Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30263 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, che in parziale accoglimento della domanda di NOME, aveva dichiarato l’illegittimità dei quattro contratti di lavoro somministrato a termine stipulati dalla medesima con RAGIONE_SOCIALE ed aveva condannato il medesimo Comune, soggetto utilizzatore, al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno.
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per denunciata violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., riteneva fondate le censure alle statuizioni riguardanti la genericità dei contratti e rilevava che le doglianze esposte nel ricorso introduttivo erano inerenti al solo contratto di lavoro e non al contratto di fornitura; escludeva pertanto che l’eventuale genericità della causale potesse comportare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
Evidenziava che il Comune di Frosinone, su cui gravava il relativo onere, non aveva provato la genuinità delle causali, né la transitorietà delle esigenze che le medesime erano tese a soddisfare.
In applicazione dei criteri di cui all’art. 8 della legge n 604/1966, richiamati dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, reputava congruo l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza il Comune di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
NOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Frosinone denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., per errata valutazione del materiale probatorio.
Evidenzia che la prestazione NOMEranea della lavoratrice era stata utilizzata per l’attuazione di specifici progetti, relativi a servizi di interesse del bacino di utenza del RAGIONE_SOCIALE, nella fase iniziale di avviamento e programmazione dell’organico, con conseguente creazione di occasioni di lavoro NOMEraneo.
Riporta i contenuti dell’Accordo di Programma e del Regolamento per il funzionamento della Struttura di Piano, approvato con deliberazione del Comitato dell’Accordo di Programma n. 1 del 22.5.2005, nonché dei Piani di Zona del 2004 e del 2005, di contenuto analogo a quello del 2008.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ravvisato la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 ed ha erroneamente ritenuto il mancato assolvimento di un onere probatorio non rispondente al dettato dell’art. 21 d. lgs. n. 276/2003.
Aggiunge di avere dimostrato l’effettività delle ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro somministrato e denuncia l’omessa o insufficiente moti vazione sul punto.
Con il secondo motivo, il Comune di Frosinone denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ., nonché degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003; insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata si è erroneamente pronunciata sull’insussistenza delle ragioni giustificatrici dei contratti individuali e del loro collegamento causale con la NOMEranea prestazione resa dal lavoratore.
Evidenzia che il giudice di primo grado si è pronunciato esclusivamente sulla specificità della causale apposta ai contratti individuali, mentre l’appellato nella sua memoria di costituzione non ha riproposto alcuna domanda o eccezione
relativa allo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle sottese ai contratti di somministrazione; deduce la sussistenza di un giudicato interno sul punto.
Torna a sostenere di avere dimostrato l’effettività delle causali apposte ai contratti, lamentando che la Corte territoriale non ha fornito alcun riscontro a tale offerta di prova ed ha omesso di esaminare le risultanze processuali relative all’utilizzazione della lavoratrice per le causali riportate nei contratti.
Precisa che la NOME ha sempre lavorato nell’ambito dei progetti indicati nei contratti, svolgendo mansioni di redazione con sistema di videoscrittura di atti, e comunque semplice attività di supporto amministrativo riconducibile alle categoria B3 del CCNL del 31.3.1999 di cui all’allegato A.
3. Con il terzo motivo, il Comune di Frosinone denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010 e dell’art. 36 d. lgs. n. 165/2001, nonché omessa applicazione degli artt. 2126 e 2043 cod. civ. in relazion e all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Argomenta che nel caso di specie trova applicazione l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, mentre l’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010 non si applica alle Pubbliche Amministrazioni; aggiunge che la nullità del contratto prevista dal citato art. 36 non ha conseguenze economiche negative per il lavoratore che abbia prestato servizio in esecuzione del rapporto in ipotesi irregolare, avendo il medesimo ricevuto la retribuzione contrattualmente stabilita per la suddetta prestazione.
