Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20997-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME
NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1347/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Lavoro straordinario
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, in riforma sul punto della pronuncia di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME di ‘euro 157.381,26 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nell’arco temporale compreso tra il 1° novembre 2003 ed il 12 aprile 2012’, oltre accessori.
Per quanto qui ancora rilevi, la Corte territoriale, in ordine alla domanda del lavoratore per lo straordinario svolto quale autista addetto al trasporto del pesce da Manfredonia a diversi luoghi della Campania, ha ritenuto, sulla base delle deposizioni te stimoniali, ‘asseverata la fondatezza dell’assunto difensivo dell’appellante in ordine all’attività lavorativa espletata dal COGNOME dal lunedì al sabato dalle ore 17.30 alle ore 9.00 del mattino seguente’.
La Corte ha aggiunto che i dischi cronotachigrafi versati in atti venivano ‘ad integrare e completare un quadro probatorio già in precedenza delineatosi alla stregua delle risultanze dell’espletata istruttoria orale’, anche perché non oggetto ‘di alcuna specifica contestazione da parte della società convenuta’.
Ammessa una CTU contabile, la Corte ha quantificato l’importo per differenze retributive da lavoro straordinario in euro 151.801,51.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 132, 115 e 414 cpc ed art. 118 disp. att. cpc (ex art. 360 cpc, co. 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, omesso una analitica ed esaustiva motivazion e in ordine all’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda su cui la stessa si fonda, non avendo dato risposta alla denunciata mancanza nei conteggi allegati, dell’articol azione oraria della prestazione lavorativa che il resistente avrebbe svolto oltre i limiti stabiliti. Nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 cpc, co. 1, n. 5). Nullità della sente nza ai sensi dell’art. 360 cpc, co. 1, n. 4, per essere la motivazione, altresì, meramente apparente in quanto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione presa in merito al rigetto della suddetta eccezione di nullità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione’;
1.2. con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, cpc per avere omesso il secondo giudicante del tutto di esaminare e considerare, in modo illogico ed immotivato, il fatto storico emerso ed acclarato in sede d’istruttoria orale circa l’esatta durata di ore occorrenti per effettuare i viaggi di trasporto del prodotto ittico per conto della
società da parte dell’odierno resistente in costanza del rapporto di lavoro. Circostanza da ritenersi decisiva in quanto idonea a determinare un esito diverso della decisione impugnata per la connessa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc di cui risulta affetta, altresì, la parte motiva della sentenza de qua ‘;
1.3. il terzo mezzo denuncia: ‘Violazione dell’art. 2967 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 62, 194, co. 1, 421 e 198 disp. att. cpc, in relazione all’art. 360, co 1, n 3 cpc, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del citato art. 360, co. 1, n 5, per aver la Corte d’Appello in modo inammissibile disposto d’ufficio indagini peritali, non sollecitate né in primo, né in secondo grado, dall’ex lavoratore della società – parte attrice gravata di tale onere – al fine di accertare il quantum oggetto della domanda, vertendo le stesse su elementi non allegati dalla predetta parte processuale e per essere state recepite nella sentenza impugnata le esorbitanti risultanze peritali, viziate da errori di valutazione e di calcolo, avendo l’esperto incaricato omesso di detrarre dal monte ore di straordinario come ricostruito dallo stesso le pause osservate dall’autista/resistente durante i viaggi di trasporto merce effettuati nel corso del rapporto di lavoro, nonché utilizzato per rispondere ai quesiti demandatigli documenti (buste paga) non prodotti dal RAGIONE_SOCIALE;
1.4. il quarto motivo deduce: ‘Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2712 c.c. in relazione al n. 3, art. 360 cpc, non avendo considerato che la contestazione dei dischi cronotachigrafi, come in effetti avvenuta da parte dalla società in corso di causa, in modo specifico e puntuale, a norma della citata disposizione, anche se a dire del secondo giudice ciò non sarebbe avvenuto, ha privato di prova piena tale produzione
documentale, degradando l’efficacia probatoria di quanto in essa risultante a mera presunzione indiziaria. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 cpc, co. 1, n. 5) per aver la Corte distrettuale, in modo del tutto illogico e contraddittorio rispetto a quanto affermato dalla medesima in sentenza, non utilizzato i suddetti dischi ai fini della decisione sulla esatta quantificazione delle ore di lavoro straordinario rivendicate in modo generico dal COGNOME, sebbene (abbia) ritenuto tale documentazione ammissibile ed utilizzabile’.
Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto contiene censure in larga parte inammissibili o comunque infondate.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per concorrenti profili.
Si deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per di più secondo una formulazione non più vigente, con riguardo al preteso omesso esame di un fatto processuale e non di un fatto storico decisivo, senza neanche riportate i contenuti della sentenza di primo grado che -secondo parte istante -avrebbe accolto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, né tanto meno i contenuti della memoria di costituzione in appello con cui la questione sarebbe stata riproposta in secondo grado.
In ogni caso la censura è anche infondata perché in ricorso era stato indicato l’orario di lavoro asseritamente espletato e l’eventuale mancanza di una precisazione circa l’articolazione della prestazione giornaliera oltre i limiti stabiliti non è certo tale da determinare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio.
2.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile.
Innanzitutto, esso denuncia impropriamente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020; in conformità, tra molte, Cass.
n. 9731 del 2025), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la giurisprudenza di questa S.C. rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza
dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Quanto alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., le doglianze sono inammissibili in quanto proposte al di fuori dei limiti consentiti dalle ore richiamate decisioni a Sezioni unite secondo le quali: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli
artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
Il motivo in esame risulta largamente irrispettoso di tali enunciati, in particolare perché formulato con il chiaro intento di proporre una diversa valutazione del materiale probatorio, come reso chiaro dall’esteso riferimento alle deposizioni testimoniali nell’illustrazione della censura.
2.3. Il terzo motivo è da respingere.
Esso è inammissibile là dove denuncia impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Come noto, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, opponendo una diversa valutazione (in conformità, tra molte, Cass. n. 26739 del 2024).
Inoltre, ancora si invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti dalle decisioni delle Sezioni unite prima richiamate.
Il motivo è, infine, privo di fondamento nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale avrebbe disposto la consulenza tecnica d’ufficio, senza richiesta delle parti, atteso che trattasi di potere discrezionale legittimamente esercitato dai giudici del merito.
2.4. Il quarto motivo non merita accoglimento perché, oltre a dedurre il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ancora una volta, fuori dai limiti consentiti e secondo una formulazione non più vigente, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata che ha attribuito ai dischi cronotachigrafi funzione integrativa del quadro probatorio già acquisito con la prova testimoniale.
Nella specie, poi, parte ricorrente si limita a sostenere -diversamente dai giudici d’appello che il disconoscimento sarebbe stato effettuato ‘in modo specifico e puntuale’, ma la giurisprudenza di questa Corte insegna che ‘la valutazione dei caratteri della specificità e della determinatezza e del disconoscimento si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito’ (in termini: Cass. n. 23928 del 2025; conf. Cass. n. 18491 del 2024; in precedenza Cass. n. 18042 del 2014; Cass. n. 1537 del 2018).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza e che vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell’ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME