Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10800 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5497-2021 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 510/2020 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 10/12/2020 R.G.N.
552/2019;
Oggetto
Rapporto di lavoro intemittente
R.G.N. 5497/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello , di LecceSezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello proposto da NOME contro la sentenza del Tribunale di Taranto, la quale aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento, secondo il lavoratore, irrogatogli verbalmente in data 4.10.2017 dalla convenuta COGNOME NOME, quale titolare del discopub ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale – rispetto alla censura con la quale l’appellante aveva assunto l’erroneità della sentenza di primo grado per avere il giudice ritenuto costituito un valido rapporto di lavoro intermittente -, facendo rife rimento a quest’ultimo proposito al disposto di cui all’art. 13 d.lgs. n. 81/2015, riteneva contrario sia al dato letterale che anche alla ratio di tale norma limitare il lavoro a chiamata solo alle categorie di lavoratori con meno di 25 anni e non più di 55 anni, e che non era errato da parte dello stesso primo giudice l’aver ricondotto il lavoro di addetto alla sicurezza al personale di servizio negli esercizi pubblici di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. Dunque, configurandosi il rapporto di cui è causa come lavoro a chiamata, per la Corte nessun licenziamento era configurabile, ma solo una mancata chiamata, non obbligatoria da parte della impresa, nella stagione 2017-2018.
Inoltre, secondo la stessa Corte, a ben vedere, anche ipotizzando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non si addiverrebbe all’accoglimento della
domanda del ricorrente, perché a rigore un atto configurabile come licenziamento non vi era mai stato, in base alle risultanze processuali considerate, sicché il rapporto sarebbe continuato ad ogni effetto, con conseguente difetto d’interesse ad impugnare il silenzio della ditta datrice.
Avverso tale decisione, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘Violazione dell’art. 13 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’. Per lo stesso, tenendo conto che era pacifico e documentalmente provato che egli già all’atto dell ‘assunzione aveva più di 25 anni, era meritevole di critica quanto considerato dalla Corte territoriale perché il requisito anagrafico concorre, unitamente agli altri di natura oggettiva, ad individuare il campo di applicazione della disciplina del lavoro intermittente e ne costituisce un presupposto indefettibile per la stipulazione del contratto, con l’ulteriore conseguenza che nella ipotesi in cui ricorra solo uno dei due requisiti di liceità la clausola relativa al termine è nulla. Inoltre, era errata la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto che nella fattispecie si potesse utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Tanto perché il CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere, pubblici servizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio, turismo, campeggi
e villaggi turistici non elenca tra i dipendenti con cui poter stipulare un contratto c.d. a chiamata gli addetti al servizio di sicurezza, come era il ricorrente, e lo stesso valeva per le tabelle pubblicate dal Ministero.
Con un secondo motivo denuncia la ‘Violazione dell’art. 13 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’. Premette che, con l’atto d’appello, esso ricorrente aveva formulato la censura che riporta testualmente: ‘ Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l’eccezione di nullità della clausola di apposizione del termine intermittente, sollevata da questa difesa per la mancanza di attestazione della valutazione dei rischi, sarebbe ininfluente al fine di veicolare l’invocata tutela reintegratoria di cui all’art. 18 dello statuto dei lavoratori, ma così non è ‘. Deduce allora che sul ‘punto la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi, con la conseguenza che è violativa dell’art. 112 c.p.c.’.
Con un terzo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 e segg. c.c.; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte distrettuale omesso di esaminare: la lettera del 10.10.2017, con cui il ricorrente aveva chiesto il motivo del licenziamento orale e offerto la prestazione; la pec inviata dal consulente della resistente, il 26.10.2017, e la pacifica qualità di collaboratori in capo ai signori RAGIONE_SOCIALE; nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 2 e 5, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. per aver, la Corte di
merito, erroneamente ritenuto che non sia stata raggiunta la prova in ordine al licenziamento orale comminato al ricorrente’.
Il primo motivo è infondato.
Di recente, questa Corte, con sent. 24.7.2023, n. 22086, ha ritenuto che i presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 -età del lavoratore e discontinuità dell’attività non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l’una giustificata dal requisito, oggettivo, dell’attività discontinua e l’altra da quello, soggettivo, dell’età del lavoratore.
5.1. In proposito si rimanda, quindi, alla motivazione di tale sentenza ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., anche per la parte in cui vi è stata considerata Cass. n. 28345/2020 (cfr. il § 10 della sent. n. 22086/2023); decisione, questa, ora richiamata dal ricorrente per cassazione, ma peraltro riferita al previgente art. 34 d.lgs. n. 276/2003 circa il contratto di lavoro intermittente.
5.2. Pertanto, è priva di fondamento giuridico la tesi del ricorrente, secondo la quale il requisito anagrafico (dell’età inferiore a 24 anni), nella specie, asseritamente insussistente in capo allo stesso all’atto dell’assunzione, dovrebbe concorrere con gli altri requisiti di natura oggettiva previsti per la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente.
