Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34161 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34161 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20053-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo
Oggetto
LAVORO PRECARIO ALTRA AMMINISTRAZIONE
R.G.N. 20053/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI INDIRIZZO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1099/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/12/2017 R.G.N. 1241/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che con sentenza del 27 dicembre 2017 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava le domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto la declaratoria dell’intervenuta costituzione con la predetta RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica di operatore socio sanitario, area B, livello economico Bs, nonché la condanna della medesima alla riammissione in servizio ed al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, sul presupposto della configurabilità di una ipotesi di illecita intermediazione di manodopera per avere tutti gli istanti operato presso la predetta RAGIONE_SOCIALE alle formali dipendenze di una società cooperativa svolgendo in fatto mansioni inerenti alle ordinarie esigenze di assistenza socio-sanitaria dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 dovendosi qualificare l’RAGIONE_SOCIALE in questione, in quanto ricompresa nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, quale pubblica amministrazione ed a questa stregua preclusa la costituzione del rapporto di impiego, per quanto si trattasse di un rapporto che potesse essere costituito a prescindere dal concorso pubblico e nella forma prevista dalla lett. b) dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 165/2001 nonché non dovuto il risarcimento del danno in quanto rimasto sfornito di prova, non operando nella specie, non essendosi in presenza di un rapporto a tempo determinato, l’agevolazione probatoria riconosciuta, con
riferimento al c.d. ‘danno comunitario’ , da Cass., S.U., n. 5072/2016;
-che per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso tutti gli originari istanti affidando a quattro motivi l’impugnazione, in relazione alla quale l’RAGIONE_SOCIALE, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;
-che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione della causa i ricorrenti COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME NOME, COGNOME, COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME e COGNOME hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, del quale all’odierna udien za il Collegio prende atto pronunciandosi per l’estinzione del giudizio nei confronti dei predetti senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità per essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata;
-che di contro proseguono il giudizio i ricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, i residui ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. in connessione con gli artt. 35, d.lgs. n. 165/2001 e 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 112 c.p.c., imputano alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale era stata devoluta la
questione relativa alla natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che assumono privatistica per essere l’RAGIONE_SOCIALE qualificabile ente pubblico economico , disciplinato da atto aziendale di diritto privato;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. in connessione con gli artt. 35, d.lgs. n. 165/2001, 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003 e 16, l. n. 56/1987, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridic a dell’argomento su cui la Corte territoriale fonda la sancita inammissibilità della costituzione ope iudicis del rapporto di impiego pubblico, argomento relativo all’operatività dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 anche per le assunzioni che prescindono dal concorso pubblico ed avvengono nella forma prevista dalla lett. b) dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 165/2001;
-che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in connessione con gli artt. 97 Cost., 2116 c.c. la direttiva 1999/70/UE e la sentenza Santoro della CGUE, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a negare il risarcimento del danno, viceversa dovuto, ricorrendo nella specie la perdita di chance di ottenere il posto di lavoro e comunque trattandosi di rapporti a tempo
determinato riconducibili all’ipotesi dell’abuso dell’impiego a termine dei lavoratori;
-che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c.p.c. è prospettata in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte territoriale della domanda risarcitoria avanzata in via subordinata, viceversa ammissibile, essendo la domanda volta alla parificazione economica con il personale dipendente dall’RAGIONE_SOCIALE , a prescindere dalla costituzione del rapporto in capo all’RAGIONE_SOCIALE medesima;
-che il primo motivo risulta infondato, essendosi la Corte territoriale puntualmente pronunciata sulla natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , correttamente richiamandosi all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 , che annovera tra le amministrazioni pubbliche le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE;
-che parimenti infondato risulta il secondo motivo, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 42004/2021 e Cass. n. 11537/2020) secondo cui ‘nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l’assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la ratio dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro
a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all’immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni del personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni che sono indispensabili per garantire l’efficienza dell’amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica’;
-che ancora infondati si rivelano il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i quali, in quanto entrambi attinenti alla pretesa risarcitoria alternativa alla costituzione del rapporto di impiego pubblico, possono essere qui trattati congiuntamente;
correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non provato il danno, non potendo questo consistere nella perdita della chance del conseguimento di un posto di lavoro, non sussistendo tale diritto per il solo fatto dell’illegittimità della forma di impiego ;
-infondatamente i ricorrenti invocano il principio enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016 con riferimento al c.d. danno comunitario, riferibile alla sola fattispecie della reiterazione abusiva di contratti a termine e non alla successione di contratti di appalto, con riferimento ai
quali ha nella specie operato, per di più, la garanzia della continuità del rapporto per il personale addetto;
-inoltre i ricorrenti non hanno proposto apposita domanda di risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle differenze retributive maturate in ragione della spettanza del trattamento economico previsto in relazione alle mansioni svolte dall’invocato CCNL per il comparto Sanità;
-che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non avere l’RAGIONE_SOCIALE svolto difesa alcuna;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
le richiamate condizioni non sussistono, invece, per gli altri ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso in quanto il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta
interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME e rigetta il ricorso nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18