Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33770 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 33770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19157/2022 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , eletto dom.ti in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrenti -ricorrenti incidentali
COGNOME NOME NOME elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , eletto dom.to in , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
OGGETTO:
indennità televisiva – base di calcolo -incidenza -maggiorazioni per lavoro domenicale -incidenza sugli istituti retributivi indiretti
e sul ricorso successivo, proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , eletto dom.to in , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME , eletto dom.ti in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME
NOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrenti -ricorrenti incidentali
intimata
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 228/2022 pubblicata in data 26/01/2022, n. r.g. 3600/2019.
Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udita la discussione dei difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
1.- I lavoratori indicati in epigrafe sono giornalisti professionisti. Avevano lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE (poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE) e, poi, di RAGIONE_SOCIALE in virtù di trasferimento d ‘ azienda.
Adìvano il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del loro diritto al calcolo della c.d. indennità televisiva, prevista dall’art. 9 del contratto
COGNOME NOME .
contro
ricorrente
integrativo aziendale, non sul minimo tabellare di cui al CNLG, bensì sul predetto minimo come maggiorato per effetto dell’art. 3 del contratto integrativo aziendale; del loro diritto, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie e di attuazione del CNLG, all’incidenza delle maggiorazioni percepite per lavoro domenicale e per mancato riposo settimanale sugli istituti della 13^ mensilità, delle ferie, dei permessi e delle festività infrasettimanali lavorati, nonché la condanna delle datrici di lavoro, in solido, al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, rigettata l’eccezione preliminare di prescrizione, rigettava le domande e compensava le spese. Quel Giudice riteneva che la base di calcolo dell’indennità televisiva fosse da individuare mediante il precedente accordo aziendale del 1990 (a cui rinviava l’art. 9 del contratto integrativo aziendale invocato dai lavoratori), il quale specificava che tale indennità dovesse essere calcolata sulla base del minimo tabellare previsto dalla categoria di appartenenza, categoria prevista soltanto dalla contrattazione nazionale e non da quella aziendale; le maggiorazioni per lavoro domenicale e per il mancato riposo settimanale potevano incidere sugli istituti retributivi indiretti così come sul t.f.r. solo se le relative prestazioni lavorative abbiano carattere di continuità, carattere che non era stato puntualmente allegato in fatto dai ricorrenti.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame principale interposto dai lavoratori e rigettava quello incidentale proposto dalle due società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
l’eccezione di prescrizione, riproposta in appello, è stata correttamente rigettata dal Tribunale, posto che gi atti interruttivi sottoscritti dai lavoratori e dai difensori sono specifici, in quanto indicano sia la violazione asseritamente commessa nella determinazione del corrispettivo, sia le norme contrattuali che si assumevano violate; sono atti idonei alla costituzione in mora, poiché palesano l’interesse del dipendente ad ottenere la corretta quantificazione del dovuto ai fini retributivi;
con riguardo alla base di calcolo dell’indennità televisiva, a prescindere dall’esatta interpretazione dell’art. 2 dell’accordo del 12/10/1990 e della sua applicabilità anche successivamente, l’interpretazione sistematica degli artt. 3 e 9 del contratto integrativo aziendale (CIA) del 1992 conduce al rigetto della pretesa dei lavoratori;
infatti, l’aumento stipendiale introAVV_NOTAIOo dall’art. 3 CIA del 1992 è applicabile ai soli giornalisti e praticanti dipendenti dell’azienda, proprio perché è previsto soltanto dall’accordo aziendale, sicché non vi è dubbio sul fatto che la locuzione ‘minimo tabellare della categoria di appartenenza’, contenuta nell’art. 9 CIA del 1992, rimandi immediatamente ed esclusivamente ai minimi retributivi di cui al contratto collettivo nazionale;
peraltro, l’art. 9 cit., pur essendo contenuto nel medesimo accordo integrativo, non contiene alcun rinvio all’art. 3, in tal modo palesando l’assoluta autonomia delle due previsioni;
il fatto -evidenziato dai lavoratori -che gli scatti di anzianità di cui all’art. 13 CNLG siano stati calcolati sulla paga base come aumentata ai sensi dell’art. 3 CIA del 1992 cit. è inconferente, stante l’assoluta diversità degli istituti;
quanto all’incidenza della maggiorazione per lavoro domenicale e per quello svolto nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta, la tesi del Tribunale è che per entrambe le voci sia necessaria la prestazione lavorativa con carattere continuativo;
tale tesi è da condividere con riguardo alla domanda relativa al lavoro svolto nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta, per la quale la necessaria continuità è ammessa dai lavoratori, che tuttavia non hanno concretamente allegato le occasioni continuative in cui ciò sarebbe avvenuto;
tale tesi non è condivisibile, invece, con riguardo al lavoro domenicale, stante la formulazione letterale della clausola collettiva invocata;
peraltro, tutti i lavoratori nel ricorso introduttivo avevano allegato di aver lavorato la domenica ‘con la frequenza risultante dalle buste
paga che si producono’ e quindi avevano allegato la continuità della prestazione lavorativa domenicale, quale certificata dalle buste paga;
inoltre, tale continuità si evince anche dai conteggi che erano stati allegati al ricorso ed emerge incontestabilmente dalle buste paga;
la continuità non va correlata all’ammontare del compenso, bensì alla cadenza temporale della prestazione lavorativa;
questa deve essere avvenuta in modo ‘abituale’, requisito che non coincide con la ‘quotidianità’, essendo sufficiente che ricorra con una certa frequenza, in relazione al normale fabbisogno dell’impresa, tenendo conto dell’attività imprenditoriale e delle mansioni del lavoratore (nel caso di specie si tratta di giornalisti che hanno reso la loro prestazione nell’ambito dei telegiornali trasmessi tutti i giorni, anche la domenica, in svariate edizioni della giornata).
