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Lavoro Marittimo: lo sbarco non è licenziamento

Un lavoratore con contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato viene sbarcato per avvicendamento. La Cassazione chiarisce che tale atto non equivale a licenziamento. Il rapporto prosegue e la sua cessazione richiede un atto formale di recesso con giusta causa o giustificato motivo, applicando la normativa generale del lavoro.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Lavoro Marittimo: lo Sbarco per Avvicendamento Non È Licenziamento

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale per la tutela dei diritti nel lavoro marittimo. Con la decisione in esame, i giudici hanno chiarito che lo ‘sbarco per avvicendamento’ di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato non costituisce, di per sé, un atto di licenziamento. Questa pronuncia consolida l’estensione delle tutele previste per la generalità dei lavoratori anche a questa specifica categoria, sottolineando che il rapporto di lavoro prosegue nonostante le interruzioni tipiche del settore.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda un lavoratore marittimo, assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che era stato sbarcato dalla nave per ‘avvicendamento’ a settembre 2016. Successivamente, la compagnia di navigazione non lo aveva più reimbarcato. Il lavoratore si era quindi rivolto al tribunale per far dichiarare l’illegittimità dello sbarco, chiedendo la riammissione in servizio e il risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le sue richieste. Secondo i giudici di secondo grado, la comunicazione di sbarco e la successiva mancata reiscrizione nel turno particolare rientravano nella disciplina speciale del rapporto di lavoro marittimo, configurando una legittima interruzione del vincolo fiduciario. Insoddisfatto, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando la causa per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento ormai consolidato: il contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato non può essere risolto semplicemente con uno sbarco per avvicendamento, né per la mancata iscrizione al ‘turno particolare’.

Le Motivazioni: Estensione delle Tutele Generali al Lavoro Marittimo

La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi approfondita dell’evoluzione normativa in materia di licenziamenti. Il punto centrale è che le leggi generali a tutela della stabilità del posto di lavoro (in particolare la Legge n. 604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori) hanno di fatto superato e tacitamente abrogato le norme più datate del Codice della Navigazione (come l’art. 343) che prevedevano cause di risoluzione automatica del contratto.

Secondo la Cassazione, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche nel settore marittimo, è caratterizzato dalla continuità giuridica, sebbene la prestazione lavorativa possa essere intervallata da periodi di sbarco. Questi periodi di inattività tra un imbarco e l’altro configurano una sospensione della prestazione, ma non la cessazione del contratto.

Di conseguenza, per porre fine a un tale rapporto, la compagnia di navigazione deve ricorrere a un formale atto di licenziamento, che deve essere supportato da una giusta causa o da un giustificato motivo, secondo le regole applicabili a tutti i lavoratori subordinati. Lo sbarco è un atto neutro, funzionale all’organizzazione del lavoro, ma non un atto di recesso.

Inoltre, la Corte ha specificato che il ‘turno particolare’ è un mero strumento di collocamento e organizzazione, finalizzato a facilitare il reclutamento e a garantire una priorità di imbarco, ma non può essere utilizzato per derogare alla disciplina legale sulla stabilità del rapporto di lavoro.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa ordinanza rafforza in modo significativo la posizione dei lavoratori marittimi con contratto a tempo indeterminato. Le implicazioni pratiche sono chiare:

1. Stabilità del Rapporto: Il contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato gode della stessa stabilità di un ordinario contratto di lavoro. Non può essere interrotto informalmente.
2. Obbligo di Formale Licenziamento: Le compagnie di navigazione non possono considerare lo sbarco per avvicendamento come una risoluzione del contratto. Per terminare il rapporto, devono seguire la procedura formale di licenziamento, fornendo una motivazione valida e verificabile in sede giudiziaria.
3. Tutela Contro i Licenziamenti Illegittimi: I marittimi possono impugnare un mancato reimbarco che nasconda un licenziamento de facto, avvalendosi delle tutele previste dall’ordinamento generale del lavoro.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha ribadito che la specialità del settore marittimo non può tradursi in una minore tutela per i lavoratori, allineando pienamente i loro diritti a quelli della generalità dei dipendenti.

Lo sbarco per avvicendamento di un marittimo con contratto a tempo indeterminato comporta la risoluzione del rapporto di lavoro?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo sbarco per avvicendamento non costituisce un atto di risoluzione del rapporto. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi imbarchi, con sospensione della prestazione lavorativa negli intervalli.

Le norme speciali del Codice della Navigazione sulla risoluzione del contratto prevalgono sulle leggi generali in materia di licenziamento?
No. Secondo la Corte, le leggi generali sulla stabilità del posto di lavoro (come la L. 604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori) hanno tacitamente abrogato le norme del Codice della Navigazione che prevedono cause di risoluzione automatica del rapporto, in quanto incompatibili con i regimi di stabilità e controllo giudiziale sui licenziamenti.

L’iscrizione al ‘turno particolare’ modifica la natura del contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato?
No. L’iscrizione al turno particolare è un istituto finalizzato a facilitare le operazioni di reclutamento e ad assicurare una priorità di imbarco, ma non conferisce un diritto soggettivo alla stipula del contratto né può derogare alla disciplina legale sulla durata e sulla risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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