggi non erano stati specificamente contestati; e) sull’importo complessivo dovuto di euro 29.110,00 le datrici di lavoro andavano condannate in solido, ex art. 2112 cod. civ. per euro
25.261,41 mentre la sola società per i restanti euro 3.848,59.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto separati ricorsi per cassazione NOME COGNOME, affidato a sette motivi e la RAGIONE_SOCIALE affidato a dodici motivi.
NOME COGNOME ha resistito con unico controricorso proponendo ricorso incidentale sulla base di tre motivi, cui ha resistito a sua volta con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Ricorso di NOME COGNOME
Con il primo motivo, così rubricato ‘ Sulla integrazione d’ufficio delle istanze istruttorie di primo grado – Carente motivazione in ordine alla integrazione istruttoria decisa dalla Corte di appello -Violazione delle regole procedurale del Rito Lavoro’, i l ricorrente denuncia che la Corte di appello nulla aveva detto in merito alle ragioni per le quali aveva ritenuto di integrare la prova a fronte di un ricorso introduttivo di primo grado che era generico, come rilevato dal Tribunale, in ordine al diritto per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.
Con il secondo motivo, così rubricato ‘Sulla contestazione dei dischi cronotachigrafi prodotti (Docc. da n. 10 a n. 30 e n. 40 allegati al ricorso introduttivo del Giudizio di primo grado) -Assenza di istanza ex art. 210 cpc -Violazione delle regole in o rdine alla istruttoria e all’esercizio dei poteri istruttori del Giudice del lavoro (art. 420 cpc)’, il ricorrente sostiene che
la produzione dei dischi, in ordine alla loro conformità e alla loro insufficienza, era stata contestata ma di ciò la Corte territoriale non ne aveva tenuto conto.
Con il terzo motivo, così rubricato ‘Sulla contestazione dei dischi cronotachigrafi (Docc. da n. 10 a n. 30 e n. 40 allegati al ricorso introduttivo del Giudizi di primo grado) -Disconoscimento -Violazione delle regole di cui all’art. 2712 cc’, il ricorr ente contesta la ritenuta genericità, da parte dei giudici di secondo grado, dell’operato disconoscimento.
Con il quarto motivo, così rubricato ‘Sull’integrazione di ufficio della prova per testi di parte ricorrente -Le evidenze delle prove orali -Assenza di conferma dei fatti dedotti in giudizio -Erronea valutazione delle risultanze istruttorie -Carenza di motivazione -Cassazione della pronuncia’, il ricorrente sostiene che i richiami alla prova orale espletata in grado di appello non erano sufficienti a fondare una sua pronuncia di condanna.
Con il quinto motivo, così rubricato ‘Inversione dell’onere della prova -Violazione delle regole procedurali e di ripartizione dell’onere della prova tra le parti del Giudizio (art. 2697 cc) Cassazione della pronuncia’, il ricorrente evidenzia che non poteva imputarsi ad una carenza probatoria di parte datoriale l’omessa produzione delle tabelle di turnazione cui uno dei testimoni escussi aveva fatto riferimento.
Con il sesto motivo, così rubricato ‘Omessa pronuncia in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie di parte datoriale convenuta -Violazione delle regole in ordine alla ripartizione dell’onere della prova Conseguenze della pronuncia di sec ondo grado’, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva del tutto omesso la considerazione
delle istanze da esso promosse e precisamente individuate e capitolate nella comparsa di giudizio.
Con il settimo motivo, così rubricato ‘Reiezione dell’istanza di Ctu contabile di parte datoriale -Contestazione specifica del calcolo delle voci indicate in conteggio di parte -Violazione di legge ed erronea conclusione della sentenza -Carenza di motivazione in ordine al conteggio posto a fondamento della pronuncia -Cassazione della pronuncia’, il ricorrente si duole della mancata ammissione di una ctu contabile in relazione ai conteggi depostati dalla controparte. Ricorso della RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo si denuncia, – ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. (nullità della sentenza), in combinato disposto con l’art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. ed anche in relazione all’art. 112 c.p.c.; ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. (violazione di legge, nello speci fico, dell’art. 345 c.p.c. sul divieto di nova in appello, in combinato con gli artt. 24 e 111 Cost.); la ricorrente sostiene che erroneamente erano state ammesse dalla Corte territoriale nuove circostanza di fatto, oggetto della prova testimoniale, salvo poi sminuirne la portata e liquidarle come irrilevanti e, quindi, non meritevoli di determinare la inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo, quando, invece, proprio sulla base di quelle integrazioni la decisione della controversia era stata palesemente influenzata, senza che fosse data alcuna risposta alle eccezioni di inammissibilità e violando, così, il divieto dei nova in appello.