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto separati ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a quattro motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso al ricorso di RAGIONE_SOCIALE, mentre è rimasta intimata rispetto al ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
6.- COGNOME NOME e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito ad entrambi i ricorsi con controricorso ed a loro volta hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.
7.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito al ricorso incidentale con separati controricorsi e ciascuna società ha svolto difese in relazione al ricorso per cassazione proposto dall’altra.
8.- Successivamente le società hanno depositato verbale di conciliazione sindacale conclusa con COGNOME NOME ed hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
9.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
10.- Tutte le parti hanno depositato memoria.
11.- In sede di discussione il P.G. ha modificato le conclusioni ed ha chiesto di accogliere il primo motivo del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere fra le
due società, da un lato, e COGNOME NOME, dall’altro, in virtù del verbale di conciliazione sindacale del 31/07/2023, depositato in atti. La medesima declaratoria investe le spese, la cui compensazione è stata già convenzionalmente concordata dalle parti nella medesima conciliazione.
2.- Il ricorso successivo di RAGIONE_SOCIALE si converte in ricorso incidentale. Questa Corte ha più volte affermato che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. ord. n. 36057/2021; Cass. n. 5695/2015).
I ricorsi delle due società sono fondati sui medesimi motivi e pertanto vanno esaminati congiuntamente.
RICORSO PRINCIPALE di RAGIONE_SOCIALE E RICORSO INCIDENTALE di RAGIONE_SOCIALE.
3.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le due società lamentano ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 2943, co. 4, c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti idonei atti interruttivi della prescrizione, condividendo sul punto il convincimento del Tribunale.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo difetta di autosufficienza. Sarebbe stato specifico onere delle ricorrenti riportare integralmente il contenuto delle missive del luglio 2012, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’eventuale fondatezza della doglianza rispetto al parametro normativo invocato. Invece le due società si sono limitate a riportare brevi stralci (v. ricorso per cassazione, p. 11), assolutamente inidonei allo scopo.
In secondo luogo, va ricordato che l’atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943, co. 4, c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 c.c. (Cass. n. 15766/2006; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 13430/2025). In altri termini, perché sia interruttivo, basta che l’atto sia uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all’adempimento. L’accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti presupposti, onde identificare e qualificare l’atto interruttivo e quindi l’attività interpretativa dell’atto di costituzione in mora nel suo complesso, finalizzata non alla ricerca dell’intento perseguito dal suo autore, bensì all’oggettiva riconoscibilità dell’atto medesimo da parte del destinatario (Cass. n. 3380/1983), si traduce in un’indagine di fatto istituzionalmente riservata all’apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione tale cioè, da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per giungere all’attribuzione di un certo contenuto e significato all’atto ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto (Cass. n. 11579/2014; Cass. n. 7524/2006).
