Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26292 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26292 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/09/2025
Oggetto
RETRIBUZIONE
RAPPORTO PRIVATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 16609-2024 proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 279/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 926/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio
del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
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Con sentenza del 26 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Roma di integrale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna del RAGIONE_SOCIALE a remunerare le prestazioni di lavoro carcerario rese ininterrottamente dall’istante in qualità di detenuta presso i vari istituti penitenziari cui era stato astretta nel periodo compreso tra il settembre 2012 ed il giugno 2017, in conformità al disposto degli artt. 20 e 22 l. n. 354/1975, avendo viceversa percepito un trattamento economico inferiore fermo ai livelli del 1993, in assenza dell’adeguamento degli importi ivi sancito ai 2/3 del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo in vigore, accoglieva la predetta domanda nei limiti RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale del credito ;
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’operatività RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato, non rilevando l’eventuale perdurante condizione di detenuto e, pertanto, estinto il credito risalente oltre il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo del decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dato dalla notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE intervenuta il 14.3.2022, e così estinto il credito maturato anteriormente al giugno 2015 e dovuto il credito relativo alle prestazioni rese continuativamente dal dicembre 2015 al marzo 2017 e a quelle rese nel giugno 2017;
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, assistito da memoria, in
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relazione alla quale il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437, comma 2, c.p.c., 2697, comma 2, c.c., 115, 112 e 132 n. 4 c.p.c., 15 e 20 l. n. 354/1975, 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015, 2246 e 2729 c.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in difformità rispetto a quanto allegato e provato circa lo svolgimento ininterrotto di prestazioni di lavoro fondando la pronunzia su una motivazione da ritenersi meramente apparente.
Il motivo, in ragione dei principi già affermati da questa Corte (v. Cass., n. 17484 del 2024, le cui motivazioni si richiamano), si rivela meritevole di accoglimento, dovendosi considerare la prestazione di lavoro carcerario riconducibile ad un rapporto di per sé unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni svolte, le distinte strutture carcerarie ove è eseguito ed altresì gli intervalli non lavorati e dovendosi, pertanto, individuare il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, nella specie intervenuta nel giugno 2017, data anteriore di meno di un quinquennio rispetto al deposito in data 14.3.2022 del ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente infondatezza dell ‘ eccezione di prescrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 32521/2024 e Cass. n. 5507/2025).
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro del 9.9.2025
La Presidente NOME COGNOME