Sostiene che il danno da eventuale nullità del contratto di somministrazione stipulato con una Pubblica Amministrazione deve essere allegato e dimostrato, in quanto non è correlato alla perdita del posto pubblico, ma va ricondotto alla categoria dell’illecito aqui liano.
Ritiene infondata la pretesa risarcitoria in quanto il RAGIONE_SOCIALE ha consentito l’assunzione de lla NOME NOME NOME indeterminato dal 1.10.2016 attraverso l’indizione di una selezione pubblica.
Evidenzia che grazie all’esperienza acquisita in forza dei contratti di somministrazione, la NOME è risultata vincitrice del concorso per l’assunzione a NOME determinato di istruttori amministrativi RAGIONE_SOCIALE sanitari di categoria contrattuale D all’esito del quale aveva stipulato un contratto a NOME
indeterminato dal 21.5.2012 al 20.5.2015, poi prorogato fino al 20.5.2016; precisa che all’esito di un ulteriore concorso pubblico, la NOME ha prestato servizio con contratto di lavoro a NOME determinato dal 4.7.2016 al 29.9.2016 ed è stata assunta a NOME indeterminato dal 1.10.2016.
Deve premettersi che la sentenza impugnata è conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, ultimo comma per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a NOME determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a NOME indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (v. Cass. n. 197/2019).
I primi due motivi sono inammissibili, in quanto muovendo da presupposti ermeneutici errati tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso una diversa lettura della documentazione prodotta ( l’Accordo di Programma, il Regolamento per il funzionamento della Struttura di Piano approvato con deliberazione del Comitato dell’Accordo di Programma n. 1 del 22.5.2005, nonché i Piani di Zona del 2004 e del 2005).
Questa Corte ha infatti chiarito che in tutte le versioni dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, il ricorso al contratto a termine, e più in generale ai contratti di lavoro flessibile, è consentito solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente NOMEraneo o eccezionale, che non possono riferirsi ad un fabbisogno ordinario (v. Cass. n. 13982/2022); ha inoltre precisato nel caso di ritenuta specificità della causale rimane fermo l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione (Cass. n. 21001/2014).
Ciò premesso, deve rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
6. Il primi due motivi sono inammissibili anche nella parte in cui deducono l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Non sussiste la denunciata mancanza di motivazione in ordine all ‘insussistenza delle ragioni giustificative del ricorso alla somministrazione, avendo la Corte territoriale rilevato che non è stata articolata alcuna prova sulla NOMEraneità delle esigenze in forza delle quali sono stati stipulati i contratti, ed avendo valorizzato le deduzioni del Comune sul carattere stabile della costituzione dell’Ufficio di Piano.
Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. non può inoltre configurarsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disattes o, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass. n. 6774/2022).
Il Comune ricorrente nel secondo motivo si è inoltre limitato a denunciare la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., senza confrontarsi in alcun modo con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata secondo cui la NOME nel giudizio di primo grado aveva contestato i motivi addotti dal Comune per giustificare il ricorso al lavoro somministrato ed il loro collegamento causale con la prestazione NOMEranea (sostenendo di avere svolto attività che non avevano riguardo né alla legge n. 285/97, né all’attività esposta nel contratto di somministrazione e di essere stata assunta per sopperire alle carenze di organico), e secondo cui ha riproposto tali doglianze nella memoria di costituzione relativa al giudizio di appello (pagg. 2, 5 e 6 della sentenza impugnata).
Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto, muovendo dall ‘errata premessa che il danno derivante dalla nullità della somministrazione a termine necessiti di allegazione e prova, chiede di valutare l’avvenuta stabilizzazione, che non risulta dalla sentenza impugnata.
Questa Corte in evidente segno di continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 ha infatti affermato : ‘ In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a NOME indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come ” danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore ‘ (Cass. n. 446/2021).
Ciò premesso, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, il quale ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
12 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il Comune ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in €
5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 3 ottobre 2023.