Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20073 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22193-2022 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA COGNOMENOME E COGNOME DI CASERTA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2940/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/09/2022 R.G.N. 557/2021;
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 22193/2022
Ud. 03/06/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa:
Con ricorso depositato in data 11.08.2010 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME assumevano di essere dal 2000 infermieri dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dichiaravano di prestare la propria attività lavorativa con un orario di lavoro articolato in trentasei ore settimanali, con prestazioni lavorative rese anche nei giorni festivi infrasettimanali. I ricorrenti deducevano che l’Azienda Ospedaliera non aveva loro riconosciuto né il riposo compensativo, né il compenso per lavoro straordinario per le prestazioni rese nei giorni festivi e chiedevano l’accertamento del diritto al compenso (straordinario festivo) previsto dall’art. 9 dell’Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 per l ‘attività prestata in giorni festivi infrasettimanali, e la condanna dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta al pagamento delle differenze retributive. L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1573/2012 accoglieva il ricorso dei lavoratori riconoscendo il diritto alla percezione delle differenze retributive, salvo quelle richieste per le festività non godute sino al 30/06/2004, trattandosi di crediti estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.
L’Azienda Ospedaliera proponeva ricorso in appello avverso la sentenza. I lavoratori si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza n. 6072 del
26.09.2014 la Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro accoglieva l’appello.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione. L’Azienda Ospedaliera si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di cassazione con ordinanza 25/01/2021, n. 1505, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata ed enunciava, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, il seguente principio di diritto: «l’indennità prevista dall’art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
NOME COGNOME con un ricorso e NOME COGNOME e NOME COGNOME con un altro ricorso riassumevano separatamente i rispettivi giudizi innanzi alla Corte di Appello di Napoli. In entrambi i giudizi l’Azienda Ospedaliera si costituiva chiedendo il r igetto dell’impugnazione. Di seguito la Corte di Appello riuniva i giudizi e, con la sentenza n. 2940/2022 depositata il 05/09/2022, respingendo l’appello spiegato dalla Azienda Ospedaliera, confermava la sentenza favorevole ai lavoratori adottata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta. NOME COGNOME con un controricorso e NOME COGNOME e NOME COGNOME con altro controricorso si sono costituiti chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Le parti controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Con il ricorso si deduce sotto un primo profilo «v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 44, comma 3 c.c.n.l. 1994-1997 per i dipendenti del comparto sanità in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., con richiamo all’art. 18, all’art. 19, commi 2, 3, 4 e art. 20 dello stesso contratto» e sotto un secondo profilo «v iolazione dell’art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001 integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, con richiamo alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 1, al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66».
1.1. La parte ricorrente deduce letteralmente «omessa, illogica contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c erronea e scorretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni di legge di cui agli artt. 44, comma 3 c.c.n.l. 1994-1997 per i dipendenti del comparto sanità in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., con richiamo all’art. 18, all’art. 19, commi 2, 3, 4 e art. 20 dello stesso contratto -falsa applicazione e violazione dell’art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001 integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, con richiamo alla l. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 1, al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 -mancata individuazione della norma di attuazione del diritto preteso e della fonte legittimante il riconoscimento e l’eventuale restituzione della somma –
genericità dei fatti storici -limitatezza operativa e motivazionale del decisum della richiamata ordinanza della corte suprema di cassazione».
Il ricorso è inammissibile, atteso che la critica alla sentenza impugnata non si confronta in alcun modo con il giudicato formato dalla pronuncia rescindente all’origine del giudizio di rinvio. Il ricorso, al contrario, si limita a contestare il principio di diritto già affermato dalla Corte nell’ordinanza 25/01/2021, n. 1505. Detto principio fa stato, tuttavia, tra le parti.
2.1. Si consideri, in proposito, che: a norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens , comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. 15/11/2017, n. 27155).
2.2. La riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza -dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché
conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. 21/02/2019, n. 5137).
2.3. La parte ricorrente assume, poi, che il principio di diritto all’origine del giudizio di rinvio sarebbe contraddetto da altre pronunce della Corte e, per questa via, ripropone le argomentazioni già spese nel precedente giudizio di legittimità.
2.4. Non sussiste, tuttavia, il dedotto contrasto di principi nella giurisprudenza della Corte perché quello affermato dalla citata ordinanza è espressione di indirizzo del tutto prevalente e confermato in termini anche da Cass. 10/03/2021, n. 6716 e da Cass. 10/11/2021, n. 33126, come peraltro già osservato dal provvedimento del Primo Presidente della Corte che, in data 26.10.2022, ha respinto istanza di assegnazione alle Sezioni Unite.
Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 (quattromila), oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione