Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32522 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32522 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 456-2024 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2549/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2023 R.G.N. 1079/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
R.G.N. 456/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
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che, il Tribunale di Roma accoglieva integralmente la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero a remunerare le prestazioni di lavoro carcerario rese dall’istante in qualità di detenuto, ai sensi dell’art. 20 e ss. l. n. 354/1975, in maniera intermittente nel periodo compreso tra l’aprile 2012 e l’agosto 2017 in misura coincidente al trattamento economico previsto dai CCNL vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione, avendo viceversa percepito i 2/3 del trattamento economico di cui al CCNL 1993, senza alcun adeguamento degli importi rispetto agli incrementi contrattuali succedutisi nel tempo, condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale; che con sentenza dell’11 luglio 2023, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta rigettata l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’irregolare instaurazione del rapporto processuale per essersi il Ministero costituito nel giudizio di primo grado tramite propri funzionari in violazione de ll’art. 417 -bis, l’operatività della prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato e, pertanto, estinto ogni credito risalente oltre il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo dato dalla notifica del ricorso al Ministero intervenuta il 31.5.2021;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’COGNOME, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia;
CONSIDERATO
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che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 417-bis e 345 c.p.c. , lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione, sollevata dall’odierno ricorrente alla stregua delle norme invocate per non trattarsi di controversia regolata dall’art. 413, comma 5, c.p.c., di dif etto dello ius postulandi da parte dei funzionari costituitisi nel primo grado di giudizio per il Ministero, con conseguente in ammissibilità di tutte le eccezioni formulate dall’Avvocatura dello Stato in appello;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova avendo ritenuto provata, a fronte di quanto dedotto dall’odierno ricorrente circa la continuità del lavoro carcerario dal 2012 al 2019, l’eccepita instaurazione tra le parti di plurimi ed autonomi rapporti a termine in difetto di allegazione e prova della circostanza da parte del Ministero;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il ritenuto assolvimento dell’onere della prova in ordine alla conclusione tra le parti di plurimi rapporti a termine pur in difetto della produzione in forma scritta dei medesimi;
che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943, comma 4, c.c. è prospettata in relazione alla mancata considerazione dell’effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla diffida del 12.2.2020 versate in atti;
che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., lamentando la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi considerare la prestazione di lavoro carcerario, per
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quanto intermittente, riconducibile ad un rapporto di per sé unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni svolte, le distinte strutture carcerarie ove è eseguito ed altresì gli intervalli non lavorati e, pertanto, individuare il dies a quo della prescrizione nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, nella specie non decorso in relazione agli atti interruttivi tempestivamente predisposti;
che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 2092/2024 e Cass. n. 27372/2024) secondo cui il lavoro carcerario, comportando lo svolgimento di prestazioni nell’ambito di una strutt ura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private e così l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato (cfr. Cass. n. 12205/2019 e Cass. n. 18309/2009), non integra la fattispecie tipica di cui all’ art. 417-bis, la cui chiara formulazione testuale limita la facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni in deroga alla regola generale di cui all’art. 82 c.p.c. che richiede che la parte sia assistita da un ‘difensore’ , ovvero un avvocato abilitato alla difesa tecnica – di stare in giudizio, nel solo primo grado, avvalendosi direttamente di propri dipendenti alle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico di cui al quinto comma dell’art. 413 c.p.c., restando, pertanto, esclusa l’estensi one analogica di tale norma di carattere eccezionale rispetto alla fattispecie del lavoro carcerario estranea al suo ambito di applicazione;
che da ciò consegue che, come evidenziato dal ricorrente, tutti i rilievi di cui all’atto di appello principale (esclusivamente incentrati sulla questione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione, sul presupposto -posto in discussione dall’appellante incidentale di una tempestiva formulazione della relativa eccezione) devono essere disattesi, non potendo
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ritenersi rituale la costituzione a mezzo del funzionario al fine della eccezione di prescrizione, con conseguente conferma della pronunzia di prime cure;
che va, dunque, accolto, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.114,87 oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma a titolo di sorte di euro 10.114,87, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200, 00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiarato si antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 23 ottobre 2024.
La Presidente (NOME COGNOME)