Con il secondo motivo si obietta: ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza gravata, con riferimento all’art. 132, c. 2, n. 4, all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle ragioni dell’esercizio dei poteri officiosi, nonché sulla specifi ca istanza dell’appellata, di revoca dell’ordinanza
ammissiva del mezzo istruttorio del 12.10.2021; ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. (violazione di legge) per violazione e falsa applicazione degli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.; inoltre, ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. (violazione di legge) per violazione e falsa applicazione delle regole sul riparto probatorio ex art. 2697 c.p.c. in tema di lavoro straordinario, per indebita esenzione del ricorrente dall’assolvimento dell’onere della prova in tema di lavoro straordinario.
Con il terzo motivo si censura, ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. (violazione di legge) per violazione e falsa applicazione delle regole sull’onere probatorio ex art. 2697 c.p.c. in tema di lavoro straordinario (indebita inversione dell’onere), in ordine alla mancata produzione delle tabelle dei turni predisposti dall’azienda addebitata a parte datoriale.
Con il quarto motivo si lamenta ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. (omesso esame, sia di circostanze di fatto, che di elementi istruttori decisivi, oggetto di discussione fra le parti, non presi in considerazione dalla Corte) nonché ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. la motivazione apparente, Sull’asserita omessa contestazione/disconoscimento da parte dell’appellata dei dischi cronotachigrafi in atti (docc. da n. 10 a n. 30 e n. 40 allegati al ricorso introduttivo del Giudizio di primo grado).
Con il quinto motivo si denuncia ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. ed ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. (violazione di legge) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., s ulla asserita valenza probatoria dei dischi cronotachigrafi in atti (docc. da n. 10 a n. 30 e n. 40 allegati al ricorso introduttivo del Giudizio di primo grado).
Con il sesto motivo rubricato ‘ Sulle evidenze delle prove orali -Assenza di conferma dei fatti dedotti in Giudizio -Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e Carenza di motivazione -Cassazione della pronuncia’, si critica, in sostanza, l’attività valutativa delle prove operata dalla Corte distrettuale
Con il settimo motivo si eccepisce ‘ ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132, c. 2, n. 4, all’art. 112 c.p.c.; inoltre: irrazionalità, contraddittorietà, e manifesta illogicità e ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 115 c.p.c. ‘ , l’omessa pronuncia su specifica istanza della, relativa all’ordine di esibizione degli originali dei tachigrafi.
Con l’ottavo motivo ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132, c.2, n. 4, all’art. 112 c.p.c.; ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. (omesso esame, sia di circostanze di fatto, che di elementi istruttori decisivi, oggetto di discussione fra le parti, non presi in considerazione dalla Corte) ed ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 115 c.p.c., si denuncia la ritenuta ‘omessa contestazione’ da parte dell’appellata dei conteggi nonché l’omessa pronuncia in ordine alla CTU richiesta dall’appellata.
Con il nono motivo si lamenta ‘ ex art. 360, c. 1, n. 3 con riferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., ex art. 360, c. 1, n. 4, per omessa motivazione sulla mancata ammissione di mezzi istruttori ed ex art. 360, c. 1, n. 5 per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione in giudizio ‘ , la mancata ammissione dei capitoli di prova formulati in primo grado dall’appellata e riproposti in appello.
Con il decimo motivo si denuncia ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132, c.2, n. 4, all’art. 112 c.p.c.
nonché la illogicità ed incoerenza della pronuncia sulla ricostruzione d’ufficio del quantum debeatur per illogicità e incoerenza della statuizione.
Con l’undicesimo motivo si obietta, ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. (nullità della sentenza), con riferimento all’art. 132, c. 2, n. 4. Cpc nonché la intrinseca, incoerenza/Illogicità Motivazione apparente – travisamento della prova e ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c. , la erroneità della statuizione sulla ritenuta fondatezza della domanda per straordinario anche per periodi del tutto sforniti di prova risultanti dalla sentenza .
