Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13648 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15700/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Liquidatore pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Reiterazione contratti di somministrazione – RAGIONE_SOCIALE – Natura – Ente pubblico non economico – Stabilizzazione – Esclusione
R.G.N. 15700/2019
Ud. 17/04/2024 CC
120, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello Napoli n. 6217/2018 depositata il 13/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 6217/2018 pubblicata in data 13 novembre 2018, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4578/2014, pubblicata in data 23 ottobre 2014.
Quest’ultima aveva disatteso la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto della conclusione di una pluralità di contratti di somministrazione in assenza delle condizioni richieste dagli artt. 20 segg., D. Lgs. n. 276/2003.
Il giudice di prime cure, infatti, aveva ritenuto operante la decadenza di cui all’art. 32, Legge n. 183/2010.
La Corte territoriale, invece, ha escluso l’operatività di detta decadenza, alla luce del disposto dello stesso art. 31, comma 1bis , Legge n. 183/2010, così come ha escluso la fondatezza del l’ulteriore eccezione di decadenza proposta dal RAGIONE_SOCIALE ma, nel merito, ha ritenuto comunque infondata la domanda, rilevando -sulla scorta di una ricostruzione complessiva della disciplina dei consorzi -che il
RAGIONE_SOCIALE ha natura di ente pubblico non economico -alla luce degli scopi perseguiti -ritenendo conseguentemente operante il disposto di cui all’art. 36, D. Lgs. n. 165/2001.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente principale ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso principale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione ‘in relazione agli artt. 1 e 36 del D .Lgs. n. 165/2001 e/o all’art. 35, comma 8, della L. n. 448/2001 e/o del D.L. n. 90/2008, convertito con L. n. 123/2008 e/o l’art. 4, comma 13, del D.L. n. 95/20121 convertito in legge (con modificazioni) dall’art. comma della L. n. 135/.2012, per l’affermazione di applicabilità delle norme di diritto privato al RAGIONE_SOCIALE convenuto’ , ed è dal ricorrente così, testualmente, sintetizzato: ‘si censura la sentenza, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione delle norme richiamate, in ossequio alle quali la Corte territoriale – in difformità a quanto peraltro affermato dalla Suprema Corte (SS.UU., Sentenza n. 5491 del 10/03/2014, Sez. Lav., Sentenza n. 21313/2016) – affermava l’applicabilità alla fattispecie per cui è causa del D.Lgs. n. 165/2001, escludendo, (illegittimamente) l’applicabilità delle norme di diritto privato al RAGIONE_SOCIALE convenuto, in evidente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, comma 8, L. n. 448/2001, nella parte in cui
dispone la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi di cui all’articolo 31, comma 8, del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui all’articolo 113, comma 1, del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell’articolo 115 del citato testo unico, e/o del D.L. n. 90/2008 e/o dell’art. 4, comma 13, del D.L. n. 95/2012, la cui osservanza avrebbe dovuto indurla ad affermare l’applicabilità della disciplina del codice civile in materia di società di capitali al RAGIONE_SOCIALE convenuto, quale società a totale e/o parziale partecipazione pubblica, non essendo diversamente stabilito e/o in mancanza di deroghe espresse’ .
Con l’unico motivo, il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., il ‘vizio di illogicità della motivazione sotto la forma del travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte territoriale respinto l’eccezione, proposta dal RAGIONE_SOCIALE fin dal giudizio di primo grado, di decadenza dall’impugnazione dei contratti di somministrazione oggetto di giudizio, ai sensi e per gli affetti dell’art. 6 L. 604/66 come modificato dall’art. 32 L. 183/2010, erroneamente rilevando che la lettera, inviata dal ricorrente e ricevuta dal resistente RAGIONE_SOCIALE in data 24.01.2011 (doc. 5 produzione parte appellante), contenesse l’impugnazione stragiudiziale relativa a tutti i contratti di somministrazione stipulati tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE
Sul punto il ricorrente incidentale evidenzia che la missiva in data 24 gennaio 2011 valorizzata dalla Corte d’appello al fine di escludere il decorso della decadenza non conteneva, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata, l’impugnazione di tutti i contratti di somministrazione che interessavano il ricorrente, bensì di uno solo di essi, che peraltro non sarebbe stato dedotto in sede di instaurazione
del giudizio, essendo stati allegati in quella sede altri, e successivi, contratti di somministrazione.
3. Il ricorso principale è inammissibile.
Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Il ricorso ora in esame si caratterizza -in primo luogo -per il fatto di dedurre la violazione ‘e/o’ la falsa applicazione di una nutrita serie
di previsioni di legge -quando non dell’intero D.L. n. 90/2008 mediante l’uso iterativo di un irrituale ‘e/o’ , di fatto rimettendo a questa Corte di decidere in relazione a quale di tali previsioni debba ravvisarsi la dedotta violazione ‘e/o’ falsa applicazione.
Nel concreto, l’argomentare del ricorso si sostanzia , in parte preponderante, nella riproduzione del testo di una decisione di questa Corte, peraltro attinente al (totalmente diverso) profilo della configurabilità di una responsabilità contabile degli amministratori di un RAGIONE_SOCIALE che non è neppure ben chiaro se fosse l’odierno ricorrente incidentale.
Di fatto, il ricorso omette di procedere ad un confronto concreto con le argomentazioni spese nella decisione impugnata e, parimenti, di impugnare l’interpretazione dello statuto del RAGIONE_SOCIALE seguita dalla decisione impugnata.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale in virtù del disposto dei cui all’art. 334 c.p.c. trattandosi di un ricorso incidentale tardivo notificato in data 21 giugno 2019 mentre la sentenza impugnata è stata depositata in data 13 novembre 2018.
In conclusione, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace.
Da tale esito consegue la condanna del ricorrente principale alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se
dovuto” nei soli confronti del ricorrente principale (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017), spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 17 aprile