Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23189 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19014-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale
–
contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
Lavoro in somministrazione e costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
R.G.N. 19014/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/06/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 1205/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 282019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 17 gennaio 2020, la Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26018/2018, ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione temporaneo dal 9 novembre 2004 al 31 gennaio 2005 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 20 d.lgs. 276/2003 e l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di NOME COGNOME (formalmente dipendente dalla somministratrice RAGIONE_SOCIALE) con l’utilizza trice RAGIONE_SOCIALE dal 9 novembre 2004; ordinato ad essa la riammissione del predetto nel suo posto di lavoro e l’ha condannata al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria, ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010, in misura di quattro mensili tà dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge. L’ordinanza rescindente di questa Corte aveva, infatti, annullato per motivazione apparente la sentenza 12 aprile
2013 della stessa Corte d’appello, di rigetto dell’appello del lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande suindicate, invece accolte dalla sentenza rescissoria;
per quanto ancora rileva, essa ha ritenuto la specificità ed effettività della causale apposta al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato tra le due società ( ‘ragioni di carattere organizzativo e produttivo derivanti dagli Accordi del 29/07/04 stipulati tra RAGIONE_SOCIALE e le OO.SS. a livello nazionale, in materia di recapito e di Riequilibrio e Sviluppo Occupazionale … ‘ ), ma escluso la prova, da parte di RAGIONE_SOCIALE oneratane, del rispetto dell’indice di contingentamento;
con atto notificato il 10 luglio 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con un unico motivo, cui la società ha replicato con controricorso;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, parte contumace nel giudizio di appello.
Essa non ha qualità di litisconsorte necessaria, avendo NOME COGNOME proposto domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 20 d.lgs.
276/2003: in applicazione del principio, secondo cui deve escludersi la necessità dell’estensione del contraddittorio al soggetto interposto, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., nel caso di lavoratore che agisca in giudizio per l’accertamento di un rapporto con un datore di lavoro, negandone uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità (Cass. 29 luglio 2009, n. 17643).
Neppure, d’altro canto, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, non avendo il lavoratore proposto una domanda alternativa nei confronti di una delle due società convenute (Cass. 29 dicembre 2023, n. 36420, in ipotesi di responsabilità per lo stesso fatto dannoso), né verificandosi la necessità, per la presenza di più parti nel giudizio di primo grado, della loro persistenza in sede di impugnazione, per evitare un possibile conflitto di giudicati in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 29 marzo 2019, n. 8790; Cass. 13 febbraio 2023, n. 4303);
2. tanto premesso, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 c.p.c., per avere la Corte territoriale esorbitato dai limiti del giudizio di rinvio, rigorosamente circoscritto alle questioni oggetto di decisione della Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento (specificità ed effettività della clausola del contratto di somministrazione a termine), ampliando indebitamente il thema decidendi ad un motivo di riassunzione (limiti di contingentamento per il ricorso ai contratti di lavoro a termine e in somministrazione) ad esso estraneo e precluso dalla formazione di un giudicato interno (primo motivo);
3. esso è infondato;
4. è noto che il giudice di rinvio -qualora la sentenza di annullamento, come nel caso di specie, abbia accolto il ricorso per motivazione apparente e pertanto (in quanto ipotesi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per attinenza all’esistenza della motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto -debba limitarsi (diversamente che nel caso di annullamento per vizi di motivazione in cui il giudice può anche indagare, sia pure nel rispetto delle preclusioni e decadenze verificatesi, su altri fatti per un apprezzamento complessivo della vicenda in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata) ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento, né la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240). Ed è ciò che, nel caso di specie, ha fatto la Corte territoriale con il riesame dell’appello del lavoratore ed esplicitando le ragioni a sostegno della decisione adottata;