Con il dodicesimo motivo, in ordine alla condanna alle spese, la ricorrente si duole ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. della violazione del principio di causalità che informa l’unitario principio della soccombenza, da valutarsi considerando gli esiti complessivi dei due gradi di giudizio; inoltre, ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c, della violazione del D.M. 55/14 (scaglioni di valore), nella parte relativa alla condanna della ricorrente per i periodi di gestione RAGIONE_SOCIALE ad euro 3.848,59.
Ricorso incidentale di NOME COGNOME.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 115 cpc, 116 cpc. art. 2697 cc, art. 15 CCNL Spedizione e Trasporto Merci) ed art. 360 comma 1, n. 5 cpc (omesso esame di un fatto decisivo), per non essere stato riconosciuto il diritto alla indennità di cassa nonostante fosse processualmente emerso che esso lavoratore avesse avuto il maneggio di denaro.
Con il secondo motivo si censura ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art.
115 cpc, 116 cpc, art. 2697 cc, art. 11, 11 bis e 62 CCNL Spedizione e Trasporto Merci) ed art. 360 comma 1, n. 5 cpc (omesso esame di un fatto decisivo), per non essere stato riconosciuto il diritto alla indennità di trasferta, ritenendo una carenza di allegazione e prova, quando, invece, i requisiti per l’applicazione della maggiorazione erano stati ampiamente dedotti, e, mai contestati, più precisamente, la qualifica di autista, livello 3S, addetto a tratte extraurbane senza soste o riposi e che esso lavoratore si presentava nei locali della RAGIONE_SOCIALE alle ore 05.00 del mattino, per poi effettuare le consegne nel percorso extraurbano predetto, senza effettuare pause e rientrando al magazzino soltanto alla conclusione del proprio turno.
Con un terzo motivo il ricorrente si duole delle determinazioni sulle spese di lite, per non essere stato considerato che aveva prospettato una definizione transattiva del tutto congrua ma non accettata da entrambe le parti datoriali.
Preliminarmente vanno respinte tutte le richieste di improcedibilità, sia dei ricorsi che del controricorso, sollevate hic et inde .
In primo luogo, deve osservarsi che, a fronte di una sentenza di secondo grado pubblicata l’8.2.2022 e notificata il 10.2.2022, il mancato deposito, unitamente ai ricorsi introduttivi, della copia della sentenza notificata, ma solo della copia con attestazione di conformità della pronuncia, non determina alcun vizio di improcedibilità ex art. 369 cpc atteso che i due ricorsi per cassazione comunque sono stati notificati (il 7.4.2022 e l’8.4.2022) entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza (cfr. Cass. n. 23982/2025).
In secondo luogo, va precisato che, sebbene il controricorso del COGNOME sia unico per entrambe le controparti, esso comunque è stato notificato (il 17.5.2022) nel termine di quaranta giorni dalla notifica dei ricorsi ai sensi dell’art. 370 cpc (conformem ente alla disciplina anteriore alla cd. Riforma Cartabia).
Ciò premesso, e venendo allo scrutinio dei ricorsi, il primo motivo del ricorso di COGNOME e i primi due motivi del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono infondati.
Invero, in sede di legittimità è stato affermato che costituisce legittimo uso dei poteri istruttori, riservati al giudice nel rito del lavoro, il nuovo esame in grado d’appello di un teste e l’integrazione, prima dell’espletamento della prova, del capo della deposizione con la precisazione del periodo temporale entro il quale si collocano i fatti allegati dalla parte ad oggetto della deposizione stessa (Cass. n. 3166/1998) e che il giudice di appello può procedere all’ammissione di prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado laddove, investito del riesame sull’ammissibilità del mezzo di prova, rispetto al quale si deduca l’esistenza di una violazione di legge (processuale o sostanziale), lo ritenga, invece, positivamente superato.
Alcuna violazione di legge è, pertanto, ravvisabile nell’operato processuale della Corte territoriale che ha ammesso alcuni capitoli di prova integrando le circostanze sulla base dei fatti allegati nel ricorso introduttivo di primo grado.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso di COGNOME ed il quarto ed il quinto motivo del ricorso della società,
riguardanti il deposito dei dischi cronotachigrafi ed il loro disconoscimento, sono anche essi infondati.
