Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7994 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7994 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19471-2021 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutte domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvoc ato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE FAMIGLIA, RAGIONE_SOCIALE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 449/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 401/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e altri nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto -sul presupposto RAGIONE_SOCIALE riferibilità di fatto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del rapporto di lavoro formalmente costituito con la RAGIONE_SOCIALE e poi con la RAGIONE_SOCIALE quali soggetti attuatori dei piani di inserimento professionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del suo svolgimento, da oltre sette anni, secondo il regime tipico del lavoro subordinato per l’espletamento di mansioni proprie degli impiegati di ruolo di II livello con un orario di sei ore giornaliere – la condanna RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni suddette al risarcimento del danno per l’abusiva precarizzazione dei rapporti e RAGIONE_SOCIALE corresponsione, ai sensi dell’art. 2126 c.c., RAGIONE_SOCIALE differenze retributive maturate tra
l’indennità percepita e la retribuzione dovuta in relazione al rapporto di fatto svoltosi;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con la RAGIONE_SOCIALE Sicilia, stante la matrice assistenziale del rapporto di servizio instauratosi con le istanti, lavoratori socialmente utili, in attuazione del Piano per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati nell’area metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, tenuto anche conto dell’effettività dei rapporti di lavoro conclusi con la RAGIONE_SOCIALE riconosciuta in primo grado e RAGIONE_SOCIALE conseguente inconfigurabilità, in relazione ad essi, di una intermediazione illecita di manodopera nonché dell’impossibilità di desumere dRAGIONE_SOCIALE accertate modalità di svolgimento del rapporto la concreta deviazione RAGIONE_SOCIALE prestazione espletata dRAGIONE_SOCIALE istanti dai limiti di utilizzo degli LSU;
che per la cassazione di tale decisione, ricorrono tutti gli originari istanti , affidando l’impugnazione a quattro motivi .
Le Amministrazioni intimate hanno depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa, senza svolgere difese.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 52, commi 3 e 5, l. RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 10/2011 (poi indicata nel motivo come 11/2010) , 1 e 8 d.lgs. n. 468/1997 (poi riprodotto dall’art. 4 d.lgs. n. 81/2000), 2126 e 2697 c.c., lamentano a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’aver questa erroneamente escluso il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia quale utilizzatore RAGIONE_SOCIALE prestazione, utiliz zo implicante l’inserimento degli LSU nell’organizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE p er lo svolgimento di compiti
attinenti ai fini istituzionali e, pertanto, tale da realizzare una concreta deviazione dal programma di impiego degli LSU così da legittimare l’applicazione dell’art. 2126 c.c.;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418, commi 1 e 2 e 1421 c.c. in relazione all’art. 52, comma 5, l. RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 10/2011 (poi indicata nel motivo come 11/2010), 24 e 36 Cost., le ricorrenti lamentano a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’aver questa omesso la declaratoria di nullità di quei contratti con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva formalizzato in guisa di rapporto di lavoro subordinato l’attività di supporto gestionale per all’inserimento professionale degli LSU, avendo escluso che si trattasse effettivamente di rapporto di lavoro subordinato non prevedendo alcuna prestazione tra le parti;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 115, c.p.c., le ricorrenti deducono la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione al carattere meramente apparente RAGIONE_SOCIALE motivazione resa dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale mentre nega la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra le ricorrenti e la RAGIONE_SOCIALE, fa risalire RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione di quei contratti sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE loro fittizietà implicante il concretarsi di una ipotesi di intermediazione illecita nel rapporto di lavoro di fatto in essere con la RAGIONE_SOCIALE l’inammissibilità dell’azione di accertamento in tal senso esercitata dRAGIONE_SOCIALE ricorrenti, escludendola anche per il periodo di asserita prosecuzione del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE una volata venuto a cessare quello con la RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE ritenuta carenza di prova in ordine a tale circostanza;
che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è prospettata in relazione all’omessa pronunzia da
parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in ordine ad un motivo di gravame con il quale si imputava al primo giudice il non aver dato rilievo RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni di RAGIONE_SOCIALEgazioni attestanti l’assoggettamento di fatto RAGIONE_SOCIALE ricorre nti all’esercizio di un potere direttivo/disciplinare RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni medesime;
che tutti gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi per essere tutti volti a sostenere che, rispetto al l’inserimento professionale ed al sostegno al reddito dei lavoratori socialmente utili, vi sarebbe stata una deviazione dallo schema causale proprio di quella disciplina, concretatosi in un utilizzo diretto degli stessi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di compiti istituzionali al pari del personale di ruolo, e che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata sul presupposto RAGIONE_SOCIALE correttezza di quello schema, negando la contrattualizzazione RAGIONE_SOCIALE prestazione RAGIONE_SOCIALE ricorrenti in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e omettendo di considerare l’acquisita prova del concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione RAGIONE_SOCIALE medesime secondo il regime tipico RAGIONE_SOCIALE subordinazione;
che i motivi di ricorso non sono fondati atteso che, dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 25672 del 2017, da un lato, correttamente i rapporti in questione sono stati ricondotti dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, ad una matrice assistenziale sottesa RAGIONE_SOCIALE legislazione regionale, che, nel prevedere per i lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino RAGIONE_SOCIALE c.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE misure per l’inserimento professionale ed il sostegno al reddito, assegna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il mero ruolo di ente promotore e finanziatore di progetti attuati tramite società con cui si instaura il rapporto (cfr., Cass., n. 14185 del 2017, punto 1.1.) e, dall’altro, la C orte territoriale ha
puntualmente accertato – senza che in relazione a ciò le ricorrenti abbiano in questa sede formulato alcuna specifica censura che l’utilizzo diretto RAGIONE_SOCIALE ricorrenti per incombenze proprie dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non integrava una concreta deviazione dRAGIONE_SOCIALE prestazione relativa al progetto attuativo RAGIONE_SOCIALE finalità assistenziale, ciò valendo ad escludere il carattere fittizio dello schema causale posto in essere, del resto, mai fatto oggetto di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE odierne ricorrente, come affermato dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale;
che il ricorso va dunque rigettato;
nulla spese atteso che le controparti non hanno svolto attività difensiva e il ricorso è stato trattato in adunanza camerale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione