Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10673-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per la Provincia RAGIONE_SOCIALE Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO ;
Oggetto
Art.53 d.lgs. n.165/01
R.G.N. 10673/2019 Cron. Rep. Ud. 12/06/2024 CC
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 450/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/12/2018 R.G.N. 327/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso una cartella di pagamento emessa dall’amministrazione datrice di lavoro, ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, e notificata dal concessionario RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento dei compensi percepiti da COGNOME per la sua attività di fotografo non autorizzata.
Riteneva la Corte che la giurisdizione fosse del giudice ordinario e non RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti; che la pretesa non fosse prescritta, in quanto era passata in giudicato interno la statuizione del giudice di primo grado, non impugnata con l’atto d’appello, che affermava il termine decennale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e la valenza interruttiva RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale. Nel merito, la Corte riteneva che l’attività di fotografo fosse svolta in modo professionale, non avesse natura artistica, e quindi dovesse essere autorizzata dall’RAGIONE_SOCIALE, non rilevando alcun tacito assenso RAGIONE_SOCIALE‘ente. Il relativo importo – pari ai compensi percepiti – non era stato contestato dall’appellante, se non per quanto riguardava gli onesi accessori, ma sul punto il giudice di primo grado aveva condannato al pagamento dei compensi al netto degli accessori.
Avverso la pronuncia, COGNOME NOME ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste senza svolgere attività difensiva ma solo riservandosi di partecipare all’udienza di discussione, mentre RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce nullità ed illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto di giurisdizione ai sensi degli artt.37 c.p.c. e 53, co.7 bis d.lgs. n.165/01, in quanto l’amministrazione regionale non aveva svolto alcuna pretesa verso il ricorrente e dunque la giurisdizione apparteneva alla Corte dei Conti. Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2945, 2946, 2953 c.c. Argomenta di aver appellato in ordine al termine di prescrizione, quinquennale anziché decennale, e che la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale era inesistente e quindi non poteva avere valenza interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero l’omessa considerazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALEe note conclusive finali d’appello, ove si trattava la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale e RAGIONE_SOCIALEa inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella e dunque la mancata interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Con il quarto motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 c.p.c., 2697 c.c. e 53, co.6 d.lgs. n.165/01. La Corte avrebbe travisato le risultanze probatorie documentali, dalle quali emergeva che l’amministrazione aveva dato il consenso all’attività fotografica, che essa veniva svolta in modo occasionale, e dunque non richiedeva l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ente datore di lavoro, e che trattavasi di attività a connotazione artistica.
Con il quinto motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la contestazione all’entità RAGIONE_SOCIALEe somme portate dalla cartella esattoriale, come svolta anche con l’atto d’appello.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte, pronunciando a sezioni unite (Cass. S.U. 3872/23), ha affermato che la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti sussiste solo ove agisca la Procura RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti; quando invece agisca l’amministrazione datrice di lavoro per far valere il debito di natura sanzionatoria del dipendente a riversare i compensi percepiti per l’attività extralavorativa non autorizzata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Nel caso di specie, avvalendosi del concessionario, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha fatto valere tale credito consacrandolo nella cartella di pagamento, avente natura di titolo esecutivo (tra le tante, v. Cass.31560/22). La cartella, diversamente da quanto argomenta il motivo, veicola dunque la pretesa creditoria fatta valere RAGIONE_SOCIALE‘ente in via stragiudiziale.
Il secondo e terzo motivo sono inammissibili.
La sentenza d’appello afferma che non erano state impugnate con l’atto di gravame e dunque erano passate in giudicato interno, le due affermazioni rese dal giudice di primo grado circa il termine decennale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e il valore interruttivo RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento. Il secondo motivo, in modo non autosufficiente, si limita ad affermare che l’atto d’appello censurava entrambi i profili, ma non riporta specificamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello né lo ritrascrive. Quanto poi all’omessa considerazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALEe note difensive finali depositate in appello, va sottolineata l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione, posto che il giudicato è impedito solo dal gravame contenuto nell’atto d’appello, mentre le note finali non possono contenere censure nuove mai proposte in precedenza.
Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia un travisamento del materiale istruttorio documentale.
Il motivo non fa altro che censurare il modo in cui la sentenza d’appello ha condotto il proprio accertamento di fatto sulla professionalità, abitualità protratta per anni, e non originalità/creatività RAGIONE_SOCIALE‘attività di fotografo svolta per matrimoni e campagne pubblicitarie. Tale accertamento di fatto si basa sulle risultanze probatorie acquisite, e già valutate dal giudice di primo grado. In particolare, trattandosi di c.d. doppia conforme, avendo la Corte d’appello motivato sull’accertamento di fatto desunto dagli stessi elementi considerati dal giudice di primo grado, il motivo è inammissibile. Occorre aggiungere che la censura di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.115 c.p.c. non può porsi quando si denunci una erronea
considerazione del materiale istruttorio, in tal caso potendosi solo ricorrere per il vizio di cui al n.5 RAGIONE_SOCIALE‘art.360 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20); vizio però precluso in questa sede dalla presenza di doppia pronuncia conforme.
Il quindi motivo è inammissibile.
A differenza di quanto dedotto nel motivo, la Corte d’appello ha dato conto RAGIONE_SOCIALEa discrasia tra le somme dovute come conteggiate nel verbale di accertamento, e le maggiori somme portate dalla cartella di pagamento, e ha confermato l’annullamento parziale RAGIONE_SOCIALEa cartella dichiarato dal primo giudice limitando la pretesa ai soli compensi al netto degli onesi accessori. Il motivo si mostra del tutto generico sul punto, non proponendo alcuna specifica censura all’argomento RAGIONE_SOCIALEa Corte, ma limitandosi a richiamare le difese già svolte nei gradi di merito e che la sentenza dà atto di aver tenuto presente laddove ha esposto il contenuto del motivo d’appello.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Nei confronti di RAGIONE_SOCIALE non si deve pronunciare sulle spese di lite poiché l’opposizione riguarda solo motivi riferibili al merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva e non al procedimento di riscossione, l’unico rispetto al quale è legittimato passivo il concessionario (Cass. S.U. 7514/22), sicché la notifica del ricorso deve ritenersi effettuata a meri fini di litis denuntiatio (nello stesso senso Cass.15551/23). Nel rapporto con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sono dovute spese, non avendo la parte svolto attività difensiva (vi è solo una costituzione con riserva di discussione in udienza).