Nel caso di specie, la doglianza delle società ricorrenti non si incentra sulla correttezza dell’i ter logico del giudice di prime cure -non avendo il ricorrente censurato la motivazione della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -ma cela, piuttosto, un inammissibile tentativo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
4.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le due ricorrenti lamenta no ‘violazione e falsa applicazione’ del punto 1 della nota a verbale in calce all’art. 1 delle disposizioni transitorie e di attuazione del CNLG per avere la Corte territoriale ritenuto che -ai fini dell’incidenza delle maggiorazioni retributive nella base di calcolo degli
istituti retributivi indiretti -la continuità fosse requisito richiesto soltanto per il lavoro svolto nella giornata di riposo durante la settimana corta e non pure per il lavoro domenicale.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le due ricorrenti lamentano ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 1362 ss. c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il punto 1 della nota a verbale in calce all’art. 1 delle disposizioni transitorie e di attuazione del CNLG e quest’ultimo art. 1.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono inammissibili per difetto di interesse: invero, a fronte dell’accertamento della continuità della prestazione domenicale svolta da parte dei giornalisti, le censure di errata interpretazione della disposizione negoziale perdono rilievo in quanto il fatto costitutivo più rigoroso invocato dalle società ricorrenti (ossia la prestazione con carattere di continuità del lavoro domenicale ai fini della incidenza delle maggiorazioni ricevute sugli istituti retributivi differiti e indiretti) è stato accertato come sussistente in concreto, come dimostrato dalle buste paga proAVV_NOTAIOe dai lavoratori. E tale motivazione rende irrilevante, allora, l’interpretazione data a quelle clausole collettive.
5.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti l amentano ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l’ insufficiente allegazione del requisito della continuità del lavoro domenicale e per avere ritenuto comunque evincibile (e quindi dimostrata) la continuità della prestazione lavorativa domenicale sulla base delle buste paga.
Orbene, questa Corte ha, più volte, affermato che nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio (Cass. n. 19009/2018; nello stesso senso, Cass. n. 7199/2018).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha precisato che dai conteggi allegati al ricorso, e, dunque, parte integrante del ricorso introduttivo del giudizio, emergeva il requisito della continuità del lavoro domenicale (pag. 5 della sentenza impugnata), con ciò rilevando che l’atto introduttivo del giudizio conteneva elementi di fatto sufficienti a supportare la domanda dei lavoratori. Pertanto, il fatto storico costitutivo del diritto preteso, consistente nella prestazione, con carattere di continuità, dell’attività lavorativa nelle giornate di domenica, era stato tempestivamente deAVV_NOTAIOo nell’atto introduttivo del giudizio (e, in ordine logico successivo, provato con il deposito delle buste paga).
Per il resto il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di quei documenti, riservato invece in via esclusiva al giudice di merito.
In ogni caso va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).
Inoltre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introAVV_NOTAIOe dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di
convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).
In conclusione, la questione della ‘violazione’ o della ‘falsa applicazione’ degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non deAVV_NOTAIOe dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022). Nessuna di tali evenienze è stata invece denunziata dalle società ricorrenti.
RICORSO INCIDENTALE DEI LAVORATORI
6.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i dipendenti lamenta no ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 9 CIA del 1992 per avere la Corte territoriale rigettato la domanda relativa al ricalcolo dell’indennità televisiva.
Il motivo è inammissibile, dal momento che il vizio denunziato è sindacabile in sede di legittimità soltanto rispetto a contratti o accordi collettivi di rango nazionale e non anche aziendale.
Laddove il motivo fosse da intendere in termini di addebito di errata interpretazione, sarebbe parimenti inammissibile per mancata indicazione del criterio ermeneutico violato (art. 1362 ss. c.c.) e quindi per mancata indicazione delle ragioni per le quali da detta regola la Corte territoriale si sarebbe discostata.
Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica negoziale, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. n. 11849/2024).
7.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i dipendenti lamentano ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale richiesta in primo grado e reiterata in appello.
Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. ord. n. 13716/2016; Cass. n. 6715/2013); Cass. sez. un. n. 15982/2001), nella specie non prospettato.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., valgano le considerazioni già sopra esposte con riguardo al quarto motivo dei ricorsi delle due società.
8.- La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del presente giudizio di legittimità fra le due società ricorrenti, da un lato, e i lavoratori controricorrenti dall’altro. Invece, nel rapporto processuale fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla va invece disposto sulle spese relative al rapporto processuale fra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto quest’ultima è rimasta intimata rispetto al ricorso di tale società.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere fra le due società ricorrenti principale e incidentale , da un lato, e RAGIONE_SOCIALE NOME, dall’altro, anche quanto alle spese; rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE; dichiara inammissibile il ricorso incidentale dei lavoratori indicati in epigrafe; compensa le spese del presente giudizio di legittimità fra le due società ricorrenti, da un lato, e i lavoratori ricorrenti incidentali dall’altro; condanna RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a COGNOME NOME le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle due società ricorrenti, principale e incidentale, e dei lavoratori ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quelli incidentali a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 19/11/2025.
TABLE