Le statuizioni della gravata sentenza sul disconoscimento delle riproduzioni sono in linea, in punto di diritto, con i principi di questa Corte secondo cui, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 12794/2021; Cass. n. 17526/2016).
Quanto alle doglianze sulle questioni ex art. 210 cpc, deve osservarsi che il provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 22196/2010).
Tutte le altre censure dei restanti motivi tendono, invece, al di là delle denunciate violazioni di legge delle disposizioni indicate, ad ottenere in sostanza la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte di Cassazione non può mai procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da
quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).
In particolare, va premesso che in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020): ciò non è ravvisabile nel causo in esame dove le argomentazioni dei giudici di seconde cure sono logiche e sorrette da idonea motivazione che consente chiaramente la individuazione della ratio decidendi .
Inoltre, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la
motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. per tutte Cass. n. 7090/2022).
In ordine, poi, alle altre critiche, è infondata la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020), non sussistente nel caso de quo .
In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
Anche in relazione a tale profilo va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
Ancora, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass., sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n. 3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2, 10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n. 34189).
Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corte territoriale ha ammesso solo le prove orali ritenute sufficienti, secondo il suo libero convincimento, nonché la documentazione prodotta opinata necessaria ai fini della decisione.
Si ribadisce che la Corte di appello, attraverso un esame delle risultanze istruttorie, adeguatamente motivato, ha ritenuto provate solo le pretese riguardanti il lavoro straordinario, la tredicesima e quattordicesima mensilità nonché il TFR, procedendo, poi, allo scomputo e individuazione del dovuto, dai conteggi prodotti e considerati
non contestati, sia per il calcolo che per il CCNL di riferimento, delle voci riconosciute.
Deve ricordarsi che, nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur” (Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 5948/2018): anche tale esame costituisce un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nel caso in esame.
L’ultimo motivo della società, relativo alle statuizioni sulle spese, è invece infondato nella parte in cui si lamenta la violazione degli artt. 91 cpc (che si configura solo ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa -per tutte Cass. n. 12963/2007) e 92 cpc (in quanto esula dal sindacato di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi), mentre è inammissibile per ciò che riguarda una dedotta violazione degli scaglioni, ai sensi del DM n. 55/2014, perché genericamente formulata.
Le argomentazioni di cui sopra, in ordine alla infondatezza delle violazioni di legge di cui ai motivi dei
ricorsi di COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, relativi al riconoscimento dei compensi per il lavoro straordinario, della 13^ e 14^ mensilità nonché del TFR, devono essere riproposte anche per quanto riguarda le censure di cui ai primi due motivi del ricorso incidentale dove si obietta il mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, della indennità di cassa e della indennità di trasferta.
Anche con riferimento a tali pretese le doglianze attengono ad accertamenti di merito, adeguatamente motivati dai giudici di seconde cure, sia con riguardo alle allegazioni di fatti utili posti a fondamento delle stesse che alla valutazione delle prove, che non possono essere sindacati in questa sede.
Più precisamente, per l’indennità di cassa di cui all’art. 15 del CCNL di settore, la Corte territoriale ha ritenuto non fondata la pretesa in quanto ha considerato non dimostrato che il COGNOME avesse avuto ‘normalmente maneggio di denaro’: non si verte, quindi, in una erronea interpretazione della disposizione contrattuale collettiva bensì in una richiesta di verifica di merito ; per l’indennità di trasferta, invece, è stato dato atto che una precisa allegazione sui presupporti di fatto e di diritto era a vvenuta, nell’interesse del COGNOME, tardivamente perché effettuata solo con le note di trattazione scritta depositate il 5.10.2021.
Il terzo motivo è, invece, inammissibile perché, come già specificato, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito la quantificazione delle spese di lite e la loro determinazione in base al comportamento delle parti, essendo il sindacato della Corte di cassazione limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte
vittoriosa ovvero eccedano i limiti minimi (ove previsti) e massimi fissati dalle tabelle vigenti.
Alla stregua di quanto esposto, tutti i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese del presente grado vanno compensate tra le parti in virtù della reciproca soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e quello di COGNOME NOME. Compensa tre le parti le spese del presente grado. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME