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Lavoro marittimo: contratto stabile senza turno

La Corte di Cassazione ha stabilito che un rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato non si interrompe se il lavoratore rifiuta di iscriversi al ‘turno particolare’, poiché tale istituto è previsto solo per i disoccupati. La richiesta dell’azienda è stata ritenuta illegittima e il suo rifiuto di accettare la prestazione lavorativa ingiustificato, confermando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

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Lavoro Marittimo: la Cassazione conferma la stabilità del contratto a tempo indeterminato

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un’importante questione nel settore del lavoro marittimo, stabilendo un principio chiaro sulla continuità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Corte ha chiarito che il rifiuto di un marittimo di iscriversi al cosiddetto “turno particolare” non può essere considerato causa di risoluzione del contratto, se questo è a tempo indeterminato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione fondamentale.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dalla controversia tra un lavoratore marittimo e una compagnia di navigazione. Il lavoratore, a seguito di una precedente sentenza che aveva accertato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si era visto chiedere dalla società, al momento di uno sbarco, di iscriversi in un “turno particolare” per futuri imbarchi. Di fronte al suo rifiuto, la compagnia aveva comunicato la cancellazione dal turno, ritenendo di fatto risolto il rapporto di lavoro.

Il lavoratore si era quindi rivolto al Tribunale, che aveva condannato la società al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite dalla data della messa in mora fino alla riammissione in servizio. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, spingendo la società a ricorrere in Cassazione.

La Stabilità del Lavoro Marittimo secondo i Giudici

La difesa della compagnia si basava su quattro motivi, tra cui la presunta decadenza del lavoratore per non aver impugnato un licenziamento e la violazione di norme contrattuali relative al rifiuto della prestazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, giudicandolo in parte inammissibile e in parte infondato.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che il “turno particolare” è un istituto previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori disoccupati, al fine di garantire loro una precedenza nell’imbarco. Non è quindi applicabile a un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato già in essere, poiché quest’ultimo non può essere considerato disoccupato.

La Differenza tra Sbarco e Risoluzione del Contratto

Un punto cruciale della decisione riguarda la natura del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. La Cassazione, richiamando precedenti orientamenti, ha ribadito che la configurazione di un tale rapporto implica che la sua durata non sia predeterminata e non coincida necessariamente con la singola convenzione di imbarco. In altre parole, lo sbarco del lavoratore non comporta l’automatica risoluzione del contratto, che può invece essere caratterizzato da una successione di imbarchi e sbarchi, con sospensione della prestazione negli intervalli.

La Corte ha specificato che il rapporto di lavoro marittimo, una volta accertato come indeterminato, è soggetto alla disciplina generale in materia di licenziamenti (Legge n. 604/1966), che impone la necessità di una giusta causa o di un giustificato motivo per la sua interruzione.

Le Motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni della società, sottolineando che il rapporto di lavoro in questione era caratterizzato da continuità fino a un valido atto di licenziamento, che nel caso di specie non era mai stato adottato. La richiesta di iscrizione al turno particolare e la successiva cancellazione non costituivano un licenziamento legittimo, ma una vicenda del tutto ininfluente sulla continuità di un rapporto a tempo indeterminato.

Il rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione del lavoratore, che si era offerto di continuare a lavorare, è stato considerato ingiustificato. Di conseguenza, è stato confermato il diritto del marittimo a ricevere le retribuzioni maturate dalla data della messa in mora. La Corte ha evidenziato come le tesi della società ricorrente si scontrassero con un consolidato orientamento giurisprudenziale, già espresso in casi analoghi riguardanti la stessa compagnia.

Conclusioni

Questa ordinanza rafforza la tutela dei lavoratori marittimi con contratto a tempo indeterminato, equiparando la loro stabilità a quella dei lavoratori subordinati di diritto comune. Si stabilisce in modo inequivocabile che istituti come il “turno particolare”, pensati per gestire la disoccupazione nel settore, non possono essere usati impropriamente per porre fine a un rapporto di lavoro stabile. La decisione riafferma che la cessazione del rapporto deve avvenire solo attraverso le forme di legge previste per il licenziamento, garantendo così diritti e tutele fondamentali anche nel peculiare contesto del lavoro marittimo.

Un lavoratore marittimo con contratto a tempo indeterminato è obbligato a iscriversi al ‘turno particolare’?
No. Secondo la Corte, il ‘turno particolare’ è un istituto che riguarda i lavoratori disoccupati per garantire loro una precedenza di imbarco. Non si applica a chi ha già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere, in quanto non è disoccupato.

Il rifiuto di iscriversi al ‘turno particolare’ può essere considerato una causa di risoluzione del rapporto di lavoro marittimo?
No. La Corte ha stabilito che l’iscrizione o la non iscrizione al turno particolare è una vicenda che non incide in alcun modo sulla continuità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, il rifiuto non può giustificare la cessazione del contratto.

Il rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato cessa automaticamente con lo sbarco?
No. La Cassazione ha chiarito che lo sbarco del lavoratore non coincide necessariamente con la risoluzione del rapporto. Un contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da una successione di sbarchi e reimbarchi, con sospensione della prestazione lavorativa negli intervalli, senza che il rapporto giuridico venga meno.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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