4.1. essa ha pertanto rispettato i limiti del giudizio di rinvio, quale giudizio ad istruzione sostanzialmente ‘chiusa’ (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26108; Cass. 22 settembre 2022, n. 27736), senza alcun ampliamento indebito del thema decidendi occupandosi dei limiti di contingentamento per il ricorso ai contratti di lavoro a termine e in somministrazione. Il lavoratore aveva, infatti, dedotto in appello anche il superamento dei limiti percentuali di assunzioni, come indicato da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi
dell’odierno giudizio di legittimità (da RAGIONE_SOCIALE, in ricorso sub D, a pg. 3 del ricorso; da COGNOME, al quinto alinea di pg. 4 del controricorso), così essendo pertanto la questione naturalmente devoluta alla Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio;
5. la ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 20, quarto comma d.lgs. 276/2003, 22 e 25 CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 11 luglio 2003, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente una clausola di contingentamento invece non prevista dal CCNL (in quanto precedente l’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003) applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro in somministrazione a termine in questione (dal 9 novembre 2004 al 31 gennaio 2005), in base ad una ricostruzione giuridica viziata in difetto di allegazione, né di produzione -fermo l’onere di deduzione e prova datoriale del rispetto della percentuale contrattualmente stabilita di assunzioni in somministrazione a termine -della norma contrattuale di fissazione del limite massimo ipoteticamente violato; posto che il riferimento delle nome contrattuali collettive denunciate riguarda non già il lavoro in somministrazione a termine, bensì il lavoro temporaneo previsto dalla legge n. 196/1997, inapplicabile alla fattispecie in esame regolata dal d.lgs. 276/2003 e cui la Corte leccese ha fatto erroneo riferimento (secondo motivo); 6. anch’esso è infondato;
la Corte territoriale ha correttamente ritenuto, in conformità a precedente di legittimità citato (al terzo capoverso di pg. 11 della sentenza), l’applicabilità dell’art. 22 CCNL cit. che, al secondo comma, con riguardo ai limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato, prevede una media annua dei lavoratori in servizio su base regionale dell’8%,
ovvero del 10%, e che, al quarto comma, per il caso di contemporaneo ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, fissa una percentuale complessiva non superiore al 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente (Cass. 13 marzo 2019, n. 7190, in motivazione sub p.ti 4 e 5 di pg. 8).
È poi irrilevante la dedotta anteriorità del CCNL applicabile ratione temporis (CCNL RAGIONE_SOCIALE 11 luglio 2003) all’entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, posto che l’assenza di alcuna sanzione, non prevista in violazione delle percentuali stabilite dalle clausole di contingentamento contenute nei contratti collettivi nazionali, riguarda il contratto individuale stipulato nella vigenza della legge n. 196 del 1997 (ancorché il rapporto sia proseguito successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003, la cui disciplina transitoria, contenuta nell’art. 86 d.lgs. cit., prevede la conservazione, fino al rinnovo dei contratti collettivi, delle sole clausole che stabiliscono le esigenze di carattere temporaneo atte a giustificare la somministrazione di lavoro a termine e priva di efficacia quelle relative ai limiti percentuali per l’utilizzo di lavoratori interinali: così Cass. 21 ottobre 2015, n. 21399; Cass. 26 maggio 2023, n. 14744); non riguarda invece il contratto individuale, come quello di specie (dal 9 novembre 2004 al 31 gennaio 2005) che sia stato stipulato nella vigenza del d.lgs. 276/2003. Ciò che indirettamente, ma chiaramente si trae da un recente arresto di questa Corte in analoga controversia (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5090, in motivazione, sub p.to 9);
8. il controricorrente a propria volta ha dedotto, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 116 c.p.c., 20 d.lgs. 276/2003 ed omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, in riferimento alla mancata prova di specificità della causale (unico motivo);
esso è assorbito, in quanto da intendere, per la sua formulazione in subordine all’inammissibilità o al rigetto del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, come condizionato, per l’evidente difetto d’interesse, in caso di rigetto del ricorso principale, di mantenimento della pronuncia di nullità del contratto di somministrazione temporaneo, in violazione dell’art. 20 d.lgs. 276/2003;
10. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 giugno 2024