5.3. Per contro, è conforme a diritto a riguardo la sentenza della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto contrario a lettera e ratio dell’art. 13 d.lgs. n. 81/2015 limitare il lavoro a
chiamata solo ai soggetti in possesso dei requisiti anagrafici di cui al comma 2 di tale articolo.
Inammissibile poi è il primo motivo per la parte in cui attinge il punto dell’impugnata sentenza in cui è stata confermata la riconduzione del lavoro di addetto alla sicurezza al personale di servizio negli esercizi pubblici di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
6.1. Per costante orientamento di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (in tal senso, ex plurimis , Cass., sez. I, 2.9.2021, n. 23792).
6.2. Ebbene, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 d.lgs. n. 81/2015, non risulta che alla Corte di merito fosse stata posta la specifica questione che il CCNL in ipotesi applicabile al rapporto non comprendesse tra i dipendenti con i quali poter stipulare un contratto di lavoro intermittente gli addetti al servizio di sicurezza, mentre non risulta adeguatamente censurata la valutazione dei giudici di merito circa la inclusione dell’attività di addetto alla sicurezza tra quelle indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, richiamata anche dal D.M. 23 ottobre 2004, in ragione del carattere stagionale dell’attività esercitata dalla datrice di lavoro e, dunque, del rilievo che l’assunzione del lavoratore, al pari di quella del personale di servizio e di cucina, era condizionata dai
periodi di apertura del locale, nel caso di specie non continuativo nell’anno , come era emerso dalla prova testimoniale
7. Interamente inammissibile è il secondo motivo.
7.1. In primo luogo, la censura fa esclusivo riferimento all’ipotesi della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., laddove la violazione dell’art. 112 c.p.c. doveva essere fatta valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendosi soprattutto la nullità della sentenza in parte qua per la sostenuta omessa pronuncia sul motivo d’appello sopra riportato (cfr., ad es., Cass. n. 41790/2021; n. 624/2021; n. 9478/2020).
7.2. Inoltre, l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione -e non di una mera allegazione difensiva -sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto (così, tra le tante, Cass. n. 20555/2017).
7.3. Ebbene, rilevato che la Corte d’appello si è certamente espressa sull’unico motivo di reclamo formulato, giudicandolo infondato (cfr. prima e seconda facciata della sua decisione), il passo del proprio atto d’impugnazione, riportato testualmente dall’ attuale ricorrente per cassazione, non esprime alcun autonomo e specifico motivo di reclamo sul quale la Corte distrettuale dovesse esplicitamente pronunciarsi. Si trattava, infatti, di rilievo meramente assertivo (‘… ma così non è’) e
privo di valore censorio, non contenendo alcuna critica a quanto ritenuto dal primo giudice.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo.
8.1. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis , Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).
E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dal quinto comma dell’articolo 348 -ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indic are le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).
8.2. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado e quella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi.
8.3. Ebbene, ribadito che i su ricordati principi trovano applicazione anche quando, come nel caso di specie, il
procedimento sia assoggettato al rito speciale c.d. Fornero (cfr., tra le altre, Cass. n. 6544/2019; n. 23690/2015; n. 23021/2014), il ricorrente neanche ha allegato se ed in che parti le motivazioni delle due sentenze in questione fossero significativamente difformi.
8.4. Pertanto, il motivo in esame, per la parte in cui si riferisce al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., è inammissibile.
Il terzo motivo di ricorso nel suo complesso attinge la seconda ed autonoma ratio decidendi della Corte di merito (quella, cioè, che si basa sull’ipotesi della ‘sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato’, e non sulla ritenuta ricorrenza di un valido rapporto di lavoro intermittente).
9.1. Tuttavia, anche per la parte che non si fonda sull’omesso esame di fatti asseritamente decisivi ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., detto motivo anzitutto non coglie appieno tale ulteriore ratio decidendi , difettando così di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.
In particolare, non considera il ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto che ‘a rigore un atto configurabile come licenziamento non vi è mai stato’, perché anzitutto ‘il ricorrente dice di aver appreso durante una conversazione telefonica con un collega, COGNOME NOME, che non sarebbe stato richiamato nell’autunno 2017′ (cfr. terza facciata dell’impugnata sentenza). In altre parole, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, lo stesso lavoratore aveva allegato non un recesso a lui verbalmente espresso dalla datrice di lavoro COGNOME NOME (o da diversa persona munita del relativo potere), bensì di aver appreso nel corso di una conversazione telefonica con l’indicato
suo collega di lavoro che egli non sarebbe stato richiamato nell’autunno 2017.
9.2. Infine, il motivo in esame, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di diritto, mira in realtà ad una rivalutazione di ulteriori risultanze processuali (v. facciate 8-10 del ricorso), il che lo rende inammissibile anche per tale parte (cfr., ad es., Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae in favore del difensore della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20.2.2024.
La Presidente
NOME COGNOME